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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Il responsabile gestione ambientale abilitato con l’esame

Il responsabile gestione ambientale abilitato con l’esame

Dal 16 ottobre è operativa la nuova disciplina sul responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali. E il 19 dicembre, a Venezia, si terrà per la prima volta la prova di verifica iniziale per i candidati. Nei mesi successivi, ci saranno altri sei test, sul resto del territorio nazionale.

Il calendario è fissato dalla delibera 7/2017 emanata il 30 maggio dal Comitato nazionale dell’Albo. La delibera n. 6, dello stesso giorno, ha individuato i requisiti del responsabile e dettato criteri e modalità di svolgimento degli esami. Ognuno può scegliere dove sostenere l’esame.

La verifica è necessaria perché l’articolo 12, comma 2, del Dm 120/2014 stabilisce che la qualifica professionale deve risultare da: idoneo titolo di studio, esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e idoneità attestata con verifica iniziale della preparazione del soggetto. Si aggiungono, con cadenza quinquennale, verifiche sull’aggiornamento.

L’obbligo riguarda chi si candida a fare il responsabile tecnico in imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti: urbani (categoria 1), speciali non pericolosi (categoria 4) e speciali pericolosi (categoria 5). Questi trasporti sono compresi in un unico modulo specialistico. Gli altri sono relativi a intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione (categoria 8), bonifica di siti (categoria 9) e bonifica di beni con amianto (categoria 10).

Per ora, niente test per il legale rappresentante che fa anche l’incarico di responsabile tecnico e abbia maturato l’esperienza indicata dalla delibera n. 6. Il responsabile tecnico dei soggetti iscritti al 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere l’attività in regime transitorio per una durata, mai superiore al quinquennio, è stabilita con delibera dell’Albo. In ogni caso, sono soggetti all’aggiornamento quinquennale.

La verifica iniziale si svolge in 120 minuti su 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo generale e obbligatorio per tutti e 40 su un modulo specialistico a scelta (ma per ora se ne può scegliere solo uno). I quiz sono estratti dagli oltre 4.500 pubblicati in www.albonazionalegestoriambientali.it. Per ogni risposta esatta si guadagna un punto; per ogni errore si perde mezzo punto. Una risposta omessa non comporta accrediti né penalizzazioni.  L’esame per la verifica iniziale è superato con almeno: 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie e 34 punti nel modulo specialistico.

I nominativi dei canditati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo ed è loro rilasciato apposito attestato. La domanda va inviata all’indicato sito dell’Albo (non prima di 60 giorni e non oltre 40 giorni che precedono la data dell’esame) e va versato il contributo di 90 euro alla Camera di Commercio sede della sezione regionale dove si effettua l’esame.

AdA

fonte Sole24Ore 301/17 PF

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Autorizzazione paesaggistica con valutazione preventiva

Autorizzazione paesaggistica con valutazione preventiva

La direzione generale archeologia del ministero dei Beni culturali, con circolare n. 42 del 21 luglio scorso, stabilisce che la Regione o l’ente da essa delegato al quale viene presentata la richiesta è obbligato a indicare, a chi deve realizzare l’intervento, se è necessaria l’autorizzazione paesaggistica ordinaria, quella semplificata oppure se ne è del tutto esentato. Insieme alla nota di aprile dello stesso ministero, la circolare fornisce i chiarimenti per venire a capo dei dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione del Dpr 31/2017.

Questo decreto individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata. Si tratta di lavori che hanno un impatto scarsamente percettibile sul versante paesaggistico, oppure di quelli per i quali è sufficiente l’autorizzazione in forma semplificata, poiché hanno un impatto di lieve entità.

Con il nuovo regolamento alcune opere per le quali in precedenza occorreva l’autorizzazione semplificata sono state liberalizzate e altre sono passate dal regime ordinario a quello semplificato.
Gli allegati al regolamento riportano la descrizione dei singoli interventi realizzabili con ognuno dei due regimi. Ma la loro necessaria sinteticità ha creato qualche problema interpretativo per gli uffici quando hanno iniziato a istruire le prime pratiche con il nuovo regime. Le difficoltà sono emerse soprattutto per gli interventi esentati dall’autorizzazione paesaggistica. Ora le due circolari applicative emanate dal Mibact consentono di individuare in dettaglio le caratteristiche che devono possedere quegli interventi. Nelle schede a fianco sono riportati i principali interventi (con la numerazione riportata nell’allegato A al Dpr 31) per i quali la circolare fornisce istruzioni sulle condizioni che rendono possibile l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica.

In ogni caso, per avere la sicurezza che l’intervento possa essere realizzato senza alcuna autorizzazione l’interessato può chiedere una verifica preliminare. E la circolare 42 ricorda, appunto, che l’ente competente in materia deve obbligatoriamente rispondere. Conviene interpellare gli uffici (in genere lo sportello unico dell’edilizia) quando c’è qualche incertezza sulla classificazione dell’intervento, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per la realizzazione senza autorizzazione di opere per le quali invece occorre. Nella circolare di luglio scorso si sottolinea come la norma del regolamento che dà facoltà di chiedere la verifica preliminare, non preveda nessuna sanzione specifica, né per l’amministrazione né per il responsabile del procedimento, nel caso in cui essa non sia applicata, ma, «potrebbero trovare applicazione i titoli comuni dell’azione disciplinare».

Le circolari ministeriali danno anche un importante contributo chiarificatore sui termini delle procedure e sulle conseguenze del loro mancato rispetto. I tempi previsti dal regolamento sono questi:

  • entro dieci giorni dal ricevimento dall’istanza, l’amministrazione pubblica può chiedere, a chi l’ha presentata, una sola volta, un’integrazione della documentazione;
  • la richiesta deve essere soddisfatta in dieci giorni;
  • l’amministrazione deve completare l’istruttoria entro 20 giorni e trasmettere alla soprintendenza la documentazione, accompagnata da una proposta di accoglimento;
    anche la soprintendenza ha venti giorni per esprimersi;
  • se il giudizio è positivo l’amministrazione procedente ha dieci giorni per dare l’autorizzazione.

Nel complesso, dunque, in caso di esito positivo, l’iter amministrativo dovrebbe concludersi in 60-70 giorni. La durata del procedimento si allunga nel caso di valutazione negativa da parte dell’amministrazione che fa la prima istruttoria o di diniego da parte della sovrintendenza. Ma in ogni caso non c’è nessuna certezza che i tempi previsti per i singoli passaggi del percorso amministrativo siano rispettati. La circolare chiarisce, infatti, che i termini intermedi non sono perentori, e che lo è solo quello finale di venti giorni assegnati alla soprintendenza per la propria valutazione. È solo la mancata espressione del parere vincolante della soprintendenza nei termini previsti che fa scattare il silenzio assenso e costringe l’amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione. Il mancato rispetto di tutti gli altri termini non rende, invece, illegittimo il parere finale.

Maggiore chiarezza viene fatta dalla circolare anche sull’individuazione del regime da applicare alle pratiche già avviate, ma non ancora concluse, al momento dell’entrata in vigore del Dpr 31/2017.
Si applica la regola secondo cui ogni decisione deve essere adottata in base alla normativa vigente nel momento in cui si esegue l’istruttoria. Per cui, per esempio, la richiesta di autorizzazione relativa a un intervento che il regolamento ha liberalizzato deve essere semplicemente archiviata e ne deve essere data notizia alla sovrintendenza e all’interessato.

AdA

fonte Sole24Ore 272/17 RL

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Efficienza energetica negli edifici pubblici, approvata la graduatoria 2016

Efficienza energetica negli edifici pubblici, approvata la graduatoria 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha approvato il Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per il 2016.

Il programma, definito a seguito dell’istruttoria tecnica sulle proposte progettuali presentate svolta da ENEA e GSE nonché delle verifiche dell’Agenzia del Demanio, prevede il finanziamento di 32 progetti, di cui tre qualificati come esemplari, in quanto in grado di assicurare un risparmio energetico superiori al 50% rispetto ai consumi annuali ex ante.

La realizzazione dei programmi 2014-2016 consentirà di riqualificare una superficie complessiva di oltre 1 milione di metri quadri, pari a un tasso annuo di circa il 3,2%, assicurando il rispetto degli obiettivi europei dedicati alla riqualificazione energetica degli immobili della PA.

L'importo per la realizzazione del programma è circa 60 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 73 milioni già allocati per il PREPAC 2014-2015 in corso di realizzazione. La realizzazione dei due programmi consentirà di riqualificare nel triennio 2014-2016 una superficie complessiva di 1,4 milioni di metri quadri, con un tasso annuo di circa il 3,2% che va oltre il tasso minimo del
3% richiesto dall’Unione Europea.

AdA

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Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti

Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con delibera n.9 del 9 ottobre 2017, ha definito le modalità e i requisiti per effettuare la cessione temporanea di veicoli per il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra imprese comunitarie iscritte all'Albo.

Con questa Delibera vengono stabilite le condizioni e le procedure per effettuare variazioni temporanee della dotazione di veicoli, anche allo scopo di poter verificare puntualmente il titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’azienda utilizzatrice.

L’utilizzo temporaneo di veicoli per effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti può svolgersi rispettando le seguenti condizioni:

  • entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice, sono stabilite in uno Stato dell’Unione Europea e sono iscritte almeno in una delle categorie 1, 4, 5 o 6 dell’Albo;
  • il veicolo temporaneamente ceduto non rientra in altri procedimenti d’iscrizione o variazione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
  • l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.

Il veicolo temporaneamente ceduto potrà trasportare rifiuti presenti in entrambe le autorizzazioni dell’impresa cedente e di quella utilizzatrice e potrà essere utilizzato esclusivamente per trasporti transfrontalieri di rifiuti.

Nella Delibera viene inoltre descritta la procedura di variazione, telematica, e tutta la modulistica necessaria compreso un fac-simile di contratto di cessione temporanea del veicolo, alla scadenza del quale il veicolo tornerà automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente e verrà escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.

AdA

Scarica la delibera n.9 del 9 ottobre 2017

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Ambiente, clima e lotta emissioni: dall'UE 222 milioni

Ambiente, clima e lotta emissioni: dall'UE 222 milioni

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 222 milioni di EUR dal bilancio UE, a titolo del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, allo scopo di sostenere la transizione dell'Europa verso un futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio
Il finanziamento dell'Unione mobiliterà ulteriori investimenti per un totale di 379 milioni di EUR da destinare a 139 nuovi progetti in 20 Stati membri.

181.9 milioni di EUR saranno destinati a progetti riguardanti tre ambiti: ambiente e uso efficiente delle risorse, natura e biodiversità, governance e informazione in materia di ambiente.

In linea con il pacchetto della Commissione europea sull'economia circolare, i progetti aiuteranno gli Stati membri nella transizione verso un'economia più circolare. Tra i progetti vi sono: la sperimentazione di un prototipo italiano che potrebbe convertire in modo economicamente efficiente le autovetture a benzina in veicoli ibridi, la fabbricazione, nei Paesi Bassi, di bioprodotti a partire da fanghi e l'applicazione di un nuovo trattamento biologico per eliminare i pesticidi e i nitrati dall'acqua nella Spagna meridionale. Altri progetti sosterranno l'attuazione del piano d'azione per la natura, in particolare la gestione dei siti Natura 2000. La protezione delle specie è un altro aspetto considerato, come nel progetto sloveno transfrontaliero inteso a salvare dall'estinzione una specie di lince alpina ad alto rischio.

Sul fronte del clima, l'UE investirà 40,2 milioni di EUR per sostenere progetti mirati all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla mitigazione, alla governance e all'informazione. I progetti selezionati concorrono al conseguimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. I finanziamenti LIFE contribuiranno inoltre a migliorare la resilienza di una via navigabile tra le più trafficate di Europa, l'estuario della Schelda, in Belgio, a mettere a punto strumenti per prevedere le tempeste di sabbia e a contrastare il fenomeno dell'isola di calore nelle città.

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Cambiamenti Climatici: prorogati i termini per la consultazione pubblica del piano

Cambiamenti Climatici: prorogati i termini per la consultazione pubblica del piano

Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto, tramite un comunicato sul proprio sito istituzionale, che è stata prorogata fino al 31 ottobre 2017, la data della consultazione pubblica rivolta a cittadini, istituzioni, mondo associativo e portatori d’interesse per la presentazione della prima stesura del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

Il PNACC si propone di dare impulso all’attuazione della SNAC (Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici), con l’obiettivo generale di offrire uno strumento di supporto alle istituzioni nazionali, regionali e locali per l’individuazione e la scelta delle azioni più efficaci nelle diverse aree climatiche in relazione alle criticità che le connotano maggiormente e per l’integrazione di criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti già esistenti.

Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici si declina in quattro obiettivi specifici: contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, incrementare la capacità di adattamento degli stessi, migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità e favorire il coordinamento delle azioni a diversi livelli.

La finalità della consultazione pubblica è proprio quella di acquisire osservazioni ed informazioni utili alla stesura definitiva del documento PNACC.

Tutti gli interessati, possono inviare le proprie osservazioni sull’argomento via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. attivo presso il Ministero fino al 31 ottobre 2017.

AdA

Scarica il documento PNACC

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Impianti combustione: criteri per utilizzo di combustibili a fini di ricerca e sperimentazione

Impianti combustione: criteri per utilizzo di combustibili a fini di ricerca e sperimentazione

Con Decreto del 26 settembre 2017 il Ministero dell'Ambiente indica i criteri e le modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico Ambiente).

L'Art. 2 del DM 26/09/2017 indica l'utilizzo dei materiali può avvenire negli impianti di combustione ad uso industriale ubicati in installazioni o stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall'art. 3 e non può avere una durata superiore ad un anno; non è in tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono l'uso simultaneo di più combustibili.

Il deposito e il trasporto dei materiali ai fini dell'utilizzo può avvenire solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione ulteriore alla autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni eventualmente già esistente nello stabilimento. Il trasporto (art. 2 comma 3) avviene presso le sedi dei fornitori e dell'impianto di combustione, in modo separato rispetto ad altri materiali, allegando copia dell'autorizzazione sopra citata, messa a disposizione dal gestore dell'impianto di combustione (art. 2 comma 4).

Per i materiali ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 184-bis del D.Lgs. n.152/2006 il requisito della legalità dell'utilizzo si considera soddisfatto, ferma restando la dimostrazione degli altri requisiti previsti da tale articolo. L'utilizzo non è ammesso, su materiali corrispondenti, per tipologia e caratteristiche, a quelli già oggetto di tale utilizzo a fini di ricerca e sperimentazione nello stesso o in altro impianto (art. 2 comma 6).

Il DM 26/09/2017 indica all'art.3 le Procedure autorizzative da seguire richiedendo il rilascio di una specifica autorizzazione per l'utilizzo dei combustibili, ulteriore rispetto a autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni, i cui tempi di rilascio sono ridotti della metà rispetto a quelli delle altre. L'art. 4 descrive quindi l'istruttoria indicando il contenuto della domanda autorizzativa: occorre una relazione tecnica che, sulla base degli elementi di valutazione dell'allegato I e degli ulteriori elementi di valutazione pertinenti al caso specifico, descriva il programma di utilizzo, le finalità di ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione. La relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione.

All'Art. 5 il Ministero Ambiente regola il controllo trimestrale dell'autorità competente sugli impianti in cui si effettua l'utilizzo dei carburanti al fine di verificare il rispetto delle autorizzazioni (vedi punto 3), i cui costi sono a carico del gestore dell'impianto di combustione.

Infine, (art. 6) entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun utilizzo previsto dall'art. 1, il gestore dell'impianto interessato, invia al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione contenente i risultati della sperimentazione, che include i valori di emissione oggetto di monitoraggio.

AdA

Scarica il Decreto 26 settembre 201726 settembre 2017

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Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Dall’ISPRA un rapporto sulle normative regionali vigenti

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Dall’ISPRA un rapporto sulle normative regionali vigenti

Il rapporto  prodotto dal  Gruppo di Lavoro Interagenziale  23 VAS previsto nel Programma Triennale di attività 2014-2016 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, è  articolato in tre capitoli. Il primo riporta la situazione delle  normative in materia di VAS a livello regionale a seguito degli adeguamenti al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Delle normative sono, in particolare, esaminati alcuni aspetti, rilevanti per una efficace applicazione  della VAS e per il coinvolgimento delle Agenzie ambientali:

•    le Autorità competenti individuate per i piani/programmi alle diverse scale territoriali,
•    i Soggetti competenti in materia  ambientale,
•    le modalità di consultazione dei Soggetti e del pubblico,
•    il monitoraggio VAS dei piani e programmi,
•    il ruolo delle Agenzie ambientali nella VAS e in particolare nel monitoraggio VAS.

Il secondo capitolo riporta lo stato dell’arte dei ruoli e delle attività che le Agenzie ambientali svolgono nelle applicazioni di VAS. Il terzo capitolo è dedicato alle principali difficoltà e carenze riscontrate dalle Agenzie nelle stesse applicazioni.
Nel rapporto sono  aggiornate e integrate le informazioni della  prima ricognizione realizzata nell’ambito del Programma triennale 2010 - 2012 del Sistema Agenziale riportata nel Rapporto ISPRA – ARPA/APPA 143/2011.

Scarica il Rapporto ISPRA

mb

Fonte ISPRA

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Lavori in casa, guida ai bonus aggiornata

Lavori in casa, guida ai bonus aggiornata

Le detrazioni fiscali per l'acquisto di case antisismiche introdotte dalla manovra correttiva (Dl 50/2017) sono state recepite anche nella guida dell’agenzia delle Entrate dedicata al bonus, «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali».

Secondo quanto previsto dal decreto legge, quando i lavori di ristrutturazione sono realizzati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, chi compra un immobile facente parte di un edificio demolito e ricostruito può usufruire di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto (se i lavori hanno ridotto di una classe il rischio sismico dell'edificio) o all'85% (se si passa a due classi di rischio inferiori).

Il prezzo di acquisto sul quale calcolare la detrazione è quello riportato nell'atto di compravendita. In ogni caso, la detrazione spetta entro l'ammontare di 96mila euro.

AdA

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Consumo di suolo. Pubblicata dall'ISPRA  l'edizione 2017 del Rapporto

Consumo di suolo. Pubblicata dall'ISPRA l'edizione 2017 del Rapporto

L’edizione 2017 del Rapporto sul consumo di suolo in Italia, la quarta dedicata a questo tema, fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio, grazie alla cartografia aggiornata del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che vede ISPRA insieme alle Agenzie per la protezione dell’ambiente delle Regioni e delle Province Autonome, in un lavoro congiunto di monitoraggio svolto anche utilizzando le migliori informazioni che le nuove tecnologie sono in grado di offrire.
Il Rapporto analizza l’evoluzione del consumo di suolo all’interno di un più ampio quadro delle trasformazioni territoriali ai diversi livelli, attraverso indicatori utili a valutare le caratteristiche e le tendenze del consumo e fornisce nuove valutazioni sull’impatto della crescita della copertura artificiale, con particolare attenzione alla mappatura e alla valutazione dei servizi ecosistemici del suolo.

mb

Vai al sito dell'ISPRA

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