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Sblocca Cantieri, pubblicato il Decreto legge

Sblocca Cantieri, pubblicato il Decreto legge

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici“

Il decreto “sblocca cantieri” ha introdotto una serie di modifiche sostanziali al Codice appalti (d.lgs. 50/2016), tra cui la previsione di un nuovo regolamento unico.

Il decreto prevede una serie di modifiche che riguardano i seguenti aspetti:

  • semplificazione del Codice degli Appalti per velocizzare la realizzazione di opere pubbliche;
  • commissari per sbloccare cantieri prioritari, comprese le dighe;
  • ristori fino a 7 milioni di euro complessivi per la “zona arancione” di Genova, ovvero per chi risiede o ha un’azienda nell’area del cantiere della ricostruzione del Ponte Morandi e ne subisce i disagi;
  • misure per velocizzare la rigenerazione urbana e la ricostruzione post sisma in Molise, Sicilia, L’Aquila, centro Italia e nuove risorse per le popolazioni colpite.

AdA

Scarica il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32

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Affidamento diretto dei lavori: dal 2019 si innalza la soglia a 150.000 euro

Affidamento diretto dei lavori: dal 2019 si innalza la soglia a 150.000 euro

Dal 2019 si innalza da 40.000 a 150.000 euro la soglia entro cui si possono affidare direttamente lavori senza una gara formale; l’unico vincolo è consultare almeno tre operatori economici.

Con la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) viene modificato il Codice degli appalti. Viene previsto che le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, possano procedere all’affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.

L’unico vincolo a tutela della trasparenza e della corretta competitività delle imprese è la previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici. La nuova norma è già operativa a partire dal 1° gennaio 2019 ed eleva la soglia dell’affidamento diretto senza vincoli di pubblicità.

In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara d’appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento.

Per i lavori fino ad un importo di 40.000 euro resta confermata la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto; la legge di Bilancio 2019 infatti non modifica il comma 2, lettera a) dell’art. 36 del Codice Appalti.

AdA

Scarica la legge 30 dicembre 2018, n. 145

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BIM: obbligo per appalti pubblici superiori a 100 milioni di euro

BIM: obbligo per appalti pubblici superiori a 100 milioni di euro

In vigore dal 1° gennaio l’obbligo all’utilizzo del Building Information Modeling (BIM) per le opere pubbliche di importo pari o superiore a 100 milioni di euro in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017.

Il Decreto, infatti, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

L’obbligo dell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre:
- dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo da 100 milioni di euro;
- dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
- dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.
 
Il provvedimento disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti che devono aver già adottato un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
 
È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.

AdA

Scarica il Decreto Ministeriale 560 del 01/12/2017

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Norme e Appalti pubblici nei PSR, vademecum per gli operatori

Norme e Appalti pubblici nei PSR, vademecum per gli operatori

Pubblicato dalla Rete Rurale il documento “Norme e appalti pubblici nei programmi di sviluppo rurale (PSR). Vademecum informativo per gli operatori”.

Il documento, realizzato dall'Istituto per l'economia e la finanza locale (IFEL) - Fondazione ANCI, rappresenta una "guida orientativa" all'applicazione delle norme sugli appalti pubblici nel contesto regolamentare dei fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) in generale, e del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) in particolare.

Il Vademecum è stato predisposto pensando al fabbisogno di conoscenza e informazione del personale interno dei Comuni beneficiari del FEASR, dei Responsabili di Misura dei PSR (relativamente alle misure destinate ai Comuni) nonché dei GAL, per effetto del particolare ruolo svolto nei territori rurali e della relazione diretta e compartecipata con gli Enti Locali. 

Dopo un breve inquadramento sulla normativa degli Appalti pubblici e sul Sistema di gestione e controllo degli interventi cofinanziati da fondi SIE, il documento passa in rassegna criticità e rilievi osservati dagli organismi di controllo dei fondi SIE e delle corrispondenti correzioni finanziarie applicabili, desumibili dagli "orientamenti" predisposti dalla Commissione europea.

AdA

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Codice Appalti, chiarimenti Anac sulla rotazione degli inviti

Codice Appalti, chiarimenti Anac sulla rotazione degli inviti

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con alcune Faq ha chiarito alcuni argomenti trattati nelle linee guida n.4, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), afferenti all’applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto la soglia comunitaria.

Negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro per i lavori, 221mila euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali e 144mila euro per gli appalti di servizi e forniture banditi dalle autorità governative centrali), non si seguono le procedure ordinarie, ma la Stazione Appaltante invita un numero predefinito di operatori economici.

L’Anac ha spiegato che il principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicato in modo unitario.

È ragionevole derogare a tale regola, si legge nella risposta dell’Anac, nel caso in cui la stazione appaltante, per esempio un Ministero o un ente pubblico nazionale per la sua complessità organizzativa sia dotato di articolazioni periferiche stabilmente collocate nei territori, come le Direzioni regionali.

In tali casi, spiega l’Anac, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa.

Le articolazioni periferiche devono però rispettare gli obblighi di centralizzazione degli acquisti. Per questo le Stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.

AdA

Scarica le Linee guida ANAC n.4

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Dibattito pubblico: in Gazzetta il decreto

Dibattito pubblico: in Gazzetta il decreto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che regola la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il DPCM è composto da 10 articoli ed un allegato contenente l’elenco delle opere che sono sottoposte, nei casi individuati dal decreto stesso, a dibattito pubblico. Le regole non saranno operative da subito. La norma entrerà in vigore il 24 agosto, cioè 60 giorni dopo la pubblicazione. Ci sarà poi bisogno di un decreto del Ministero delle infrastrutture, che dovrà definire il funzionamento della Commissione per il dibattito pubblico e dovrebbe essere pronto in 15 giorni, quindi entro il 10 luglio.

Le infrastrutture per le quali diventa obbligatorio il dibattito pubblico sono indicate nell’Allegato 1 al decreto. Si tratta di autostrade e strade extraurbane a quattro o più corsie con una lunghezza del tracciato superiore a 15 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, calcolato al netto dell’Iva del complesso dei contratti previsti.

Ci sono poi i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza con lunghezza del tracciato superiore a 30 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, al netto dell’Iva.

Il confronto sarà obbligatorio anche per gli aeroporti, per opere che riguardano i terminali passeggeri e merci o nuove piste di atterraggio e decollo superiori a 1500 metri di lunghezza, con un valore di investimento superiore a 200 milioni di euro al netto dell’iva.

Saranno soggetti a dibattito pubblico i porti marittimi commerciali, le vie navigabili, i porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, terminali marittimi, isole a mare per il carico e lo scarico che possano accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, opere e attrezzature connesse. Gli interventi devono interessare una superficie superiore a 150 ha e l’investimento complessivo deve superare i 200 milioni di euro, Iva esclusa.

Dibattito pubblico anche per gli interventi per la difesa del mare e delle coste con un valore di investimenti superiore a 50 milioni di euro, piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi e opere off shore che implicano un investimento superiore a 150 milioni di euro, interporti per il trasporto merci comprendenti uno scalo ferroviario in collegamento con porti e aeroporti di valore superiore a 300 milioni di euro, elettrodotti aerei di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km, impianti per l’accumulo delle acque con altezza superiore a 30 metri o volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi, opere per il trasferimento dell’acqua tra regioni diverse con una portata di 40 metri cubi al secondo, infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico che prevedono investimenti superiori a 300 milioni di euro al netto dell’Iva.

AdA

Scarica il DPCM 10 maggio 2018, n. 76

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Offerta più vantaggiosa, in Gazzetta le linee guida Anac n. 2 aggiornate al Correttivo

Offerta più vantaggiosa, in Gazzetta le linee guida Anac n. 2 aggiornate al Correttivo

Dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Anac, sono state pubblicate anche nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio le linee guida n.2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, riviste alla luce del decreto Correttivo della riforma appalti. Il documento punta a dare nuove indicazioni a stazioni appaltanti e imprese sui casi in cui core l'obbligo ricorrere alla valutazione delle offerte senza tenere conto solo del prezzo e l'elenco delle situazioni che invece autorizzano la stazione appaltante ad aggiudicare al massimo ribasso.

Nel documento, utile ma non vincolante per le amministrazioni, l'Autorità recepisce e anche le altre novità normative introdotte dal Dlgs 57/2017: a partire dal tetto massimo del trenta per cento ai punti riservati alla componente economica, fino al divieto di attribuzione - in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di un punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d'asta.

AdA

Scarica le linee guida Anac n. 2

Fonte Edilizia e Territorio MS

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Avvalimento e soccorso istruttorio, da ANAC una guida

Avvalimento e soccorso istruttorio, da ANAC una guida

Rendere più immediate le norme del Codice Appalti riguardanti l’avvalimento e il soccorso istruttorio. È l’obiettivo con cui l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha redatto il vademecum che dovrebbe consentire a professionisti, imprese e Stazioni Appaltanti di non commettere errori tali da rischiare l’esclusione dalle gare.

La rassegna offre una rappresentazione del percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall’Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017.

Le massime dei pareri resi sui due istituti, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono state commentate e riunite in un testo unitario, suddiviso in capitoli, al fine di orientare l’esercizio dell’azione amministrativa.

AdA

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Codice Appalti, pubblicato il bando tipo per le gare di progettazione oltre i 100mila euro

Codice Appalti, pubblicato il bando tipo per le gare di progettazione oltre i 100mila euro

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha messo a punto il bando tipo n.3, sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 100mila euro con procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa. Il testo sarà in consultazione fino al 13 giugno. Il bando tipo è uno strumento pensato per dare omogeneità alle procedure di gara e aiutare le Stazioni Appaltanti nella redazione dei documenti e nell’espletamento delle procedure di appalto.

Nel bando tipo n.3 viene innanzitutto ribadito l'obbligo di determinare i compensi da porre a base di gara sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016). I requisiti di fatturato possono essere sostituiti con il possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. Se la gara consiste solo nell'affidamento dei servizi di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al Rup, la Stazione Appaltante non può chiedere la garanzia provvisoria. Negli altri casi, l'importo della garanzia provvisoria sarà calcolato al netto degli importi relativi alle attività di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al Rup.

I requisiti di idoneità professionale saranno esclusi dall'avvalimento, mentre per i requisiti di capacità tecnica potranno essere oggetto di avvalimento.

Oltre ad un fac-simile di disciplinare di gara, ci sono due allegati contenenti l’esempio dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e un esempio di schema di presentazione dell’offerta tecnica. In particolare viene spiegato come dimostrare la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta, quali devono essere le caratteristiche metodologiche dell’offerta e come indicare i criteri premianti.

Il disciplinare ribadisce che l’aggiudicatario dei servizi di progettazione non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. L’aver progettato l’opera comporta infatti dei vantaggi competitivi in grado di falsare la concorrenza. Il disciplinare fornisce, inoltre, indicazioni sulla durata del contratto, sull’oggetto e la possibilità di suddivisione in lotti, sui soggetti ammessi e le condizioni per la partecipazione.

AdA

Scarica il bando tipo n° 3
 

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Codice appalti: Anac pubblica le linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato

Codice appalti: Anac pubblica le linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato

Con la delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018 sono state emanate definitivamente le Linee Guida n. 9, sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).

L’ANAC prima di procedere all’approvazione della delibera in argomento ha acquisito il parere obbligatorio del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 755 del 29 marzo 2017.

Nella prima parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.

Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.

Le nuove Linee guida sono costituite da due parti contenenti l’Analisi e l’allocazione dei rischi (la prima) ed il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico (la seconda).

AdA

Scarica le linee guida ANAC n. 9

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