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Certificazione etica: aziende italiane da primato

 

Se per le aziende la sficertificazione eticada futura è rappresentata dalla sostenibilità della filiera, allora il Bel paese è sulla buona strada. L’Italia, infatti, è il paese al mondo con il numero più alto di imprese provviste della certificazione etica Sa 8000. Lo rivelano i dati del Social accountability accreditation services (Saas), l’ente che presiede al rilascio delle certificazioni nel mondo.
In particolare, la norma Sa (Social Accountability) 8000, standard internazionale elaborato dall’ente americano Sai, contiene nove requisiti sociali orientati all’incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo. Al 30 settembre 2010, i siti dotati di schema Sa 8000 in Italia erano 799, pari al 34,29% delle 2.330 organizzazioni su scala globale. Il nostro paese precede l’India, ferma a 539 siti (il 23,13%), la Cina (339 siti, il 14,55%) e il Pakistan (133 siti, il 5,71 %). Le dimensioni medio-piccole delle imprese nostrane fanno scendere l’Italia al terzo posto della classifica per numero di lavoratori coinvolti dalla Sa 8000. Così, i dipendenti delle imprese italiane certificate sono 199.835, il 14,64% degli 1,36 milioni totali, contro i 351.211 dell’India (al primo posto con il 25,73%) e i 254.972 della Cina (al secondo posto con il 18,68%).
Ma la sostenibilità della filiera deve prendere in considerazione anche altri aspetti come l’approvvigionamento delle materie che spesso avviene oltre i confini nazionali.
Fonte: news.denaro.it

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Quattro nuovi progetti di norma in inchiesta pubblica

Dal 9 gennaio scorso silogo unino al prossimo 24 sono in inchiesta pubblica preliminare quattro nuovi progetti di norma. Fino a tale data l’UNI raccoglie indicazioni e commenti delle parti interessate in modo da valutare preventivamente l’interesse del mercato su tali proposte.
Due dei progetti, sono di competenza di UNSIDER, l’Ente Federato all’UNI che si occupa di sviluppare norme tecniche per il settore siderurgico e  sono relativi a  fili, trecce e trefoli per calcestruzzo armato precompresso.
Il terzo progetto, di competenza del Comitato Termotecnico Italiano, riguarda i recipienti a pressione non esposti a fiamma.
Di una nuova norma tecnica nazionale tratta invece il progetto della commissione tecnica UNI “Protezione attiva contro gli incendi”  che ha per oggetto le installazioni fisse antincendio.
E’ possibile prendere visione dei progetti  consultando la banca dati online dei progetti sottoposti all'inchiesta preliminare che contiene non solo i progetti attualmente in fase di inchiesta preliminare, ma anche i riferimenti dei progetti la cui inchiesta è già scaduta: questo per fornire agli utenti un'informazione più completa sulle attività di normazione che UNI propone.


Maggiori informazioni sul sito UNI

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Alimenti a norma

 

uova

La farina è uno degli ingredienti più utilizzati in cucina. Per il suo larghissimo impiego nelle industrie alimentari dolciarie e di panificazione, nella ristorazione fuori casa per la produzione di pizze ed altri prodotti simili e nelle nostre case, il frumento – o grano tenero – è uno dei cereali più coltivati nel nostro paese.

Per aumentare la chiarezza intorno al significato delle diverse tipologie di farina presenti sul mercato ed alle sue caratteristiche, la commissione Agroalimentare dell’UNI ha recentemente pubblicato due nuove norme che riguardano la farina di grano tenero. Esse costituiscono uno strumento ufficialmente riconosciuto, frutto della mediazione dell’associazione che raccoglie i mulini e loro rappresentanti, associazioni e singole industrie alimentari del settore dolciario e della panificazione, enti di ricerca sul grano tenero, mondo accademico, e sono rivolte agli operatori del settore attraverso tutta la filiera, dai produttori della materia prima alle industrie di prima e seconda trasformazione, alla grande distribuzione organizzata, al mondo tecnico scientifico.

Le farine di grano tenero, a seconda del grado di raffinazione, si suddividono in diversi tipi: 00 (molto bianca e priva di crusca, ricavata principalmente dalla parte centrale del chicco), tipo 0, tipi 1 e 2 (meno bianche e contenenti più crusca).

Le farine di grano tenero, a seconda del grado di raffinazione, si suddividono in diversi tipi: 00 (molto bianca e priva di crusca, ricavata principalmente dalla parte centrale del chicco), tipo 0, tipi 1 e 2 (meno bianche e contenenti più crusca).

La UNI 11391 fornisce le definizioni delle farine ottenute dalla macinazione del grano tenero utilizzate per l’alimentazione umana. Tali definizioni riguardano diverse tipologie di prodotto, quali: farina di grano tenero, farina integrale di grano tenero, farina autolievitante, farina maltata.

La UNI 11392, dal titolo “Farina di grano tenero – Classificazione, requisiti, metodi di prova”, ha lo scopo di specificare i requisiti della farina di grano tenero utilizzata per l’alimentazione umana.
Sono riportati i requisiti merceologici, i requisiti tecnologici per le farine con diversa resistenza alla lievitazione e i requisiti aggiuntivi. Per ogni lotto di farina, sono definiti i limiti di non conformità e i criteri di accettazione.
I metodi di analisi della farina di grano tenero riguardano una serie di fattori, che vanno dal tasso di umidità all’indice farinografico, dagli odori estranei al colore, tanto per citarne alcuni. Completa la norma una appendice che riporta il metodo per la ricerca di insetti – vivi o morti – nella farina di grano tenero.

Fonte: www.uni.com

 

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L’isolamento acustico degli edifici

 

isolamento

Saranno disponibili a breve – inizialmente in inglese ma seguirà la versione italiana – le norme della serie UNI EN ISO 10140 “Acustica – Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio” strutturata nelle seguenti parti:

  • Parte 1: Regole di applicazione per prodotti particolari
  • Parte 2: Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea
  • Parte 3: Misurazione dell’isolamento del rumore da calpestio
  • Parte 4: Procedure e requisiti di misurazione
  • Parte 5: Requisiti per le apparecchiature e le strutture di prova.

Il “pacchetto” di norme sostituisce alcune parti delle “vecchie” norme della serie UNI EN ISO 140, e precisamente le UNI EN 20140-10:1993, UNI EN ISO 140-1:2006, UNI EN ISO 140-3:2006, UNI EN ISO 140-6:2000, UNI EN ISO 140-8:1999, UNI EN ISO 140-11:2005 e UNI EN ISO 140-16:2006.

Il metodo di prova è identico al precedente e di conseguenza i dati ottenuti sono ancora validi. La nuova famiglia di norme non è altro che una ristrutturazione organica di tutta la materia con particolare riguardo ad alcuni aspetti emersi in questi anni nell’applicazione della varie parti delle norme serie UNI EN ISO 140.

Sinteticamente, la parte 1 specifica i requisiti di prova per gli elementi di edificio e per i prodotti, inclusi i requisiti dettagliati per la preparazione, il montaggio, le condizioni di funzionamento e di prova, oltre alle grandezze applicabili e le informazioni di prova aggiuntive per il rapporto. Le procedure generali di prova per la misurazione dell’isolamento acustico per via aerea e dell’isolamento del rumore da calpestio sono riportate, rispettivamente, nelle UNI EN ISO 10140-2 e UNI EN ISO 10140-3.

La parte 2 definisce il metodo di laboratorio per la misurazione dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio quali pareti, solai, porte, finestre, imposte/persiane/elementi oscuranti, elementi di facciata, vetrate, piccoli elementi tecnici, come dispositivi per il convogliamento dell’aria, tracce d’impianti, e loro combinazioni, per esempio pareti e solai con contropareti, controsoffitti e pavimenti galleggianti.
I risultati di prova ottenibili possono essere utilizzati per confrontare le proprietà dell’isolamento acustico di elementi di edificio e per classificare tali elementi in base alle loro capacità di isolare acusticamente, per aiutare la progettazione dei prodotti da costruzione che necessitano di proprietà acustiche certe e per stimare le prestazioni in opera degli edifici.
Le misurazioni sono eseguite in strutture di prova in laboratorio nelle quali la trasmissione sonora per via laterale è soppressa. I risultati delle misurazioni eseguite in conformità alla norma non sono applicabili direttamente alle situazioni in opera senza tenere conto di altri fattori che possono influenzare l’isolamento acustico, come per esempio la trasmissione per via laterale, le condizioni al contorno e il fattore di smorzamento totale.

La parte 3 specifica i metodi di laboratorio per la misurazione dell’isolamento del rumore da calpestio di solai. I risultati di prova possono essere utilizzati per confrontare le proprietà dell’isolamento acustico di elementi di edificio e per classificare tali elementi in base alle loro capacità di isolare acusticamente, per aiutare la progettazione dei prodotti da costruzione che necessitano di proprietà acustiche certe e per stimare le prestazioni in opera degli edifici.
Le misurazioni sono eseguite in strutture di prova in laboratorio nelle quali la trasmissione sonora per via laterale è soppressa. I risultati della misurazioni fatte in conformità alla norma non sono applicabili direttamente alle situazioni in opera senza tenere conto di altri fattori che possono influenzare l’isolamento acustico, come per esempio la trasmissione per via laterale, le condizioni al contorno e il fattore di smorzamento.
Il metodo di prova descritto in questa parte 3 della norma utilizza la macchina di calpestio normalizzata secondo UNI EN ISO 10140-5, che simula il rumore dei passi di una persona con le scarpe. La UNI EN ISO 10140-3 è applicabile a tutti i tipi di solai (sia pesanti sia leggeri) con tutti i tipi di rivestimenti per pavimenti

La parte 4 definisce le procedure di base per la misurazione dell’isolamento acustico per via aerea e dell’isolamento del rumore da calpestio nei laboratori di prova, mentre la parte 5 specifica le strutture e le apparecchiature di prova per la misurazione dell’isolamento sonoro degli elementi di edifice quail:

  • componenti e materiali;
  • elementi tecnici (piccolo elementi di edificio)
  • sistemi di miglioramento dell’isolamento acustico.

Essa si applica alle strutture dei laboratori di prova nei quali la trasmissione sonora per via laterale è soppressa tra l’ambiente emittente e quello ricevente.

La futura UNI EN ISO 10140-5 specifica infine le procedure di qualificazione da utilizzare per la messa a punto di nuove attrezzature di prova per le misurazioni dell’isolamento acustico. Queste possono essere ripetute periodicamente per assicurarsi che non insorgano problemi nelle apparecchiature e nelle attrezzature di prova.

Fonte: www.uni.com

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Se il sindaco tace il cantiere può iniziare

 

LA CASA – Leimages2 pratiche maggiori
Il silenzio-assenso si estende al permesso di costruire. Il decreto sviluppo applica anche agli interventi più pesanti la stessa logica di fondo - anche se le implicazioni tecniche non sono perfettamente identiche - propria della Scia e della Super-Dia. Nell’impostazione del Dl 70/2011, quindi, l’esigenza di accelerare gli interventi prevale sulle cautele ispirate al rischio di abusi edilizi o di eccessiva deresponsabilizzazione dei funzionari comunali. D’altra parte, il procedimento che conduce al rilascio per silentium del titolo edilizio non è certo sottratto al controllo del-l’amministrazione (non vale comunque per i beni sottoposti a vincolo culturale, naturale o paesaggistico) e anzi si realizza in un periodo più lungo e con maggiori tutele di quanto accade per i procedimenti di Dia e Scia. Il progettista. Il fine della semplificazione è perseguito mediante la riscrittura dell’articolo 20 del testo unico dell’edilizia che, anzitutto, ora prevede che la domanda di permesso di costruire sia «accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia». La previsione è centrale perché è proprio in ragione della dichiarazione di conformità (di cui il progettista si assume la responsabilità anche penale, rischiando la reclusione da uno a tre anni) che, decorso il temine minimo di 90 o 150 giorni, il silenzio del Comune equivale a titolo edilizio. Non solo, l’asseverazione di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie (sempreché questa non comporti valutazioni tecnico-discrezionali) è ora prevista per tutte le destinazioni d’uso, allargandosi così i casi (finora limitati alla residenza) in cui è possibile fare a meno del parere preventivo dell’Asl. I tempi. Il nuovo articolo 20 procede quindi dettando i tempi del procedimento. Sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande: – entro 10 giorni dalla domanda il Comune nomina il responsabile del procedimento; – entro 60 giorni dalla domanda (120 nelle città oltre 100mila abitanti o per i progetti complessi) dalla domanda il Comune cura l’istruttoria e formula la proposta di provvedimento previa l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari; il termine può essere sospeso per ottenere modifiche limitate; inoltre, entro i primi 30 giorni (60 nelle città maggiori e per i progetti complessi), può essere interrotto per richiedere documenti integrativi: in questo caso il termine per l’istruttoria riparte da zero dal momento in cui l’interessato consegna i documenti; – entro 30 giorni dalla proposta il dirigente o il responsabile dell’ufficio rilasciano il permesso di costruire, ovvero lo negano entro 40 giorni (i 10 giorni in più servono per anticipare i motivi che impediscono il rilascio del titolo, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990). Il principio. La riforma è dunque nel comma 8 del nuovo articolo 20, che converte il precedente silenzio-rifiuto in silenzio-assenso. Questa la nuova previsione: «Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali». In questi ultimi casi, qualora l’immobile sia sottoposto a vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per adottare il provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Nel caso tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Qualora invece l’immobile sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce l’assenso nell’ambito della conferenza di servizi e il termine decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine, sulla domanda si intende formato il silenzio-rifiuto. Nel rispetto della competenza regionale, la previsione afferma infine la salvezza delle norme regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione (ad esempio le Super-Dia regionali) e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
La procedura
LA DOMANDA:  La richiesta per il rilascio del permesso di costruire deve essere presentata allo sportello unico per l’edilizia del Comune. Alla domanda si dovrà allegare l’attestazione del titolo di legittimazione a presentare la domanda (come il titolo di proprietà dell’immobile) e gli elaborati progettuali e altri documenti previsti dal regolamento edilizio comunale. Va poi presentata anche la dichiarazione di un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme di settore e in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico-sanitarie, di efficienza energetica.
L’ISTRUTTORIA:  Il responsabile del procedimento, nominato dall’amministrazione comunale entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, ha 60 giorni (120 nelle città con oltre 100mila abitanti o per i progetti dichiarati complessi) per formulare una proposta di provvedimento, corredata da una relazione. In questi 60 giorni, il responsabile del procedimento acquisisce i pareri e gli atti di assenso necessari e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI: Il responsabile del procedimento può proporre modifiche di lieve entità al progetto: in questo caso, il termine dell’istruttoria è sospeso e riprende da dove si era fermato dopo che l’interessato ha comunicato di accettare o rifiutare le modifiche (l’interessato ha poi 15 giorni per integrare il progetto). Entro 30 giorni dalla domanda (60 nei Comuni più grandi o nei progetti complessi) il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni della documentazione: in questo caso, l’istruttoria riparte da zero dopo che l’interessato consegna i documenti.
IL RIFIUTO: Nei successivi 30 giorni dalla proposta di provvedimento, il responsabile dell’ufficio adotta il provvedimento di approvazione o di diniego e lo notifica all’interessato. In caso di diniego, il dirigente a capo dell’ufficio o il responsabile del procedimento devono comunicare le motivazioni del diniego entro 40 giorni dalla proposta di provvedimento.
IL SILENZIO-ASSENSO: Se l’ufficio non emette alcun atto, né di rilascio del titolo abilitativo né di diniego, a trenta giorni dalla proposta di provvedimento presentata dal responsabile del procedimento, «si intende formato il silenzio-assenso».
QUANDO C’È IL VINCOLO: Il decreto sviluppo prevede esplicitamente che il silenzio-assenso non sia applicabile in presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale. Nel caso di un vincolo la cui salvaguardia spetti all’amministrazione comunale, anche per delega, si potrà utilizzare il silenzio-assenso, ma solo dopo che sarà stato rilasciato l’atto di assenso dell’ufficio preposto al vincolo. Il termine decorrerà da quel momento. Qualora la competenza di salvaguardia sul vincolo spetti invece a un’amministrazione diversa (ad esempio una Soprintendenza) si dovrà convocare una conferenza di servizi per ottenere il rilascio dell’atto di assenso.
LE SENTENZE
STRUMENTI NECESSARI: La formazione del silenzio-assenso sulle domande di concessione edilizia è subordinata alla necessaria esistenza di uno strumento urbanistico vigente e adeguato alle prescrizioni ed agli standard edilizi, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio tale da non lasciare all’amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico (Consiglio di Stato, 150/98 e 1381/98). L’impatto del decreto sviluppo Tale principio vale anche alla luce delle novità del decreto sviluppo.
IL RICORSO:Nel caso di ricorso contro il silenzio del Comune sull’istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio e non deve estendersi all’accertamento della legittimità della pretesa a ottenere la concessione (Tar Lombardia 490/2011; Tar Campania, Napoli, 11099/2004). L’impatto del decreto sviluppo Partendo dall’affermazione della per cui il ricorso sul silenzio dell’amministrazione non attiene al merito tecnico del provvedimento, l’interesse del ricorrente comunque verrebbe soddisfatto dal formarsi di un silenzio-assenso per decorrenza dei termini, con l’effetto di rendere improcedibile la domanda proposta.
SOSPENSIONE LAVORI:  La sospensione di una concessione edilizia prolungata nel tempo è fuori dalla prassi, visto che il testo unico limita temporalmente a 45 giorni l’efficacia degli atti di sospensione dei lavori (Tar Marche, 669/2009). L’impatto del decreto sviluppo Il testo unico concede all’ufficio tecnico di valutare la legittimità della concessione in un arco temporale limitato. La tassatività del termine è a tutela del privato, il quale deve poter sapere in termini ragionevoli se il permesso di costruire è legittimo o meno. La giurisprudenza ha affermato che la legge sulla trasparenza amministrativa ha accolto il principio che il silenzio-assenso, formatosi per decorso del tempo prescritto dall’inoltro dell’istanza può formare oggetto di provvedimenti caducatori in via di autotutela. Oggi, con la formazione del titolo per silenzio-assenso questa strada è sicuramente percorribile.
IL VINCOLO: L’esistenza di un vincolo paesaggistico esclude la formazione del silenzio-assenso sulle domande di rilascio di titoli edilizi in sanatoria (Consiglio di Stato 2024/2009). L’impatto del decreto sviluppo Queste indicazioni sono state accolte nel decreto sviluppo. Infatti, si precisa nella nuova disposizione del Testo unico che il silenzio-assenso non si applica nel caso sull’immobile siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. In questa ipotesi se il vincolo compete alla stessa amministrazione comunale il termine decorre dal rilascio dell’atto di assenso.
Fonte: Il Sole 24 Ore

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Scia, controlli in 30 giorni ma il falso è sempre punito

 

La segnalazione certificatimages1a di inizio attività (Scia) si applica anche anche all’edilizia e sostituisce la denuncia di inizio attività (Dia): il decreto sviluppo ribadisce la nota del ministero della Semplificazione, precisando alcuni effetti e modalità procedurali di questo strumento, che è stato introdotto dalla legge 122/2010 e finora ha incontrato più di un ostacolo sul proprio cammino. Il chiarimento, peraltro, non è stato inserito direttamente nel testo unico dell’edilizia, ma nella legge 241/1990….
continua su Sole24Ore

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Piano casa: il bonus è automatico

 

LE AUTORIZZAZIONI -images8 Volumetrie extra/Il rilancio dell’edilizia
Il governo ci riprova. La possibilità di realizzare volumetrie aggiuntive in deroga al piano regolatore anche attraverso la demolizione e ricostruzione, il mutamento delle destinazioni d’uso e la modifica della sagoma degli edifici esistenti torna con rinnovata forza nella disciplina edilizia statale. È stato definito un nuovo piano casa, ma tante sono le differenze rispetto alla bozza del decreto legge (mai deliberato dal Consiglio dei ministri) che diede vita all’accordo stipulato il 1° aprile 2009 nella conferenza unificata Stato-Regioni e che promosse le leggi regionali sul piano casa per il rilancio dell’economia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Le novità La principale differenza sta nella maggiore forza con cui il Governo si muove: il decreto sviluppo (Dl 70/2011) detta una disciplina (definita «legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane») idonea a trovare applicazione diretta qualora - decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore - le regioni non approvino le proprie leggi in materia (peraltro definite «eventuali»). Una “forza” che, però, si è già attirata le critiche di alcuni assessori regionali e su cui potrebbe aprirsi un nuovo fronte tra Governo e Regioni. Non si fa poi menzione alla possibilità di escludere determinate aree del territorio comunale dall’applicazione dagli incentivi (pur rimanendo possibile che a tanto provvedano le regioni con le leggi applicative) e non si prevede una scadenza (che l’accordo fissava in 18 mesi) per la possibilità di realizzare gli ampliamenti. Anche dal punto di vista sostanziale le differenze sono rilevanti: gli edifici passibili di azione sono solo quelli ricadenti nelle zone degradate (che il decreto però non definisce), ma oggetto dell’intervento è tutto il patrimonio edilizio e non solo quello residenziale (cui comunque spetta l’incremento volumetrico maggiore del 20%, rispetto al 10% riservato alle altre funzioni). Le leggi regionali L’articolo 5, comma 9, del decreto assegna alle regioni il termine di 60 giorni per approvare leggi che agevolino la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, attraverso: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente; la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. Tutti gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi (salvo che oggetto di sanatoria) o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta. Il permesso «in deroga» Decorsi 60 giorni e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, gli interventi potranno essere realizzati con il permesso di costruire in deroga (l’iter è previsto dall’articolo 14 del testo unico dell’edilizia), anche per effettuare il cambio di destinazione d’uso. Ciò significa che la realizzazione degli interventi descritti dal decreto legge potrà avvenire in deroga alla strumentazione urbanistica ed edilizia locale (ma non alle leggi statali e regionali di settore). Il tutto tenendo conto di due fattori: primo, dovrà trattarsi di interventi di razionalizzazione del patrimonio esistente e recupero di aree urbane degradate; secondo, e più importante, servirà comunque il passaggio in consiglio comunale per raccogliere l’assenso politico, e dunque discrezionale, al superamento della disciplina del Prg e del regolamento edilizio. Il consiglio comunale dovrà determinare anche la percentuale di ampliamento consentita. Resta inoltre fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all’efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, disposizioni contenute nel codice dei beni culturali). Sempre decorso il termine di 60 giorni, ma solo nelle regioni a statuto ordinario, i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati (e pare logico aggiungere anche adottati) dalla giunta comunale. Le norme a regime Passati 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche senza avvalersi del permesso di costruire in deroga e, quindi, anche attraverso Dia o Scia a seconda dei casi e della legge regionale applicabile. Fino all’eventuale approvazione delle leggi regionali, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale è realizzata in misura non superiore al 20% del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti e asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto. I piani casa esistenti Le disposizioni del decreto sembrano aggiungersi alle leggi regionali sul piano casa (ancora in vigore), per cui spetterà agli interessati decidere se avvalersi di esse, del permesso di costruire in deroga previsto nel periodo di prima applicazione del decreto o delle possibilità che scattano dopo 120 giorni dall’entrata in vigore, sempreché la regione non assuma nuove disposizioni in materia.
LE MODIFICHE IN ARRIVO
01|LAZIO Proroga di tre anni in arrivo È in corso di revisione la legge regionale del Lazio. Oltre alla proroga (probabilmente di tre anni) per le domande è previsto l’allargamento della possibilità di ampliamento agli edifici sopra i mille metri cubi. Con l’estensione degli incrementi in deroga del 20% anche nelle aree agricole, dovrebbe arrivare la semplificazione del cambio d’uso per gli immobili non residenziali fino a 20mila mq a patto che non rientrino in aree industriali e che il 30% degli alloggi realizzati sia ceduto per housing sociale. Infine, spuntano gli incentivi alla demolizione degli immobili nei 300 metri dalle coste in cambio della possibilità di ricostruire in aree dell’entroterra con un 100% di bonus di cubatura.
02|PUGLIA Meno vincoli Vicina a una micro-proroga dei termini, fino al 31 dicembre 2011. Nelle modifiche proposte alla legge regionale sono inseriti correttivi che rimuovono vincoli dimensionali e procedurali o anche solo interpretativi, per assicurare una più agevole attuazione della legge, ma senza snaturare lo spirito della versione approvata in prima battuta. Fra le misure sotto esame, soglie più morbide per le possibilità di intervento, la riduzione al 50% (dal 75%) della destinazione residenziale minima richiesta per le sostituzioni, la semplificazione delle modalità di valutazione antisismiche nel caso l’intervento di ampliamento sia strutturalmente autonomo rispetto all’edificio preesistente.
03|VENETO Risultati positivi Revisione anche per il Veneto che si prepara a prorogare fino al luglio del 2013 il termine per la presentazione delle domande di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia. I positivi risultati ottenuti finora hanno indotto la giunta a proporre di allargare la portata della legge, introducendo nuove previsioni come la possibilità di operare ampliamenti a seguito di demolizione anche parziale di edifici, di realizzare incrementi nelle zone agricole a prescindere dai requisiti soggettivi del richiedente, di recuperare i sottotetti dei centri storici, spesso volumi non utilizzati la cui incuria provoca danni irreversibili al fabbricato. La parola spetta ora al Consiglio regionale.

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Notifica delle sostanze nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature

 

Gli importatori e i fabbricanti devono notificare la corretta classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose o soggette all'obbligo di registrazione ai sensi del regolamento REACH. Non è necessario procedere alla notifica di sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH, a meno che le informazioni classificate e registrate non debbano essere aggiornate. Le aziende hanno già trasmesso più di 2 milioni di notifiche. Si ha tempo fino al 3 gennaio 2011, ore 24:00 GMT per notificare le proprie sostanze in quanto tali o miscele indipendentemente dal tonnellaggio.

 

REACH-IT rimarrà aperto da lunedì 27 dicembre, ore 10,00 (GMT) al 30 dicembre, ore 19,00 (GMT). REACH-IT sarà aperto 24 ore l'ultimo giorno utile per la trasmissione, il 3 gennaio 2011. Tuttavia, REACH-IT sarà aperto unicamente per accettare notifiche all'inventario delle classificazioni e delle etichettature. Le registrazioni REACH e le altre trasmissioni non saranno possibili in questi giorni.

L'Helpdesk ECHA, che fornisce supporto tecnico sugli strumenti informatici dell'ECHA e consulenza sulle disposizioni dei regolamenti REACH e CLP, risponderà a domande inerenti il regolamento CLP anche tra il 27 dicembre e il 30 dicembre 2010 compresi. Eventuali domande dell'ultimo minuto sulle notifiche CLP devono essere presentate entro le 17,00 (GMT) del 3 gennaio in modo tale che le aziende possano ricevere in tempo una risposta che permetta loro di presentare la domanda entro la scadenza.

Diversi strumenti di assistenza sono a disposizione:

- Il modulo Online REACH-IT guida passo dopo passo l'utente nella creazione e nella trasmissione della notifica C&L. Si può semplicemente "essere d'accordo" con una delle 2 000 000 notifiche C&L già effettuate.

- Lo strumento Excel multiplo permette di trasmettere, in un unico tentativo, fino a 1 000 notifiche. Se la classificazione della rispettiva sostanza è già armonizzata, è sufficiente digitare il numero d'indice e l'informazione C&L verrà compilata automaticamente. La nuova versione dello strumento risolve anche problemi incontrati in precedenza con la versione francese e tedesca dello strumento.

- Il plug-in IUCLID TCC verifica le regole operative per le notifiche IUCLID 5 C&L. Verificare il proprio fascicolo IUCLID 5 prima della trasmissione in REACH-IT.

- Lo strumento del gruppo di fabbricanti / importatori agevola la trasmissione: trasmettere un solo file a nome di parecchi fabbricanti e importatori.

- Il menu "Vedi trasmissione C&L" in REACH-IT permette di verificare tutte le notifiche e registrazioni C&L conformi ai criteri CLP già trasmessi.

 

 

Ulteriori informazioni: www.echa.europa.eu

 

 

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Una nuova norma per la consulenza

Dal 10 novembre 2011 è in vigore la nuova norma UNI EN 16114:2011

Essa detta le linee guida per l'erogazione di consulenza di management. Tale norma è il risultato del lavoro comune svolto da Cen, Feaco e Icmci.

Essa "è applicabile a tutti i consulenti di management: organizzazioni pubbliche o private, enti governativi, incluso il settore no-profit e le unità di consulenza interna, a prescindere dalla proprietà, dalla struttura, dalle dimensioni o dalle specializzazioni delle stesse."

Maggiori dettagli e testo della norma sul sito:www.uni.com

 

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Istituti di vigilanza: certificazione di servizio obbligatoria

 

Il 15 Marzo 20images411 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n°269/2010, più noto come Decreto Maroni, che ridefinendo i requisiti minimi necessari e cogenti per gli Istituti di vigilanza e di investigazione privata, prevede nell’Allegato A, che gli stessi debbano conseguire la Certificasicurazioni ai loro clienti, in merito alla capacità di operare in conformità ai requisiti stabiliti nello standard di riferimento.
La norma zione di Servizio, ai sensi della norma UNI 10891:2000 (UNI1089100)E’ stato stabilito, pertanto, che entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento i suindicati Istituti hanno l’obbligo di certificare la propria organizzazione, in modo da fornire, altresì, ampie rasUNI 10891:2000 specifica i requisiti per gli Istituti di vigilanza di qualsiasi dimensione e natura giuridica, relative all’erogazione di ogni singolo servizio: vigilanza, telesorveglianza, telesoccorso, televigilanza, telecontrollo; intervento, custodia, trasporto valori, scorta e trattamento di denaro.
Alla stregua di un processo di Certificazione di Qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, l’Istituto di vigilanza, dopo aver provveduto ad implementare correttamente il Sistema nella piena osservanza della norma UNI 10891, richiederà ad un Ente terzo, un audit di Certificazione al fine di accertare che il Sistema correlato alla suddetta norma, risulti efficacemente messo in pratica. Eseguiti tutti i controlli previsti nell’audit, in caso di esito positivo, verrà successivamente emesso dall’Ente terzo, il Certificato di conformità iniziale, con validità annuale ed, in ogni caso, subordinato allo svolgimento di verifiche ispettive periodiche.
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