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Efficienza energetica. Nuove regole per i controlli delle caldaie

caldaiaCon l'approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio di Ministri del 15 febbraio u.s., (in attuazione del D.L.g.s. 195/2005 e della Direttiva Europea sul rendimento energetico in edilizia 2002/91/CE), finalmente anche l'Italia, riparando alla procedura d'infrazione per il “non completo recepimento”, si uniforma alle norme europee sulla cadenza dei controlli sull'efficienza energetica negli impianti termici. Viene introdotto, inoltre, il limite minimo per il fresco d'estate.
Un grande passo avanti nella promozione della cultura del risparmio energetico.
Tale normativa comporterà sicuramente una rivoluzione per le abitudini e le scadenze di milioni di famiglie in possesso caldaie autonome, nonché un risparmio certo per i bilanci delle famiglie, fermo restando la sicurezza degli impianti.
Con l'entrata in vigore del Regolamento approvato, la cadenza dei controlli sull'efficienza energetica (salvo prescrizioni diverse dell'installatore o manutentore ricavabili nel libretto d'uso della caldaia) sarà:

  • Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido
  • Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL

Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.
Di fatto, questo rappresenta un cambiamento radicale se si considera che gli impianti inferiori a 100 Kw sono la grande maggioranza nell'anagrafe italiana delle caldaie.
Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:

  • Annuali se il combustibile è liquido o solido.
  • Biennale se l'impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all'interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni.
  • Quadriennale se l'impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C).

Ora, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza).
I cambiamenti nella tempistica della manutenzione sono legati all'evoluzione tecnologica delle pompe di calore, così come è avvenuto nel settore delle automobili, dove i tagliandi sono sempre più diluiti nel tempo.
Grazie a questa nuova tempistica si potranno risparmiare dai 60 agli 80 € annui a famiglia. E’ importante informare le famiglie: sono molte le omissioni informative o la scorretta  informazione da parte degli operatori. Questi ultimi, spesso, continuano a sostenere, in ogni caso, l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni.
“Federconsumatori chiederà al Governo ed alle Associazioni imprenditoriali, alla luce delle novità legislative appena approvate, di promuovere una campagna informativa nazionale rivolta a tutti i cittadini. Una campagna condivisa, chiara e trasparente.” - afferma Mauro Zanini, Vice Presidente Federconsumatori Nazionale.

Fonte: Federconsumatori

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Premio "Energia da Vedere". Le domande entro il 22 febbraio

 

energia da vedereL'energia non la tocchi, non la vedi. Eppure, in forme diverse, si trova dappertutto. Serve per vivere, per produrre, per pensare; è il catalizzatore di tutte le nostre azioni quotidiane: illumina gli uffici, le strade, riscalda le case, fa funzionare gli elettrodomestici, alimenta le automobili.
L'energia ci circonda, agisce nascosta, ma siamo consapevoli di quanta, effettivamente, ne stiamo consumando?  Di come usarla al meglio senza troppi sprechi e conseguenze per l'ambiente?
È davvero difficile convincere qualcuno a risparmiare ciò che non si vede.
"Energia da vedere" è un concorso organizzato da ENEA per raccontare come le innovazioni, la tecnologia ma anche i semplici gesti di tutti i giorni, possono aiutarci a utilizzare responsabilmente le risorse energetiche.
Il Contest è destinato a giovani filmaker e a sviluppatori di applicazioni per smartphone e tablet, professionisti e non.
I creativi saranno chiamati a realizzare corti, spot video, spot audio e App per promuovere l'efficienza energetica, l'uso responsabile e sostenibile dell'energia ed il risparmio energetico in qualsiasi settore: servizi, industria, pubblica amministrazione, residenziale, agricoltura, trasporti ecc.
La registrazione e l'invio delle opere sarà possibile fino al 22 FEBBRAIO 2013.

Scarica il Bando

Procedura invio opere

Modulo iscrizione

Fonte ENEA

 

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Presentato dall'ENEA il "Rapporto sull'Efficienza Energetica

Rapporto ENEAPresentato il 23 gennaio u.s. a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Secondo “Rapporto sull’Efficienza Energetica”, predisposto dall’ENEA nell’ambito del suo ruolo di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (Decreto Legislativo n.115/2008) per fornire uno strumento di  monitoraggio e valutazione a supporto delle politiche energetiche nazionali.
L’applicazione delle misure previste dal PAEE 2011 (Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica) ha consentito nel 2011 un risparmio complessivo di 57.595 GWh/anno, con un incremento del 17,1% rispetto al 2010. Inoltre, il Rapporto mette in evidenza un miglioramento nel 2010 dell’efficienza energetica nel nostro Paese di oltre 1 punto percentuale rispetto al 2009.
Giovanni Lelli, Commissario dell’ENEA, ha dichiarato: “Si tratta di risultati che hanno una significativa ricaduta per l’economia italiana e che costituiscono dei progressi effettivi in un processo di riconversione orientato alla “green economy”. Il risparmio energetico conseguito va quindi letto nell’ottica di una transizione verso un sistema a minore emissione di carbonio, che conferma il reale contributo del nostro Paese al raggiungimento degli obiettivi comunitari. L’Italia deve ora massimizzare le opportunità connesse all’efficienza energetica, prima priorità della Strategia Energetica Nazionale, puntando a superare gli obiettivi europei al 2020 e realizzando una filiera industriale di prodotti e servizi per l’efficienza energetica competitiva su un mercato internazionale in via di espansione. Il Rapporto presentato oggi costituisce la base di conoscenza indispensabile per raggiungere tali obiettivi supportando il decisore pubblico nel percorso di attuazione, verifica e messa a punto di nuove politiche”.
In generale, tale miglioramento è stato possibile grazie all’adozione di tecnologie più innovative. In particolare: il settore residenziale ha favorito l’utilizzo di impianti ad alta efficienza quali caldaie a condensazione e solar cooling; il settore terziario ha introdotto tecnologie impiantistiche ad alta efficienza e materiali ad alte prestazioni; nel settore industriale, grazie al meccanismo dei TEE, è aumentata la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, dei motori elettrici ad alta efficienza e dei recuperi di calore dal processo produttivo; nel settore dei trasporti si registra un miglioramento energetico della tecnologia veicolare, ma il rinnovo del parco automobilistico ha subito un rallentamento a causa della crisi economica.
Due le novità di questo 2° Rapporto sull’efficienza energetica: la collaborazione fra ENEA e Confindustria per l’analisi dei comparti industriali che offrono prodotti e servizi per l’efficienza energetica e quella con I-com (Istituto per la Competitività) e Assoimmobiliare per la realizzazione di un’indagine sugli effetti dell’efficienza energetica sul mercato immobiliare.

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Direttiva 2012/27 UE. Obbligatorio l'Audit Energetico per le imprese

 

Dir  2012 27Entro il 5 dicembre 2015 le imprese dovranno sottoporsi ad un audit energetico svolto da esperti qualificati. Lo prevede la Direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 4 dicembre 2012.

La Direttiva nasce per accelerare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici del 20% al 2020 che pare ancora lontano. Il provvedimento prevede per tutte le imprese l’obbligo di sottoporsi ad un audit energetico, al fine di capire in che modo l'energia viene utilizzata in azienda, quali sono le cause di eventuali sprechi e la fattibilità tecnica ed economica di interventi migliorativi proposti. L'audit andrà ripetuto poi ogni 4 anni.

La Direttiva prevede, tra l'altro, obblighi annuali di efficientamento sia per gli immobili pubblici sia per le utility dell'energia e del gas, nonché la valorizzazione delle Energy Service Company - EsCo (le aziende che forniscono servizi energetici) e la promozione della cogenerazione ad altro rendimento.

La Direttiva 2012/27/Ue dovrà essere recepita entro il 5 giugno 2014; da quella data saranno abrogate le direttive 2006/32/Ce e 2004/8/Ce.

 

Scarica la Direttiva

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Conto Termico e Certificati Bianchi, pubblicati i decreti.

certificati bianchi 2Pubblicati nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 due decreti che dovranno dare un forte impulso all'efficienza e alle fonti rinnovabili termiche.
Si tratta del cosiddetto Conto termico, il decreto che riguarda le rinnovabili termiche e gli interventi di efficienza energetica nelle pubbliche amministrazioni, e il decreto sul nuovo regime dei certificati bianchi, cioè i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici negli usi finali di energia.
Con la pubblicazione in G. U. del decreto interministeriale relativo al Conto termico, messo a punto congiuntamente dai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole è ora disponibile un nuovo meccanismo di incentivazione, per dare impulso alle rinnovabili termiche (biomassa, pompe di calore, pannelli solari termici, condizionamento a energia solare) e agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nelle pubbliche amministrazioni.
I beneficiari saranno i privati, i condomini e le imprese, per quanto riguarda gli interventi di sostituzione dei sistemi di riscaldamento tradizionali con sistemi alimentati da fonti rinnovabili, e le amministrazioni pubbliche, che potranno usufruire degli incentivi anche per i classici interventi di miglioramento dell'efficienza degli edifici.
Il decreto metterà a disposizione annualmente un totale di 900 milioni di euro, di cui 700 per i privati e 200 per le amministrazioni pubbliche.
Nella versione definitiva del decreto compaiono due sostanziali modifiche: l'innalzamento del limite di potenza incentivabile da 500 kW a 1 MW con la relativa istituzione di un registro e il compito dato all'AEEG (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas) di predisporre, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, una apposita tariffa speciale per l'energia elettrica asservita alle pompe di calore.
Con il decreto interministeriale sui certificati bianchi  sono fissati i nuovi target nazionali per il quadriennio 2013-2016 in termini di risparmio energetico per le aziende di distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le aziende di distribuzione dell'energia dovranno conseguire risparmi sui consumi finali dei loro clienti, oppure acquistare i titoli di efficienza energetica da chi ha ottenuto questi risparmi al posto loro. In questo modo la vendita dei certificati bianchi costituisce un incentivo di mercato agli investimenti, senza pesare sui conti pubblici.
I risparmi cumulati dovranno raggiungere i 4,4 megatep nel 2013, i 5,9 nel 2014, i 6,4 nel 2015 e i 7,3 megatep nel 2016 (un megatep è l'energia pari a un milione di tonnellate di petrolio).
Il decreto istituisce nuove procedure ad hoc per incentivare il risparmio energetico nel settore industriale, nelle infrastrutture e nei trasporti.

Leggi il S.O. alla Gazzetta n.1 del 2 Gennaio 2013

Fonte: Ministero Sviluppo Economico

 

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Conto Energia Termico. La Conferenza Stato Regioni approva lo schema di Decreto

 

 

Conto Energia TermicoNel corso della Conferenza Unificata Stato-Regioni svoltasi il 6 dicembre, all’ordine del giorno c’era l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico riguardante la "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni", più conosciuto come Decreto sul Conto Energia Termico o sulle rinnovabili termiche e l’efficienza energetica.
La bozza di decreto è stata approvata. Non risultano grandi stravolgimenti nel documento originale inviato alle Regioni. Dunque il testo potrà essere pubblicato entro Dicembre sulla Gazzetta Ufficiale.
In merito alla richiesta delle Regioni di elevare la soglia di potenza per generatori a biomassa dagli attuali 500 kWt a 1 MWt, si è ritenuto necessario porre un limite alle risorse disponibili (max 30 milioni di € per anno) con la previsione di un Registro.
Una richiesta che si è dunque rivelata non accorta, anche perché dalla bozza del sistema dei titoli di efficienza energetica, dovrebbero essere esclusi gli impianti inferiori a 1.000 kW di potenza.
Per quanto riguarda la possibilità di installare ex novo impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento con generatori di calore alimentati da biomassa nei fabbricati rurali, viene proposto di limitare tale opzione solo per le aziende agricole.
In merito alla richiesta di sostituzione degli impianti alimentati a GPL, in aree non metanizzate, con impianti a biomassa si propone di limitare i benefici agli impianti più premianti a livello ambientale.
Si evidenzia che per questo decreto il ruolo di condivisione delle Regioni era fondamentale. Il Dlgs 28/2011 richiedeva infatti che il testo di legge fosse approvato "previo intesa della Conferenza ...", e non come i decreti su fotovoltaico e rinnovabili elettriche in cui bastava aver "sentita la Conferenza". Dunque senza l'intesa il testo del decreto attuativo sul conto energia termico non sarebbe stato licenziato.

Leggi la bozza di Decreto Conto Termico

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Efficienza energetica. Entra in vigore la Direttiva 2012/27/UE

 

direttiva 2012 27

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE che stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale dell’Unione relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica al di là di tale data.
La direttiva 2012/27/UE stabilisce norme rivolte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e nell’uso dell’energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.
I requisiti stabiliti dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell’Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.
Ciascuno Stato membro dovrà garantire che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti.

Scarica la Direttiva 2012/27 UE

Fonte: Accredia

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Regolatori di flusso luminoso nell'illumunazione stradale

 

ILLUMINAZIONELa norma UNI 11248 ha introdotto una metodologia progettuale e di gestione degli impianti di illuminazione stradale legata alle effettive necessità di visione atte a garantire la sicurezza del traffico di notte, per quanto questa possa essere influenzata dalle condizioni di illuminazione.
Definita a livello europeo una serie di categorie illuminotecniche, ognuna consistente in un insieme di parametri illuminotecnici congruenti e dei loro specifici valori, la metodologia, attraverso una analisi dei rischi, permette di identificare la categoria più adatta alle necessità contingenti, assicurando contemporaneamente il contenimento dei consumi energetici e l’impatto ambientale.
Nell’analisi dei rischi, il progettista individua dei parametri, detti di influenza, che permettono di specificare le esigenze di illuminazione e di visione. Alcuni di questi parametri possono essere ritenuti fissi nel corso della vita dell’impianto (ad esempio tipo di strada, flusso di traffico massimo, presenza di condizioni conflittuali quali incroci o attraversamenti), altri possono variare sia con periodicità giornaliera (flusso del traffico) sia con periodicità più lunga, stagionale o annuale.
Escludendo quelli fissi, che influenzano la determinazione della categoria illuminotecnica di progetto, ossia la categoria con i requisiti più stringenti per l’impianto, gli altri permettono l’introduzione di diverse categorie illuminotecniche di esercizio, con requisiti prestazionali via via decrescenti. Il passaggio da una categoria con prestazione più elevata a una con prestazione inferiore non può essere ottenuto con lo spegnimento selettivo di apparecchi di illuminazione: questa tecnica, sebbene permetta la desiderata riduzione del valor medio di illuminamento o di luminanza del manto stradale, generalmente non garantisce il mantenimento dei requisiti di uniformità, previsti nella categoria illuminotecnica che si vuole attivare.
La riduzione del flusso luminoso emesso da ogni apparecchio è pertanto la tecnica comunemente usata, e spesso prescritta, per commutare l’impianto da una categoria illuminotecnica all’altra, secondo le modalità esplicitate nella valutazione dei rischi, parte integrante del progetto illuminotecnico dell’impianto.
Questa riduzione può avvenire attraverso dispositivi che possono operare in modo individuale, su ogni singolo apparecchio di illuminazione, o in modo centralizzato, sull’intera linea che alimenta più apparecchi di illuminazione. In ogni caso il progettista deve:

  • determinare le condizioni operative del regolatore di flusso luminoso ai fini del raggiungimento delle prestazioni richieste dalle categorie illuminotecniche desiderate;
  • stimare il risparmio energetico conseguibile quando una data apparecchiatura è usata in definite condizioni operative;
  • valutare, quantitativamente, le caratteristiche del prodotto più confacente per ogni specifica applicazione.

La norma UNI 11431:2011 “Luce e illuminazione - Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso”  redatta nell’ambito di una collaborazione sinergica tra gruppi di lavoro UNI (GL5 e GL7 della commissione Luce e Illuminazione) ed esperti CEI, rappresenta un utile strumento decisionale per il progettista illuminotecnico e un riferimento per i costruttori, sia nel proporre prodotti idonei a questa peculiare applicazione sia nel fornire caratteristiche tecniche chiaramente interpretabili.

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Sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici. Accordo UNI ITACA

 

EDILIZIA SOSTENIBILEUNI e ITACA hanno firmato il protocollo sulla valutazione della sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici. La sottoscrizione dell'accordo, a cui seguirà la stesura di una "prassi di riferimento" che avrà il sigillo dell'UNI, si è svolta il 18 ottobre nell'ambito di MADE Expo, la Fiera internazionale dell'architettura e dell'edilizia, in programma a Rho (Milano) dal 17 al 20 ottobre 2012.
Lo scopo del protocollo, firmato dal presidente UNI Piero Torretta e dal presidente di ITACA Ugo Cavallera è, in primis, quello di riunificare in un solo documento di riferimento i diversi approcci ed esperienze di certificazione di sostenibilità ambientale delle costruzioni sviluappate, nel corso degli anni, dalle Regioni con riferimento al "Protocollo ITACA". Il sistema, avviato circa dieci anni fa, è stato utilizzato dalle Regioni secondo criteri e modalità diverse. Dalle articolate applicazioni del Protocollo, declinate dalle diverse Regioni, è utile arrivare oggi ad un consolidamento del sistema Itaca unitario.
Il documento, frutto dell'accordo sottoscritto da ITACA e UNI, rappresenterà dunque il riferimento nazionale (basato proprio sulle peculiarità nazionali del settore) per la valutazione della sostenibilità energetica ed ambientale degli immobili, non solo quelli residenziali, ma anche uffici, scuole, edifici industriali e commerciali. L'intento è quello di coprire tutte le tipologie edilizie più rappresentative.

Continua sul sito UNI

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Requisiti generali dei collettori solari

 

COLLETTORE SOLAREIn Europa ben il 49% dei consumi finali si riferisce all’energia termica, di questi, il 34% riguarda il solo calore alle basse temperature. Per quanto concerne la climatizzazione, in riferimento ai parametri fissati dalla 2009/28/CE - Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - meglio nota come «RED - Renewable Energy Directive», l’industria europea del solare termico potrà dare un contributo significativo per il raggiungimento dell’obiettivo di una quota pari al 20% di utilizzo di energie rinnovabili sul consumo finale entro il 2020.
Ad oggi in tutta l’Europa sono installati in totale più di 27 milioni di metri quadri di collettori solari termici (19,1 GWth), di cui circa il 50% in Germania.
Da uno studio dell’ENEA1 emerge che l’industria italiana del solare termico ha un grado di dipendenza dall’estero non trascurabile: la domanda di collettori solari nel 2006 è stata coperta per il 77% dalle importazioni europee ed extraeuropee e solo per il 23% dalla produzione nazionale (la quale, comunque esporta il 16% dei propri prodotti all’estero).
La diffusione sempre crescente di questa tecnologia ha reso necessaria la definizione di standard specifici, alcuni dei quali sono stati sviluppati a livello europeo proprio per omogeneizzare le differenze presenti tra Paesi, inmodo da garantire un livello minimo di qualità per tutti i prodotti solari realizzati e/o distribuiti in Europa.
In quest’ottica è stata pubblicata a giugno 2011 la versione aggiornata della norma UNI EN 12975-1 «Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 1: Requisiti generali». La norma, ai cui lavori hanno partecipato anche esperti italiani di uno specifico mirror group, creato in seno al Comitato Termotecnico Italiano - Ente federato all'UNI, specifica i requisiti di durabilità (inclusa la resistenza meccanica), affidabilità e sicurezza dei collettori solari a riscaldamento di liquido e comprende le disposizioni per la valutazione di conformità dei requisiti specificati.
La nuova versione è stata integrata per renderla sostanzialmente applicabile anche ai collettori a concentrazione, a differenza della versione 2006. La norma tuttavia non è applicabile ai collettori, in cui l’unità di accumulo termico è parte integrante del collettore, nella misura in cui il processo di captazione non può essere separato da quello di accumulo ai fini della quantificazione dei due. La verifica delle prestazioni termiche riportate nella EN 12975-2:2006 «Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova» (condizioni di prova quasi - dinamiche), trova attuazione anche per buona parte dei collettori a concentrazione.
I collettori assemblati su misura (collettori incorporati, integrati nelle coperture che non comprendono moduli ottenuti in fabbrica e che sono direttamente assemblati sul luogo di installazione) invece non possono essere sottoposti alle prove di durata, affidabilità e prestazione termica secondo norma.

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Fonte UNI

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