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Arredi scolastici. Il punto sulle norme UNI di riferimento

arredo scolasticoIl nuovo anno scolastico è alle porte e per migliaia di studenti italiani le vacanze sono agli sgoccioli. Il ritorno sui banchi di scuola si accompagna, come ogni anno, alla garanzia di sicurezza delle strutture, sia all'esterno che all'interno delle aule. Le  norme tecniche indicano i requisiti che gli arredi scolastici (lavagne, banchi, sedie, cattedre) devono possedere. Senza dimenticare un elemento altrettanto importante per il benessere e la sicurezza dei ragazzi: la corretta illuminazione artificiale e naturale delle aule scolastiche.

Banchi e sedie - UNI EN 1729

Le caratteristiche di banchi e sedie sono descritte dalle norme della serie UNI EN 1729 che stabiliscono ad esempio che:

  • i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli delle sedie che vengono a contatto con l'utilizzatore devono essere arrotondati con un raggio minimo o uno smusso di 2 mm. Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti
  • ogni sedia o banco "a norma" deve superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità, di resistenza, di durata e d'urto
  • in relazione all'altezza dello studente (da 80 cm per i bambini fino ai due metri per i ragazzi), le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie "taglie".

In questo modo le norme intendono favorire l'adozione di una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che ormai trascorrono gran parte della loro giornata a scuola.
Per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere un'inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, questo indipendentemente dalla statura dello studente.
Le norme fissano le dimensioni delle sedie e dei banchi scolastici anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo di PC nella didattica. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.

Come si riconoscono gli arredi scolastici a norma? Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili:

  • la "taglia" o il codice colore (ad ogni codice colore corrisponde una "taglia diversa")
  • il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore
  • la data di fabbricazione che specifichi almeno l'anno e il mese di produzione

mb

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Cosa fare in caso di avvelenamenti. Disponibile un'utile app

AVVELENAMENTOJanssen Italia rilascia su App Store l’applicazione “Cosa fare in caso di avvelenamenti”, un servizio che fornisce informazioni ed indicazioni in caso di esposizione o ingestione accidentale di agenti pericolosi: principali agenti tossici, piante e classi di farmaci.
Elaborata da un board scientifico di farmacisti e da T&C srl, con la consulenza del Centro Antiveleni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” di Milano, l’applicazione si propone come strumento di facile ed immediata consultazione. Suddivisa in sezioni, suggerisce le principali domande relative a “Cosa chiedere se ti chiamano per un consiglio” e permette la ricerca di informazioni per causa di avvelenamento e relativi antidoti disponibili.
“Cosa fare in caso di avvelenamenti” è la seconda di una collana di applicazioni, dopo “STRAVASI e CONTAMINAZIONI”, sviluppata da Segno&Forma per Janssen Italia; è disponibile gratuitamente, per gli operatori sanitari, su App Store (sia per iPhone che per iPad) ed è accessibile tramite password che può essere richiesta via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

mb

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Pubblicata la Guida CEI alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici

fulmini fotovoltGli impianti fotovoltaici considerati sono sia quelli installati su edifici (in copertura, su facciata, parapetti, frangisole, ecc.) sia quelli su serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche e strutture temporanee.
Entrambe queste tipologie sono indicate come "Impianti fotovoltaici a tetto". Gli impianti installati a terra invece, sono indicati come "Impianti fotovoltaici a terra".
La Guida tratta unicamente gli impianti FV connessi alla rete elettrica del distributore.; sono esclusi gli impianti per servizio isolato e gli impianti di produzione trasportabili.
Lo scopo della Guida è definire quando e quali misure di protezione sono necessarie, dove e come devono essere installate.

mb

Fonte CEI

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Rischio biologico. Una monografia dall'INAIL

rischio biologicoIl problema dell’inquinamento dei suoli e delle falde acquifere da parte dei contaminanti organici di svariata natura chimica (idrocarburi, sostanze organo-alogenate, fitofarmaci, derivati dell'anilina, naftoli, pesticidi, etc.) è particolarmente rilevante in numerose zone dell'Italia e molto spesso è aggravato dalla elevata persistenza e tossicità di questi composti con i connessi rischi sanitari.
Il nuovo contesto legislativo in materia di bonifica di siti contaminati ha avuto importanti ricadute nel settore tecnologico: da interventi drastici, spesso molto costosi, che di fatto non fanno che trasferire gli inquinanti da una matrice ad un’altra, la domanda di bonifica si sta spostando verso tecnologie, come quelle biologiche, più naturali e meno costose, mirate al ripristino effettivo dei siti con maggiori garanzie di eco-compatibilità.
Questa attività industriale ha necessariamente risvolti anche in termini di sicurezza occupazionale e si ritiene fondamentale che l’INAIL dia indirizzi in materia di prevenzione, valutazione e gestione dei rischi lavorativi.
La monografia tratta il rischio biologico occupazionale nelle attività di bonifica che è un rischio spesso sottovalutato o per nulla considerato e fornisce indicazioni in materia di valutazione e controllo dei rischi biologici durante le diverse fasi operative.

mb

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Formazione antincendio. Dall'INAIL un utile manuale

INAIL ANTINCDisponibile sul sito dell’INAIL il manuale “Formazione Antincendio. Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”
Il manuale analizza i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, offrendo una vasta panoramica inerente la classificazione dei fuochi e tecniche di estinzione, il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio, la pianificazione e l’organizzazione delle emergenze.
Il documento è utile ai tecnici impegnati nel settore della sicurezza e dell’antincendio, ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione ed ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza.
Può essere efficacemente utilizzato, inoltre, anche come strumento per la formazione degli addetti alle squadre antincendio.

mb

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Fonte INAIL

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Carrelli Industriali. Norma UNI per i requisiti di sicurezza

carrelli indRecentemente pubblicata la norma UNI EN ISO 3691-1 "Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi" rivolta a costruttori, venditori, utilizzatori, verificatori, organismi di controllo dei carrelli industriali motorizzati.
La norma, che sostituisce le precedenti UNI EN 1726-1 e UNI EN 1551, risponde ai requisiti essenziali della direttiva di Nuovo Approccio 2006/42/CE sul macchinario. È una norma di tipo C che, oltre a coprire i requisiti di sicurezza e le verifiche dei carrelli industriali, tratta le funzioni di visibilità, rumore, vibrazioni, requisiti elettrici, compatibilità elettromagnetica, partenza e movimento, frenatura, controllo manuale degli attuatori, sistemi di salita e di inclinazione, posizioni dell'operatore, protezione contro schiacciamento, cesoiamento e intrappolamento, stabilità.
Il valore aggiunto in termini di sicurezza dei carrelli industriali può riassumersi nei seguenti principali requisiti:

  • dispositivi supplementari di sicurezza per freno di stazionamento;
  • dispositivo "uomo presente" anche sui carrelli termici che impedisce la traslazione quando il carrellista abbandona il carrello e relativa estensione al blocco delle funzioni idrauliche del sollevatore e delle attrezzature per i carrelli elettrici e termici;
  • controllo a doppia azione in presenza di attrezzature con possibilità di caduta libera del carico;
  • la misura delle feritoie nella griglia reggi-carico, se presente, non deve superare i 150 mm in una delle due dimensioni;
  • nuove specifiche sulle prestazioni dei dispositivi di trattenimento batterie di trazione per i carrelli elettrici;
  • requisiti supplementari per i freni di stazionamento e di servizio dei carrelli;
  • il sistema di fissaggio delle protezioni fisse – che si prevede possano essere rimosse dall'utilizzatore con rischio di perdita dei fissaggi – deve rimanere sulla protezione o sul carrello;
  • sui carrelli elevatori con operatore a piedi / in piedi ad una estremità, il montante deve essere protetto – per esempio da un riparo trasparente – nel lato di fronte ai comandi operativi;
  • maggiorati i requisiti richiesti dalla ISO 13564-1:2012 Visibilità.

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Fonte UNI

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Sicurezza Gas Combustibili. Forum UNI-CIG 2013

forum unicig 2013Il Forum UNI - CIG 2013 (www.forumcig.it) , che si è svolto il 18 e 19 giugno presso il Palazzo delle Stelline a Milano, ha riscosso anche quest’anno un notevole successo sia in termini di partecipazione che d’interesse.
In un momento come quello attuale, in cui tante sicurezze paiono venir meno, lo slogan del Forum - “Ispirare e attuare l’eccellenza! Come integrare innovazione e regolazione a vantaggio di consumatori e imprese!” - poteva apparire perlomeno azzardato. Ma l’attenta partecipazione, attivata anche dalla qualità delle relazioni, dall’efficacia dei relatori e dalla significatività di molte presenze, ha fatto si che lo slogan si traducesse in elementi di concretezza a volte gratificanti.
La Tavola rotonda della sessione d’apertura, introdotta dai Presidenti dell’UNI e del CIG e moderata dal Direttore Generale del CIG, ha riservato diversi momenti di forte interesse ed è stata impreziosita dall’intervento in diretta da Bruxelles dell’onorevole Lara Comi.
Ci sono stati gli interventi dei rappresentanti di Marcogaz ed Entsog, che hanno presentato le attività delle loro organizzazioni, e le relazioni di AEEG e UNI che hanno evidenziato ulteriori aspetti del “fil rouge” che unisce legislazione, regolazione e normazione tecnica.
Si è parlato anche del programma italiano di telemisura e telegestione gas, con l’intenzione di  fare un punto sullo stato dell’arte, sui lavori in corso e sulle prospettive. Dal punto di vista della normazione tecnica in elaborazione sono state accolte con molto favore le dichiarazioni del moderatore e del coordinatore della Task Force “Intercambiabilità” del CIG, che in pratica hanno annunciato l’imminente completamento dei lavori.
La seconda sessione - “Il punto sugli incidenti da gas – Novità legislative e regolatorie – Proposte” - moderata da Direttore Generale del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha aperto i lavori della seconda giornata in cui sono stati presentati in dettaglio i dati salienti sulla statistica incidenti, giunta alla venticinquesima edizione.
L’occasione è stata propizia per annunciare la redazione di un documento tecnico relativo al corretto utilizzo delle bombole di GPL negli autonegozi, che vedrà, come in diverse altre occasioni, CNVVF, CIG e ASSOGASLIQUIDI lavorare fianco a fianco.
A ideale completamento della sessione s’è discusso anche della qualificazione degli operatori del post-contatore.

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DUVRI: le modifiche introdotte dal “decreto del fare”

DUVRI SemplificazioniLe semplificazioni in materia di lavoro tendono a rendere meno burocratici i numerosi ed onerosi obblighi che sono imposti ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una modifica, introdotta decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), riguarda l'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha istituito il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi, cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.
Il DUVRI, ora, non sarà l'unica scelta ma è previsto che il datore di lavoro committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (da determinare con decreto ministeriale che sarà emanato entro 90 giorni), potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.
L'obbligo del DUVRI o dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a dieci uomini-giorno (con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori) e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del T.U.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore Focus del 26/06/2013

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Infortuni, basterà la denuncia Inail

INAIL InfortuniII decreto legge 69/2013, che semplifica alcune norme in materia di lavoro, interviene anche sul Dpr 1124/1965, in merito alle denunce degli infortuni.
Una prima modifica riguarda l’abrogazione, non da subito, dell’articolo 54 del Dpr, che prevede l’obbligo, da parte del datore, di denunciare entro due giorni all’autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro superiore a tre giorni. Resta, da parte del datore di lavoro, l’obbligo di denunciare – entro 48 ore dall’evento – l’infortunio all’Inail, con modalità telematica. Viene modificato poi l’articolo 56, che disciplina le modali tà di gestione delle denunce. È ora stabilito che le autorità di Ps, le Asl, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del Lavoro acquisiscano dall’Inail con accesso telematico (secondo le modalità che entreranno in vigore dopo il 18o° giorno dall’emanazione del Dm istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione – Sinp), i dati relativi alle denunce infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
Il decreto 69 nulla stabilisce, però, circa i termini in cui sarà emanato quest’ultimo decreto ministeriale, per cui resta valida la previsione dell’articolo 8, comma 4, del Digs 81/2008 che assegnava un termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, abbondantemente superati.
Nel nuovo articolo 56 del Dpr 1124/1965 è stabilito che, entro quattro giorni dalla presa visione, con accesso alla banca dati Inail, dei dati sulle denunce infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, la Dtl procede, su richiesta del lavoratore, di un superstite o dell’Inail, a un’inchiesta per accertare: a) la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato; b) le circostanze, la causa e la na tura dell’infortunio, ed eventuali inosservanze alle norme di prevenzione; e) l’identità dell’ infortunio ed il luogo; d) la natura ed entità delle lesioni; e) lo stato dell’infortunato; f) la retribuzione; g) in caso di morte le condizioni familiari dell’infortunato. Si tratta di un’inchiesta amministrativa per accertare soprattutto se l’infortunio è indennizzabile da parte dell’Inail.
Queste novità nulla modificano, invece, sulla tenuta del registro infortuni che tutti i datori di lavoro sono tenuti a istituire e tenere aggiornato, anche se dal 1° luglio avrebbe potuto essere abolito. È certo, però, che esso perderà lo scopo per cui era stato istituito. Del resto, l’articolo 53, comma 5, del Dlgs 81/2008 stabilisce che le disposizioni sul registro infortuni restano in vigore fino a sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sinp. Nel frattempo l’Inail ha dato una definitiva risposta sull’articolo 18, comma i, lettera r), del Testo unico il quale prevede che dal 1° luglio il datore di lavoro debba comunicare in via telematica all’Inail (e per il suo tramite al Sinp), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni sugli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento. La procedura potrà essere attinta dal menu Punto Cliente ove è presente, insieme al link “Denuncia/comunicazione infortunio“, anche quello denominato “Denuncia infortunio offline” per l’inoltro del file secondo i precedenti tracciati Txt e Xml.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n° 172 (25/06/2013)

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Sconti INAIL per la Aziende agricole virtuose. Scadenza il 30 giugno 2013

sconto inailÈ online sul Punto Cliente Inail l’applicativo per la presentazione telematica della richiesta di riduzione contributiva 2013 per i lavoratori agricoli.
Le domande potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
Come indicato nella circolare Inail n. 61 del 9 novembre 2012, la riduzione è stata stabilita dal Protocollo del welfare del 2007 e dal 1° gennaio 2008 viene concessa “in misura non superiore al venti per cento dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro”.
Possono farne richiesta le “imprese in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; che abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 1233?.
Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite l’applicativo.
Chiusa la fase di raccolta delle richieste “la lista delle domande ammesse verrà, dopo il trenta giugno, trasferita ad Inps per i controlli in materia di regolarità contributiva e assicurativa, all’esito dei quali verrà effettuata comunicazione in merito alla definitiva ammissione al beneficio”.

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