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Attestato energetico: il 1° ottobre il nuovo APE

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apeLa Conferenza Unificata Stato Regioni del 18 giugno 2015 ha sancito l’intesa sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che sostituirà il DM 26 giugno 2009 e disciplinerà l’attestazione della prestazione energetica degli edifici dal 1° ottobre 2015.

Il nuovo attestato di prestazione energetica, la cui validità sarà di 10 anni e sarà unico per tutto il territorio nazionale, prenderà in considerazione anche le prestazioni per il raffrescamento estivo, oltre che per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

La validità massima di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni sulla manutenzione periodiche degli impianti tecnici e in particolare di quelli termici «comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2003, n.74». In caso di inadempienza, «l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata». I libretti di impianto vanno allegati all’Ape (in formato cartaceo o elettronico). Indipendentemente dal periodo di vigenza, l’Ape deve essere aggiornato in occasione di «ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».

Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

Le classi energetiche previste passano da sette a dieci, che andranno dalla G (peggiore) alla A4 (migliore), determinate in funzione del rapporto fra la prestazione di un edificio e quello di un fabbricato di riferimento.

Nell’APE, inoltre, dovranno essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, Enea metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina dell’Ape. Enea dovrà anche fornire una analisi statistica sul costo medio della redazione degli attestati.

Solo nel caso di edifici residenziali esistenti di superficie fino a 200 mq è possibile applicare il calcolo semplificato attraverso il software gratuito dell’Enea Docet, opportunamente aggiornato (entro il 1 ottobre).

Possono redigere l’Ape tutti i soggetti indicati dal Dpr 75/2013. Si va dalle Esco ai tecnici qualificati, singoli o associati. Possono redigere gli Ape anche enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia. Possono infine stilare l’Attestato anche «gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso» Accredia, cioè l’organismo nazionale italiano di accreditamento. La sottoscrizione con firma digitale dell’Ape «ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà». Entro 15 giorni dalla trasmissione dell’Ape, il soggetto certificatore deve consegnare l’Ape al richiedente.

AdA

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