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Aggiornato a Dicembre 2014 il Testo Unico Sicurezza Lavoro Coordinato - Ministero del Lavoro

dlgs81 testo unicoDisponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive, realizzato dal Ministero del Lavoro.

Novità in questa versione di dicembre:

  • Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014.
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014).
  • Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
  • Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria.
  • Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014.

AdA

Scarica il testo aggiornato

Fonte: MinLav

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Valutazione dei rischi immediata per le neo-aziende

valutazione-dei-rischiPubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 261 del 10-11-2014) la Legge europea (2013) bis -Legge 30 ottobre 2014, n. 161 per risolvere numerose procedure di infrazione su svariate tematiche fra le quali importanti questioni in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la Legge europea bis dispone modifica diretta del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, in caso di costituzione di nuova impresa (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227).

In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro, sin dal primo giorno, oltre a effettuare la valutazione dei rischi deve elaborare un'idonea documentazione che ne attesti l'adempimento. Con la legge comunitaria, che modifica l'articolo 28, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08, per le imprese vengono anticipati i tempi della valutazione dei rischi e della relativa documentazione.

La novità si inserisce su quanto già previsto dall'articolo 28 comma 3-bis il quale stabilisce che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la Valutazione dei Rischi (VDR) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Ferma restando l'immediatezza della Valutazione dei Rischi, ora l'articolo 13, lettera a), della legge comunitaria stabilisce che il datore di lavoro deve comunque dare subito evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi e ne deve dare immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il quale, a richiesta, può accedere a tale documentazione.

La novità non è di poco conto, atteso che gli obblighi riguardano: l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati a seguito della Vdr; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del medico competente; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Se dunque la nuova «immediata e idonea documentazione» deve contenere gli stessi elementi poi riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), non appare del tutto infondato considerare che sostanzialmente la nuova legge anticipa l'elaborazione dello stesso DVR al momento della costituzione della nuova impresa. Né, peraltro, viene precisato quando la documentazione può ritenersi idonea trasferendo così in capo all'ispettore prima e al giudice poi (in caso di contestazioni), la valutazione di tale circostanza.

Analoga iniziativa è stata adottata in merito all'articolo 29, comma 3, del Testo Unico il quale già stabilisce che la Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro o della evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Anche in tale ipotesi, fermo restando che la rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi deve avvenire entro 30 giorni, secondo la norma introdotta dall'articolo 14 della legge comunitaria, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, di tale aggiornamento.

AdA

Scarica la Legge 30 ottobre 2014, n. 161

Fonte: L.C. Sole24Ore

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Verifiche attrezzature di lavoro. Nuovo elenco dei verificatori

ATTREZZATURESi amplia la platea degli operatori abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro soggette ai controlli preventivi e periodici di sicurezza sul lavoro.

Con il decreto direttoriale (Lavoro, Salute e Sviluppo) del 29 settembre scorso annunciato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 3 ottobre, è stato completato il quadro normativo previsto dall'articolo 71, comma 11, del DLgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature, riportate nell'allegato VII al TU, a verifiche periodiche per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

In base a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 5, del decreto legge del "Fare" (69/2013), come corretto dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto legge 101/2013, per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale scadenza il datore può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche periodiche sono effettuate su libera scelta dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa o dai soggetti pubblici o privati abilitati.

Sempre l'articolo 71 ha previsto che lo stesso Inail possa avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati e che, in ogni caso, le spese per le verifiche sono a carico del datore di lavoro. Da qui i decreti attuativi per determinare le modalità per l'inserimento dei professionisti nel relativo albo e la pubblicizzazione dello stesso.

Con il decreto del 29 settembre, che riporta l'elenco nazionale completo dei soggetti abilitati, viene stabilito che l'iscrizione ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Questi hanno l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché il regime (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del Tu, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature certificate Ce da parte di organismi notificati, il relativo numero di identificazione.

Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica dovranno essere conservati per almeno dieci anni, mentre i verbali di ciascuna verifica devono essere tenuti sul posto di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

Il registro informatizzato deve essere trasmesso ogni tre mesi per via telematica al soggetto titolare della funzione di verifica: Inail, per la prima; Asl o Arpa per quelle successive.

Poiché il legislatore non dà alcuna indicazione circa il termine entro cui il datore di lavoro deve effettuare la richiesta all'Inail, si ritiene che tale termine possa identificarsi con quello indicato, per ciascuna attrezzatura, nell'allegato VII del Testo unico.

AdA

Scarica il Decreto 29 settembre 2014

Fonte Il Sole 24 Ore 275/14

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Antincendio: pubblicate le nuove regole tecniche per le aerostazioni

aeroportiÈ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 17 luglio 2014 (G.U. n°173 del 28-7-2014) per la prevenzione degli incendi, per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 metri quadrati.

Il decreto si applica alle aeroporti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Non si applica la regola tecnica nel caso in cui gli aeroporti:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del DL 21 giugno 2013, n. 69;
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell’attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio in base alle scadenze fissate nell'articolo 6.

L'articolo 6.2 del DM 17/7/2014, con riferimento all'art. 3 del DPR 151/2011 richiede che i progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovranno indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza richiesti alle lettere a), b) e c)

Al termine degli adeguamenti, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del DPR 151/2011).

AdA

Scarica il decreto del 17 luglio 2014

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Salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del Lavoro pubblica nuovi interpelli.

minlavLa Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che sono disponibili le risposte ai seguenti quesiti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro:

  • Interpello 15/2014. Corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008
  • Interpello 14/2014. Effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione"
  • Interpello 13/2014. Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008
  • Interpello 12/2014. Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
  • Interpello 11/2014. Applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
  • Interpello 10/2014. Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

AdA

Vai alla Sezione dedicata per consultare le risposte ai quesiti

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Linea guida sull'uso delle piattaforme di lavoro elevabili

piattaforme PLESono state pubblicate, dal laboratorio di approfondimento Costruzioni della Regione Lombardia, le linee guida “Uso delle piattaforme di lavoro elevabili”.

Il documento, finalizzato a conseguire gli obiettivi del Piano Regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, illustra le buone pratiche da adottare qualora si operi in cantieri temporanei e mobili e risponde a due diverse esigenze: essere riferimento comune per la conduzione dell’attività di sorveglianza da parte degli Psal ed essere riferimento utile per le aziende ai fini della valutazione del rischio.

Il testo illustra le misure generali di sicurezza da adottare prima durante e dopo l’uso di una piattaforma di lavoro elevabile e fornisce indicazioni sul posizionamento, sul controllo delle condizioni ambientali, sulla valutazione del rischio elettrico, sull’uso di stabilizzatori a seconda del terreno, sul caricamento della piattaforma su mezzo e trasporto.

Elenca le operazioni relative alla gestione delle emergenze, i possibili utilizzi delle piattaforme, descrivendo i diversi contesti operativi, i relativi rischi e individuando la specifica tipologia di macchina che meglio si adatta a quell’occasione di utilizzo.

Per ogni occasione di lavoro fornisce una scheda dettagliata: potatura e manutenzione e del verde, montaggio strutture prefabbricate, opere di finitura e completamento di edifici, montaggio di scaffalature metalliche e magazzini industriali, manutenzione di impianti, lavori di demolizioni e smontaggi e bonifica di manufatti in cemento/amianto.

Completano il documento una check list per l’utilizzo delle Ple, la descrizione dei diversi Dpi da utilizzare, indicazioni sul noleggio delle piattaforme.

AdA

Scarica le Linee guida uso piattaforme di lavoro elevabili

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Applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura

agricolturaÈ disponibile sul sito della Rete Rurale Nazionale il documento “Prevenzione e sicurezza sul lavoro in agricoltura: conoscenze e costi per le aziende agricole” con un questionario sull’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura.

La nuova normativa affrontando la problematica della prevenzione dei rischi igienico sanitari e di incidenti sul lavoro in modo “sistemico” e cioè attraverso azioni e responsabilità per i diversi componenti e tipologie di imprese agricole, risulta piuttosto complessa. In particolare prevede una partecipazione diretta del conduttore e delle addetti dell’azienda alle attività di prevenzione. Questo comporta una profonda conoscenza da parte degli operatori dei potenziali rischi ed un loro aggiornamento continuo finalizzata all’acquisizione di capacità e competenze per una gestione in sicurezza delle pratiche produttive. Si tratta quindi di un approccio molto interattivo al problema della sicurezza e della prevenzione a causa della estrema eterogeneità delle aziende e della rilevanza di un percorso personalizzato per ciascuna di queste.

L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. A questo va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo.
La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono quindi un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola. Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore.

Con riferimento al settore agricolo vi è stata una razionalizzazione delle misure di tipo normativo e di accompagnamento finalizzata ad introdurre, nelle imprese e nelle diverse figure che vi operano, una vera e propria “cultura” della prevenzione dei rischi igienico sanitari e le informazioni, conoscenze e competenze per ridurre i rischi di infortuni e di malattie croniche collegate al lavoro agricolo.

A differenza di altre norme, che riguardano la sicurezza alimentare, dell’ambiente e il benessere animale, la normativa sulla sicurezza sul lavoro non è entrata a far parte del “pacchetto” della “condizionalità” previsto dalla Regolamentazione europea per avere accesso ad aiuti diretti e/o alle diverse agevolazioni previste dalla Politica Agricola Comune. Tuttavia, considerata l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di Sviluppo Rurale. E’ dunque importante una riflessione su questo tema prima dell’avvio della nuova programmazione.

L’attuale normativa si basa sul D.Lvo 81/2008 meglio noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” che riguarda tutti i settori e quindi anche l’agricoltura e sui diversi aggiornamenti e circolari che si sono susseguite dalla sua emanazione ad oggi.

AdA

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Al via il Premio 2014 per le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro.

Premio Imprese per la Sicurezza 2014E' stato pubblicato sul sito di CONFINDUSTRIA il bando del "Premio Imprese per la Sicurezza 2014".

Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), hanno realizzato la III edizione del "Premio Imprese per la sicurezza", al fine di offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano.

L'iniziativa, alla sua terza edizione, è nata per premiare le aziende che si impegnano a migliorare la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Creare cultura d'impresa e promuovere le migliori prassi aziendali in materia sono tra gli obiettivi del Premio, che si propone di diffondere la cultura dell'innovazione e dell'eccellenza anche a livello di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per una maggiore competitività e sviluppo del sistema Paese.

Il Premio vuole misurare il grado di consapevolezza delle imprese, facendo emergere i profili più rimarchevoli, che si siano distinti per i progetti realizzati e i risultati conseguiti in quest'ambito.

Le categorie dei premi sono suddivise per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale, e sono previste menzioni per le imprese che hanno sviluppato progetti specifici, ad esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti, o progetti innovativi.

Il Premio è rivolto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema CONFINDUSTRIA, e la partecipazione è gratuita.

La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 5 luglio 2014.

Registrati per partecipare

AdA

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Salute e sicurezza sul lavoro: la Commissione vara la Strategia 2014-2020

Commissione uePer proteggere meglio gli oltre 217 milioni di lavoratori nell'UE da incidenti e malattie legate al lavoro, la Commissione europea ha presentato il 6 giugno un nuovo quadro strategico sulla salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, che individua le principali sfide e gli obiettivi strategici per la salute e la sicurezza al lavoro, presentando azioni chiave e individuando gli strumenti per affrontare le prossime sfide in questo settore.

La nuova Strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro mira a garantire che l'UE continui a svolgere un ruolo di primo piano nella promozione di elevati standard per le condizioni di lavoro, sia in Europa che a livello internazionale, in linea con la strategia Europa 2020.

Il quadro strategico individua tre sfide principali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

  • migliorare l'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza esistenti, in particolare rafforzando la capacità delle microimprese e delle piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti
  • migliorare la prevenzione delle malattie professionali affrontando i rischi nuovi ed emergenti senza trascurare quelli già esistenti
  • tenere conto dell’invecchiamento della forza lavoro dell'UE.

Il quadro strategico propone di affrontare queste sfide con una serie di azioni in sette obiettivi strategici:

  • consolidare ulteriormente le strategie nazionali in materia di salute e sicurezza attraverso, ad esempio, il coordinamento delle politiche e l'apprendimento reciproco.
  • fornire un sostegno concreto alle piccole e microimprese al fine di aiutarle a soddisfare meglio le norme in materia di salute e sicurezza. Le imprese trarrebbero vantaggio da assistenza tecnica e strumenti pratici quali la Online Interactive Risk Assessment (OiRA - valutazione interattiva online dei rischi), una piattaforma web che fornisce strumenti per la valutazione dei rischi.
  • migliorare l'applicazione da parte degli Stati membri, ad esempio per mezzo della valutazione dell'efficienza degli ispettorati del lavoro nazionali.
  • semplificare la legislazione esistente, se del caso, per eliminare gli oneri amministrativi inutili, preservando nel contempo un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
  • affrontare l'invecchiamento della forza lavoro europea e migliorare la prevenzione delle malattie professionali per affrontare i rischi nuovi e quelli attuali relativi a nanomateriali, tecnologie verdi e biotecnologie.
  • migliorare la raccolta dei dati statistici così da ottenere migliori elementi di prova e sviluppare strumenti di monitoraggio.
  • rafforzare il coordinamento con le organizzazioni internazionali come l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e i partner al fine di contribuire a ridurre il numero di incidenti sul lavoro e di malattie professionali e di migliorare le condizioni di lavoro in tutto il mondo.

Il quadro strategico individua gli strumenti per attuare queste azioni: dialogo sociale, sensibilizzazione, applicazione della normativa dell'UE, sinergie con altri settori strategici (per esempio sanità pubblica e istruzione) e con i fondi unionali, come il Fondo sociale europeo (FSE) e il programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) sono gli strumenti disponibili per attuare le norme sulla salute e la sicurezza.

Il quadro strategico sarà rivisto nel 2016 per fare il punto sulla sua attuazione e per valutare i risultati del processo di valutazione globale della legislazione unionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro che saranno disponibili entro la fine del 2015.

AdA

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Pubblicato l’elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

verifiche periodicheCon il Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014, l'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014.

Scarica il Decreto Dirigenziale 27 maggio 2014 (elenco soggetti abilitati)

AdA

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