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Scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche.

INAIL FULMINISecondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini.

A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Ai sensi del DPR 462/01 e della legge 30 luglio 2010, n. 122, all’INAIL è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
Le norme per la valutazione del rischio sono state recentemente (2013) emesse in seconda edizione e sono state pubblicate altre novità normative che possono avere un certo impatto sugli adempimenti per essere in regola (in particolare abrogazione della guida CEI 81-3 ed emissione delle guide CEI 81-29 “Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305” e CEI 81-30 “Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG di cui alla Norma CEI EN 62305-2” - quest’ultima guida nazionale sarà presto sostituita dalla norma armonizzata EN 62858:2015 “Lightning density based on lightning location systems - General principles”).
L’INAIL ha preso parte all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio di fulminazione.
L’opera  ha lo scopo di presentare:

  • la procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura, e
  • le indicazioni per lo svolgimento delle verifiche

Scarica le Linee Guida

mb

Fonte:INAIL

 

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INAIL - Aggiornato il cruscotto infortuni

INAIL LOGOIl decreto legislativo n.151/2015 ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, resta comunque l'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera.
Al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili ad orientare l'azione ispettiva, l'Inail ha realizzato il Cruscotto infortuni le cui funzionalità sono illustrate con la circolare n. 92 del 23 dicembre 2015.
E' stato effettuato un aggiornamento di tale applicativo consentendo l'accessibilità ai datori di lavoro e ai loro intermediari delle informazioni relative agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati, a decorrere dal 23 dicembre 2015 e contenute nel Cruscotto infortuni.
L'utente, attraverso le credenziali per l'accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica, ha la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.

Circolare INAIL n. 31/2016

mb

Fonte INAIL

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Formazione Rspp Aspp. Pubblicato dalla Conferenza Stato Regioni il testo dell’Accordo

stato-regioniÈ stato pubblicato dalla Conferenza Stato Regioni il testo dell’Accordo sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.
L’Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi Rspp e Aspp rivedendo quindi quelli del 21 gennaio 2006 e introduce inoltre nuove disposizioni che andranno a modificare gli Accordi del 21 dicembre 2011 per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro, ex articoli 34 commi 2 e 3 e 37 comma 2 del Testo Unico sicurezza lavoro, gli Accordi 22 febbraio 2012 ex articolo 73 per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In prima applicazione e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore possono essere ancora avviati corsi di formazione Rspp e Aspp che seguano l’Accordo del 2006.

Per quanto riguarda i percorsi formativi Rspp e Aspp vengono in primo luogo individuati gli ulteriori titoli di studio validi all’esonero dei corsi di formazione. Elencati in dettaglio le classi di laurea magistrale e specialistica, i diplomi di laurea vecchio ordinamento, il superamento di esami specifici o i corsi universitari di specializzazione che consentono l’esonero.
Il documento individua quindi ed elenca i soggetti formatori e i sistemi di accreditamento, i requisiti dei docenti e l’organizzazione dei corsi, che dovranno indicare il responsabile, i docenti, dovranno avere il limite massimo di 35 partecipanti ed essere frequentati almeno nel 90% delle ore previste.
Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento e apprendimento un allegato viene riservato alla disciplina dell’uso dell’e-learning e vengono ridisegnanti in dettaglio ore, unità didattiche, obiettivi, progettazione, articolazione; Ateco, settori produttivi, moduli di specializzazione. Ovvero contenuti, articolazione, verifica, verbali dei nuovi moduli A, B e C.
Dettagliate le indicazioni sulla formazione pregressa ex Accordi del 2006. Le indicazioni riguardano in particolare Aspp e Rspp che non hanno cambiato settore produttivo, e il riconoscimento nel cambio al nuovo modulo B per chi invece ha cambiato settore produttivo. Affrontati anche gli adeguamenti riguardanti la fase di prima applicazione del nuovo Accordo, per un periodo non superiore al quinquennio.
Decorrenza quinquennale per frequentanti corsi o esonerati. Ore minime nel quinquennio per Rspp e Aspp, la partecipazione a convegni e seminari e i soggetti che possono organizzarli e l’aggiornamento non riconosciuto nel caso si seguano corsi come antincedio, preposti, gestione emergenze o alcuni moduli di specializzazione del Modulo B. Il riconoscimento dei crediti formativi da percorso formativo di contenuto analogo, attuazione dell’articolo 32 comma 1 lettera c della Legge 98/2013.

L’Accordo riporta quindi oltre alle disposizioni per Rspp e Aspp una serie di disposizioni integrative e correttive per altri aspetti riguardanti la formazione alla sicurezza sul lavoro.
Vengono inserite modifiche all’allegato XIV del Dlgs 81/08 in merito al numero di partecipanti dei convegni validi per l’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
I requisiti dei docenti in materia sicurezza sul lavoro e il datore di lavoro Rspp che può formare i propri dipendenti. Condizioni particolari per la formazione del datori di lavoro Rspp secondo i macro settori di rischio Ateco. L’esonero della formazione per i lavoratori del Medico competente dipendente d’azienda. Ancora l’e-learning e il mutuo riconoscimento dell’e-learning per la formazione articolo 37 Accordo Stato Regioni dicembre 2011.

mb

Scarica l'Accordo

Fonte: Conferenza Stato Regioni

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Premio “Imprese per la sicurezza” 2015

ImmagineInail e Confindustria lanciano la quarta edizione del premio “Imprese per la sicurezza, l’iniziativa realizzata con la collaborazione tecnica di Apqi (Associazione premio qualità Italia) e Accredia per diffondere la cultura della prevenzione, riconoscendo le aziende che si distinguono per l'impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il premio è rivolto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi in Italia – anche non aderenti al sistema Confindustria – e la partecipazione è gratuita. Le categorie del riconoscimento sono suddivise per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale (minore o uguale a 50 dipendenti; 51-250 dipendenti; oltre 250 dipendenti). Per ciascuna categoria il vincitore sarà scelto tra una rosa di finalisti e i premi saranno assegnati in funzione del punteggio ottenuto, che potrà arrivare ad un massimo di 1000 punti: “Award” alle imprese con un punteggio maggiore di 600 e “Prize” a quelle con un punteggio maggiore di 500. Verranno, inoltre, assegnate menzioni per le aziende che hanno sviluppato progetti specifici particolarmente meritevoli: per esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti o progetti innovativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’attribuzione dei riconoscimenti è il risultato di un approfondito e articolato processo di valutazione e selezione. Dopo l’iscrizione, alle aziende viene richiesta la compilazione di un questionario on-line finalizzato all’acquisizione di informazioni sulla salute e sicurezza e la cui valutazione sarà realizzata da un apposito comitato tecnico-scientifico. Ultimata questa prima fase, sarà stilata una lista delle migliori imprese, redatta anche sulla base della dimensione aziendale e della tipologia di rischio. Tali soggetti procederanno, così, alla successiva stesura di una application guidata, ovvero di un documento in cui – a integrazione dei questionari già compilati – dovranno essere descritti sia gli approcci utilizzati per la gestione della salute e sicurezza sia i risultati ottenuti. Al termine di una seconda selezione le aziende verranno, infine, visitate in loco da un team di valutatori esperti composto da Inail, Confindustria, Apqi e Accredia per l’attribuzione di un punteggio finale in base al quale si procederà all’assegnazione dei premi.

Il termine ultimo per la compilazione dei questionari on line è l’11 dicembre 2015, mentre la premiazione avverrà nel mese di aprile 2016. Si ricorda che le aziende che risulteranno finaliste potranno chiedere una riduzione del tasso di premio Inail tramite il modello OT24 (oscillazione per prevenzione), secondo le modalità disponibili sul portale istituzionale dell'Inail.

AdA

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Interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: gli incentivi INAIL

logo inailIl Bando Incentivi Isi (Incentivi di sostegno alle imprese) 2014 INAIL mette a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di euro a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Le imprese interessate potranno inserire le domande di finanziamento fino al 7 maggio 2015 sul portale INAIL.

L’incentivo ISI – ripartito in budget regionali che tengono conto del numero dei lavoratori e dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio – viene assegnato fino all'esaurimento sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da ISMEA.

Considerato il perdurare della difficile congiuntura economica, anche per quest’anno la copertura dei costi ammissibili è stata mantenuta al 65% fino a un massimale di 130.000 euro. Al fine di valorizzare i progetti migliori, è stato aggiornato il sistema di attribuzione dei punteggi per rendere questi ultimi facilmente associabili a ciascuno intervento previsto.

Anche quest’anno nell'ambito dei progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per le aziende del settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile, il Bando contempla, tra altre opzioni, i l’adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.
La modulistica e le informazioni di dettaglio relative agli avvisi pubblici regionali del Bando Isi 2014 sono reperibili sul sito internet INAIL.

AdA

Fonte UNI

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Rischio chimico. Allo studio un nuovo rapporto tecnico

rischio chimicoAllo studio in ambito UNI un nuovo rapporto tecnico sulla analisi di modelli di calcolo ai fini della valutazione del rischio occupazionale da agenti chimici.
Il rapporto descrivererà la struttura e le applicazioni pratiche dei seguenti modelli di calcolo: "Movarisch", "Modello applicativo proposto dalla regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico"; "Stoffenmanager"; "Cheope CLP"; "Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro". Il rapporto tecnico si propone di far riferimento ad eventuali studi sull'applicazione dei modelli sopra citati e di mettere in evidenza, per ciascuno di essi, caratteristiche ed utilizzi.
L'analisi degli effetti derivanti dalla presenza degli agenti chimici nei luoghi di lavoro rappresenta un aspetto critico nel processo di valutazione del rischio chimico. La disponibilità di dati sperimentali d’esposizione è limitata e, di conseguenza, spesso, si ricorre all’uso di modelli di calcolo. Ciò è particolarmente vero nel caso delle piccole e medie imprese (PMI) per le quali gli algoritmi o i modelli possono rappresentare utili strumenti di analisi preliminare e di stima dell’esposizione potenziale ad agenti chimici.
Il futuro rapporto tecnico, di competenza del Gruppo di Lavoro UNI “Determinazione dell'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici”, che opera in seno alla Commissione “Sicurezza”, si pone l'obiettivo di supportare il datore di lavoro nella scelta di un eventuale modello di calcolo per la stima dell’esposizione occupazionale ad agenti chimici che risponda alle esigenze della propria realtà lavorativa.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

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Esposizione a rumore nei luoghi di lavoro. La UNI 11347:2015 per gli interventi di riduzione previsti dal D.Lgs 81/08

rumorePredisposta dalla Commissione Tecnica Acustica e vibrazioni, la norma specifica come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall'azienda per ridurre l'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro nonché come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all'accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione dell'esposizione (PARE) al rumore.

Con il D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rumore all’interno della propria azienda allo scopo di individuare i lavoratori esposti al rischio e di attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

In caso di superamento del limite di azione superiore 85 dB(A), deve adottare in azienda, le misure tecniche e organizzative mirate alla eliminazione o alla riduzione dello specifico rischio (“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”, art. 181).

La norma UNI 11347:2015, in vigore dal 12 febbraio 2015, riguarda i programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro e specifica come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro e come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all’accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione di un Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione (P.A.R.E.) al rumore”.

Nel P.A.R.E. devono essere fornite una serie di informazioni a cominciare dall’elenco dei lavoratori e delle attività per i quali si è riscontrato in fase di valutazione del rischio il superamento dei valori previsti. Ma anche le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare allo scopo, tenuto conto delle esigenze della sicurezza (sia del personale, che delle macchine, che dei prodotti), della produzione e dell’ambiente.

Vanno indicati i risultati attesi dagli interventi di riduzione dei livelli di esposizione, i tempi di attuazione delle singole misure di bonifica acustica, il settore aziendale di riferimento, il soggetto/i incaricato/i dell’attuazione delle misure di bonifica, le modalità di verifica dei risultati acustici, di controllo dell’efficienza acustica nel tempo.

Obiettivi del PARE, quindi, sono quelli di riportare i singoli livelli di esposizione al rumore LAeq ad un valore consigliato di:
•    Da 75 a 80 db(A) per gli ambienti industriali
•    Da 45 a 55 dB(A) per gli uffici

Ove possibile, dal punto di vista tecnico, occorrerà comunque valutare la possibile sostituzione delle sorgenti di rumore con altre aventi emissione sonora minore, ovvero valutando il guadagno in termini di costi/benefici qualora si opti per un intervento di bonifica.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

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Rilevazione e segnalazione incendio: in vigore la UNI EN 54-31:2015

rilevazione incendioIn vigore dal 12 febbraio la norma UNI EN 54-31:2015 sui "Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio". Si tratta della Parte 31: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per il fumo, monossido di carbonio e opzionalmente calore.

Realizzata dalla Commissione Tecnica Protezione attiva contro gli incendi, si tratta della versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 54-31(edizione dicembre 2014) che specifica i requisiti, metodi di prova e criteri di prestazione per rivelatori puntiformi combinati di incendio a supporto di un sistema di rivelazione e di segnalazione di incendio installato all'interno o all'esterno degli edifici, includendo in un unico contenitore meccanico almeno un sensore ottico o un sensore per il fumo ionizzato e almeno un sensore per monossido di carbonio ed opzionalmente uno o più sensori di calore, al fine di utilizzare la combinazione dei fenomeni rivelati.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

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Aggiornato a Dicembre 2014 il Testo Unico Sicurezza Lavoro Coordinato - Ministero del Lavoro

dlgs81 testo unicoDisponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive, realizzato dal Ministero del Lavoro.

Novità in questa versione di dicembre:

  • Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014.
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014).
  • Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
  • Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria.
  • Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014.

AdA

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Fonte: MinLav

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Antincendio: pubblicate le nuove UNI 10779 e UNI 9494-3

antincendioPubblicate dalla Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendidue norme di grande interesse sul tema della sicurezza antincendio. Si tratta della nuova UNI 10779 (che sostituisce la vecchia edizione del 2007) e della UNI 9494-3.

La UNI 10779:2014Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio” specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio. Tali requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, sono fissati in relazione alle caratteristiche dell’attività da proteggere. La norma si applica agli impianti da installare o da modificare, a seguito della valutazione del rischio di incendio, nelle attività sia civili sia industriali.

Scopo del documento è dunque stabilire le caratteristiche che una rete di idranti deve avere e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita. Non è invece compito della norma definire in alcun modo i casi in cui la rete di idranti deve essere realizzata né definirne la relativa tipologia di protezione: tale decisione deve essere presa a seguito del processo di analisi e valutazione del rischio di incendio per l’attività in esame.

In caso di incendio, i sistemi per l’evacuazione di fumo e calore (SEFC) - oggi ampiamente utilizzati - creano e mantengono uno strato libero da fumo al di sopra del pavimento mediante la rimozione del fumo stesso e servono anche per l’evacuazione dei gas caldi rilasciati da un incendio durante le fasi di sviluppo. Il loro valore consiste nell’agevolare l’evacuazione delle persone da edifici e da altri fabbricati, nel ridurre i danni e le perdite finanziarie provocati dall’incendio prevenendo danni da fumo, nel ridurre le temperature delle strutture portanti e del tetto e nel ritardare il diffondersi laterale del fuoco. Ma per ottenere questi vantaggi è essenziale che i SEFC siano completamente funzionanti, affidabili e mantenuti in stato di efficienza.

La norma UNI 9494-3Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore SEFC. Si applica ai sistemi realizzati secondo le UNI 9494-1 e UNI 9494-2 e fornisce indicazioni sufficienti per operare secondo la regola dell’arte.

La norma è un riferimento per l’applicazione del DM 10 marzo 1998 (Allegato VI) e del DM 20 dicembre 2012 (punto 2.3 dell’Allegato) per quanto guarda i controlli e manutenzione dei Sistemi Antincendio di Protezione Attiva.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN, DIN, BSI, AFNOR, ecc.).

AdA

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