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Valutazione dei rischi immediata per le neo-aziende In evidenza

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valutazione-dei-rischiPubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 261 del 10-11-2014) la Legge europea (2013) bis -Legge 30 ottobre 2014, n. 161 per risolvere numerose procedure di infrazione su svariate tematiche fra le quali importanti questioni in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la Legge europea bis dispone modifica diretta del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, in caso di costituzione di nuova impresa (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227).

In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro, sin dal primo giorno, oltre a effettuare la valutazione dei rischi deve elaborare un'idonea documentazione che ne attesti l'adempimento. Con la legge comunitaria, che modifica l'articolo 28, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08, per le imprese vengono anticipati i tempi della valutazione dei rischi e della relativa documentazione.

La novità si inserisce su quanto già previsto dall'articolo 28 comma 3-bis il quale stabilisce che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la Valutazione dei Rischi (VDR) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Ferma restando l'immediatezza della Valutazione dei Rischi, ora l'articolo 13, lettera a), della legge comunitaria stabilisce che il datore di lavoro deve comunque dare subito evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi e ne deve dare immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il quale, a richiesta, può accedere a tale documentazione.

La novità non è di poco conto, atteso che gli obblighi riguardano: l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati a seguito della Vdr; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del medico competente; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Se dunque la nuova «immediata e idonea documentazione» deve contenere gli stessi elementi poi riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), non appare del tutto infondato considerare che sostanzialmente la nuova legge anticipa l'elaborazione dello stesso DVR al momento della costituzione della nuova impresa. Né, peraltro, viene precisato quando la documentazione può ritenersi idonea trasferendo così in capo all'ispettore prima e al giudice poi (in caso di contestazioni), la valutazione di tale circostanza.

Analoga iniziativa è stata adottata in merito all'articolo 29, comma 3, del Testo Unico il quale già stabilisce che la Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro o della evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Anche in tale ipotesi, fermo restando che la rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi deve avvenire entro 30 giorni, secondo la norma introdotta dall'articolo 14 della legge comunitaria, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, di tale aggiornamento.

AdA

Scarica la Legge 30 ottobre 2014, n. 161

Fonte: L.C. Sole24Ore