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Efficienza Energetica dell’illuminazione. Una nuova guida dal CEI

Efficienza Energetica dell’illuminazione. Una nuova guida dal CEI

Pubblicata recentemente la nuova Guida CEI 315-16Guida all’efficienza energetica degli impianti di illuminazione d’interni: aspetti generali”. Questa Guida tecnica è stata pensata per fornire uno strumento di valutazione della prestazione energetica di un impianto di illuminazione dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo e per assistere i progettisti elettrici nella loro attività di identificazione e scelta delle migliori soluzioni dal punto di vista energetico.
La Guida si rivolge a tutti coloro che, seppur non completamente specialisti del settore, si trovino ad operare su sistemi più o meno complessi di illuminazione degli ambienti interni non residenziali. Le informazioni riportate possono essere utilizzate per la progettazione di nuovi impianti e di interventi di riqualificazione di impianti esistenti.
In considerazione della velocità di innovazione tecnologica e della revisione in atto a livello normativo europeo, si segnala che alcuni riferimenti legislativi e normativi delle linee guida potranno subire aggiornamenti in tempi relativamente brevi in considerazione del fatto che i regolamenti europei Ecodesign e di Etichettatura Energetica sono in fase di revisione da parte della Commissione EU (in pubblicazione nell’anno in corso, se ne prevede l’applicazione a partire dal 2021) ed i fattori di manutenzione (contenuti nel par. 3-7) sono attualmente in revisione a livello ISO/TS 22012, anche se, chiaramente, queste modifiche non inficiano i concetti fondamentali alla base delle strategie di ottimizzazione della prestazione energetica degli impianti di illuminazione contenuti nella Guida.

mb

Fonte CEI

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Prestazione ed Efficienza energetica: Pubblicata la nuova Direttiva UE 2018/844

Prestazione ed Efficienza energetica: Pubblicata la nuova Direttiva UE 2018/844

È stata pubblicata (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/75 del 19 giugno 2018) la Direttiva UE 30 maggio 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Nella nuova direttiva 2018/844/UE, che entrerà in vigore il 9 luglio 2018, si modificano le due precedenti direttive sula prestazione energetica e sull’efficienza energetica e gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva entro il 10 marzo 2020.

Con la nuova direttiva vengono modificato alcuni articoli della direttiva 2010/31/UE ed è previsto, anche, l’inserimento dell’articolo 2-bis rubricato “Strategia a lungo termine” in cui ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95% rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Con l’integrale sostituzione nella direttiva 2010/31/UE dell’articolo 8 contenente “Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza” è prevista, tra l’altro, la presenza negli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici.

È inoltre previsto che gli Stati membri debbano imporre che i nuovi edifici siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Relativamente agli edifici intelligenti, nella nuova direttiva è previsto che entro il 31 dicembre 2019 la Commissione deve adottare un atto delegato in conformità dell’articolo 23, che integra la nuova direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

AdA

Scarica la Direttiva UE 30 maggio 2018/844

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Fondo nazionale per gli interventi di efficienza energetica

Fondo nazionale per gli interventi di efficienza energetica

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.54 del 06-03-2018) il decreto interministeriale 22 dicembre 2017 attuativo del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica. Già disponibili 150 mln di euro.

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi. Nello specifico:

  • la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali
  • la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento
  • l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica
  • la riqualificazione energetica degli edifici.

Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020.

Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro.

AdA

Scarica il Decreto interministeriale 22 dicembre 2017

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Requisiti energetici per illuminazione, pubblicata una nuova norma UNI

Requisiti energetici per illuminazione, pubblicata una nuova norma UNI

Pubblicata in italiano, la norma UNI EN 15193-1:2017Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 1: Specificazioni, Modulo M9”. La norma specifica la metodologia per la valutazione della prestazione energetica dei sistemi di illuminazione per l’illuminazione generale in edifici residenziali e non-residenziali e per il calcolo o la misurazione della quantità di energia richiesta o utilizzata per l’illuminazione negli edifici.

Il metodo può essere applicato a edifici nuovi, esistenti o ristrutturati e fornisce, inoltre, una metodologia (LENI) come misura dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione negli edifici.
La norma non comprende i requisiti di illuminazione, la progettazione di sistemi di illuminazione, la pianificazione dei sistemi degli impianti di illuminazione, le caratteristiche dei prodotti di illuminazione (lampade, dispositivi di controllo e apparecchi di illuminazione) e dei sistemi utilizzati come "display lighting", delle lampade da tavolo e degli apparecchi integrati nei mobili.
Inoltre la norma non fornisce alcuna procedura per la simulazione dinamica di scena di illuminazione impostate.

Per la sua applicazione, la bibliografia della stessa indica come utili anche le norme:

• UNI EN 1838:2013 “Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza”
• UNI EN 12193:2008 “Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive”
• UNI EN 12464-1:2011 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni”
• UNI EN 12665:2011 “Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici”
• EN ISO 52000-1:2017 “Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures”

 I principali destinatari della norma sono i progettisti, i committenti e il legislatore nazionale o locale per definire specifici requisiti cogenti.

La norma è disponibile in formato cartaceo e elettronico.

Fonte UNI

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Efficienza energetica. Ape da aggiornare quando cambia la prestazione, anche se il documento non è scaduto

Efficienza energetica. Ape da aggiornare quando cambia la prestazione, anche se il documento non è scaduto

Anche se l’appartamento era già dotato di un attestato di prestazione energetica (Ape), il documento risulterà superato nel caso in cui siano state eseguite opere (anche la semplice sostituzione degli infissi) di portata tale da modificare la prestazione energetica generale. Aggiornare il documento a fine lavori è un obbligo a seconda della effettiva necessità: ad esempio, se deve essere inviata o prodotta una pratica all’Enea per la detrazione del 65% o se c’è necessità di cessione dell’immobile o di locazione.

Il modello su cui va redatto il documento è quello previsto dai decreti approvati il 26 giugno 2015 in vigore dal 1° ottobre del medesimo anno. L’Ape si compone di cinque pagine, vale dieci anni, deve essere sviluppato da un professionista abilitato e tiene conto della climatizzazione invernale e della produzione di acqua calda sanitaria, della climatizzazione estiva e della ventilazione meccanica (laddove presenti). Per gli edifici terziari rientrano nella verifica l’illuminazione e i servizi di trasporto a persone o cose (ascensori e montacarichi).

Due le parti di cui si compone il certificato: una più generica, di facile comprensione per il cittadino, con i dati dell’unità immobiliare esaminata, la classe energetica, l’indice di prestazione energetica globale sia per l’energia prodotta da fonti non rinnovabili (quella che conta ai fini della determinazione della classe stessa) che da fonte rinnovabile, le indicazioni per migliorare l’efficienza del fabbricato. Una seconda parte, più tecnica, è destinata a raccogliere informazioni per gli addetti ai lavori.

La performance complessiva dell’immobile viene indicata con lettere che vanno dalla classe A (quella che presenta l’indice di prestazione più basso e quindi minori consumi) alla G (il livello meno virtuoso). I livelli complessivi sono dieci: i primi quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni , da A4 (il più efficiente) ad A1. È prevista la possibilità di indicare come “edificio a energia quasi zero” quello dotato di fonti energetiche rinnovabili e caratterizzato da una altissima efficienza energetica.

Le verifiche sugli Ape scattano d’obbligo su almeno il 2% degli attestati rilasciati e a partire dalle targhe energetiche che dichiarano classi più efficienti. Il progettista che rilascia un Ape senza il rispetto dei criteri obbligatori è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro, più la segnalazione all’Ordine per provvedimenti disciplinari. Se manca l’Ape per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati in modo significativo, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa da tremila a 18mila euro. Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo.

AdA

fonte Sole24Ore 335/17

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Efficienza energetica negli edifici pubblici, approvata la graduatoria 2016

Efficienza energetica negli edifici pubblici, approvata la graduatoria 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha approvato il Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per il 2016.

Il programma, definito a seguito dell’istruttoria tecnica sulle proposte progettuali presentate svolta da ENEA e GSE nonché delle verifiche dell’Agenzia del Demanio, prevede il finanziamento di 32 progetti, di cui tre qualificati come esemplari, in quanto in grado di assicurare un risparmio energetico superiori al 50% rispetto ai consumi annuali ex ante.

La realizzazione dei programmi 2014-2016 consentirà di riqualificare una superficie complessiva di oltre 1 milione di metri quadri, pari a un tasso annuo di circa il 3,2%, assicurando il rispetto degli obiettivi europei dedicati alla riqualificazione energetica degli immobili della PA.

L'importo per la realizzazione del programma è circa 60 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 73 milioni già allocati per il PREPAC 2014-2015 in corso di realizzazione. La realizzazione dei due programmi consentirà di riqualificare nel triennio 2014-2016 una superficie complessiva di 1,4 milioni di metri quadri, con un tasso annuo di circa il 3,2% che va oltre il tasso minimo del
3% richiesto dall’Unione Europea.

AdA

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Efficienza energetica nella PA: le linee guida ENEA e GSE

prepacIl Ministero delle Sviluppo Economico ha pubblicato le linee guida predisposte da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dal GSE (Gestore Servizi Energetici) relative alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale.

Le linee guida predisposte in attuazione dell’articolo 16, comma 3 del D.M. 16 settembre 2016 recante "Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale", illustrano i criteri generali e le indicazioni operative per la predisposizione e la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell’ammissione al “Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale” (PREPAC) che ha l'obiettivo di efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato.

Il documento descrive gli interventi e le spese ammissibili al PREPAC e illustra le modalità di redazione della proposta progettuale, relativamente ai contenuti minimi previsti, alla documentazione necessaria a soddisfarli e alle schede (sia descrittive che di sintesi degli interventi).

In più, fornisce le indicazioni operative sulla valutazione dei consumi energetici, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione, la vita utile degli interventi, le modalità previste per il calcolo del risparmio energetico, delle emissioni di CO2 evitate e del costo del kWh risparmiato.

Negli Allegati, accanto alle schede format (anagrafica, interventi, sintesi), sono riportati i criteri adottati per la valutazione delle proposte progettuali e il quadro di riferimento della principale normativa in materia di efficienza energetica.

La riqualificazione energetica degli edifici pubblici è stata prevista dalla Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che fissa l'obbligo dell’efficientamento di almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato.
 
Il D.lgs. 102/2014, con cui è stata recepita la direttiva europea, ha previsto per questi obiettivi uno stanziamento complessivo di 355 milioni di euro per il periodo 2014-2020.

AdA

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Campania, aggiornata la normativa su efficienza energetica, APE e funzionamento impianti termici

impianti efficientiLa Regione Campania ha approvato il disegno di legge su “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”, aggiornando così la normativa di riferimento su efficienza energetica, preparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e funzionamento Impianti Termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

In particolare il DdL disciplina l’istituzione del Catasto Energetico Regionale, diviso nel Catasto regionale degli Impianti Termici e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, che permetterà alla Regione di avere a disposizione uno strumento per le operazioni di verifica e controllo come richiesto dalla norma nazionale, ma anche di analisi per la pianificazione delle azioni di sostegno dell’uso efficiente dell’energia e, comunque, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione.

Grazie al monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio e ai database di dati energetici degli edifici e degli impianti installati, la Regione potrà analizzare l’andamento dei trend di consumo e il fabbisogno necessari per definire le azioni di promozione e sostegno, e si potranno pianificare gli interventi di riqualificazione, con un conseguente vantaggio per l’occupazione e la crescita economica.

Per quanto concerne le attività previste di controllo sul funzionamento degli impianti termici, sulla loro efficienza energetica e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, è previsto che i comuni con più di quarantamila abitanti o le province siano responsabili dei controlli con le modalità e le cadenze previste nell'articolato normativo e nei suoi allegati.

Sono infine previste forme di sgravio e/o esenzione dal pagamento dei contributi di gestione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti.

AdA

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Prorogati gli incentivi per efficienza energetica e impianti a biomasse

biomassaL'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

Oltre alle disposizioni per il superamento delle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, il provvedimento contiene anche la proroga al 2017 della durata degli incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, in presenza di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2017 e rispondano a determinati criteri.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il diritto di fruire di un incentivo sull’energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che abbiano cessato, alla data del 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi.

Inoltre, tramite una modifica del comma 150 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, il quale contiene le disposizioni sulle modalità di calcolo dei suddetti incentivi, si cambiano i criteri per la determinazione dell’importo del suddetto incentivo. Il nuovo criterio stabilisce che l’importo va calcolato con riferimento all’80 per cento non più degli incentivi che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 destina agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza bensì con riferimento all’80 per cento degli incentivi di cui all’articolo 19, comma 1, primo capoverso, del suddetto decreto, cioè secondo le modalità di calcolo per l’importo degli incentivi per gli impianti (già esistenti) a fonti rinnovabili che hanno maturato il diritto ai certificati verdi per il periodo residuo di fruizione dei benefici stessi.

AdA

fonte servizio del bilancio del Senato

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Fondimpresa finanzia la formazione per efficienza energetica e sostenibilità ambientale

fondimpresa avvisoCon l’Avviso n. 1/2017Formazione connessa alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio" Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo operanti nei campi della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico e per lo sviluppo delle competenze connesse all’efficienza energetica e all’uso di fonti integrative e rinnovabili, ai materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale.

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi le imprese aderenti a Fondimpresa

La dotazione finanziaria stanziata è di 15.000.000€.

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, a partire dalle ore 9.00 del 14 marzo 2017 fino alle ore 13.00 del 16 giugno 2017.

AdA

Scarica i documenti

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