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Certificazione e verifica attrezzature: dal 27 maggio la richiesta dei servizi è on-line

Certificazione e verifica attrezzature: dal 27 maggio la richiesta dei servizi è on-line

L’Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti: a partire dal 27 maggio prossimo, infatti, sarà operativo il nuovo applicativo CIVA.

Si tratta di un servizio telematico messo a disposizione dall’Inail, grazie al quale i soggetti interessati potranno gestire i servizi di certificazione e verifica delle attrezzature; lo scopo è quello di consentire un’interlocuzione più agevole con l’utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste.

Al momento il nuovo applicativo consente di richiedere on line i servizi più significativi; la restante parte dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio.

Nel dettaglio, vanno richieste utilizzando esclusivamente il servizio telematico CIVA le seguenti prestazioni:

  • la denuncia di impianti di messa a terra
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  • il riconoscimento di idoneità̀ dei ponti sollevatori per autoveicoli
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento
  • le prime verifiche periodiche.

Inoltre, nel sistema CIVA per ciascun utente è possibile trovare la lista degli impianti e degli apparecchi ad esso associati presenti negli archivi dell’Istituto, con l’indicazione della relativa matricola. Gli utenti, infine, possono comunicare all’Istituto l’acquisizione dell’attrezzatura o la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell’impianto/apparecchio.

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Invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: una guida alla gestione dal Ministero dell’Ambiente

Invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: una guida alla gestione dal Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato il documento “Valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso”.

Predisposto dal Gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, il documento ha l’obiettivo di fornire uno strumento pratico per le commissioni ispettive di cui all’art. 27 che sono tenute a verificare che il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante abbia predisposto i piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento delle attrezzature e degli impianti connesso alla presenza di sostanze pericolose.

Si tratta di una importante novità del D.lgs. 105, introdotta in attuazione della direttiva 2012/18/UE a fronte di impianti che, in Italia come nella maggior parte dei Paesi europei, hanno sempre più anni di servizio e poche possibilità di essere sostituiti nel breve periodo. Il metodo si basa su alcuni dati di sintesi che il gestore fornirà in merito ai fattori che accelerano o rallentano l’invecchiamento di attrezzature ed impianti.

Il nucleo del metodo è un semplice sistema basato sull’attribuzione di penalità e compensazioni, che propone al gestore la scelta tra diverse misure di controllo da adottare in proporzione alla propensione all’invecchiamento risultante. Il metodo è applicabile sia agli stabilimenti di soglia superiore che di soglia inferiore e può essere utilizzato autonomamente dal gestore, in via preventiva prima delle ispezioni, coinvolgendo il responsabile della sicurezza ed il responsabile della manutenzione degli impianti.

AdA

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Impianti combustione: criteri per utilizzo di combustibili a fini di ricerca e sperimentazione

Impianti combustione: criteri per utilizzo di combustibili a fini di ricerca e sperimentazione

Con Decreto del 26 settembre 2017 il Ministero dell'Ambiente indica i criteri e le modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico Ambiente).

L'Art. 2 del DM 26/09/2017 indica l'utilizzo dei materiali può avvenire negli impianti di combustione ad uso industriale ubicati in installazioni o stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall'art. 3 e non può avere una durata superiore ad un anno; non è in tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono l'uso simultaneo di più combustibili.

Il deposito e il trasporto dei materiali ai fini dell'utilizzo può avvenire solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione ulteriore alla autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni eventualmente già esistente nello stabilimento. Il trasporto (art. 2 comma 3) avviene presso le sedi dei fornitori e dell'impianto di combustione, in modo separato rispetto ad altri materiali, allegando copia dell'autorizzazione sopra citata, messa a disposizione dal gestore dell'impianto di combustione (art. 2 comma 4).

Per i materiali ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 184-bis del D.Lgs. n.152/2006 il requisito della legalità dell'utilizzo si considera soddisfatto, ferma restando la dimostrazione degli altri requisiti previsti da tale articolo. L'utilizzo non è ammesso, su materiali corrispondenti, per tipologia e caratteristiche, a quelli già oggetto di tale utilizzo a fini di ricerca e sperimentazione nello stesso o in altro impianto (art. 2 comma 6).

Il DM 26/09/2017 indica all'art.3 le Procedure autorizzative da seguire richiedendo il rilascio di una specifica autorizzazione per l'utilizzo dei combustibili, ulteriore rispetto a autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni, i cui tempi di rilascio sono ridotti della metà rispetto a quelli delle altre. L'art. 4 descrive quindi l'istruttoria indicando il contenuto della domanda autorizzativa: occorre una relazione tecnica che, sulla base degli elementi di valutazione dell'allegato I e degli ulteriori elementi di valutazione pertinenti al caso specifico, descriva il programma di utilizzo, le finalità di ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione. La relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione.

All'Art. 5 il Ministero Ambiente regola il controllo trimestrale dell'autorità competente sugli impianti in cui si effettua l'utilizzo dei carburanti al fine di verificare il rispetto delle autorizzazioni (vedi punto 3), i cui costi sono a carico del gestore dell'impianto di combustione.

Infine, (art. 6) entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun utilizzo previsto dall'art. 1, il gestore dell'impianto interessato, invia al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione contenente i risultati della sperimentazione, che include i valori di emissione oggetto di monitoraggio.

AdA

Scarica il Decreto 26 settembre 201726 settembre 2017

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Impianti elettrici "smart": innovazione in sicurezza. Disponibile un nuovo dossier.

IMP SMARTReti intelligenti, mobilità elettrica, energie da fonti rinnovabili, efficienza energetica, nuove tecnologie utilizzate in domotica e impianti di comunicazione sono temi all’ordine del giorno nelle agende di tutti i Paesi del mondo. Le nuove applicazioni innovative possono essere progettate e realizzate solo avendo ben presente la regola dell’arte che le norme tecniche definiscono. Il Comitato Elettrotecnico Italiano lavora ogni giorno per tenere aggiornata e, anzi, anticipare con la normativa l’evoluzione tecnologica del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, sia in ambito nazionale sia attraverso la partecipazione in qualità di rappresentante italiano all’interno degli organismi normatori a livello europeo (CENELEC e norme EN) e internazionale (norme IEC). Gli impianti elettrici in questi ultimi anni si sono evoluti in modo imprevedibile dall’inizio del nuovo millennio: sono passati, ad esempio da impianto utilizzatore esclusivamente passivo ad impianto attivo o “smart”.
Il primo articolo del  dossier illustra alcune tecnologie o applicazioni particolari di impianti “smart” quali technology-assisted living in ambito domestico per utenze con particolari esigenze, smart metering, ricarica per veicoli elettrici, sistemi di automazione domestica, gestione energetica dell’edificio. Tutte queste soluzioni hanno bisogno di un fondamentale prerequisito: un'infrastruttura per l’impianto elettrico sicura e flessibile. In questo contesto la normativa tecnica svolge un ruolo fondamentale anticipando e indirizzando l’innovazione nella direzione di una migliore sostenibilità energetica e ambientale.
Il cablaggio per comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali costituisce un aspetto di fondamentale importanza per garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica (D.Lgs. 259/03) e una caratteristica che rende ancora più “smart” l’impianto. Il principale riferimento normativo per questo argomento è la Guida Tecnica CEI 306-2, che fornisce indicazioni per la realizzazione di infrastrutture adeguate per garantire la massima connettività tra le reti di servizi di comunicazione esterne e le singole unità immobiliari e, in particolare, per la realizzazione di impianti per la distribuzione di segnali per: fonia (tipicamente telefono e ADSL), audio/video (compreso i segnali RF captati dalle antenne), trasmissione dati (nell’appartamento si configura come una LAN domestica) e tecnologie alternative al cablaggio strutturato (connessioni wireless). Questo argomento è trattato nel secondo articolo del dossier.
Ma un impianto “smart” vuol dire anche che è connesso a energie rinnovabili quali il fotovoltaico e l’eolico. Tali tipi di generazione distribuita hanno come caratteristiche comuni la distribuzione, sul territorio e sulla rete, e la non programmabilità della produzione, vincolata alla disponibilità naturale della risorsa energetica primaria. L’accumulo di energia elettrica sta prospettandosi come una soluzione efficace per superare il limite più evidente della generazione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili attualmente più diffuse in Europa. Di questo argomento tratta il terzo articolo del dossier, che illustra le attuali richieste obbligatorie delle delibere dell’AEEG tramite il richiamo a norme CEI relative alle prescrizioni per le connessioni a utenze BT e MT.
Eseguire in sicurezza qualsiasi lavoro anche in vicinanza a impianti elettrici: è un “must”. Di questo tratta l’articolo sulle nuove disposizioni di sicurezza per i lavori sugli impianti elettrici con riferimento alla nuova edizione della Norma CEI 11-27. Questa norma è la base per l’aggiornamento dell’edizione esistente, a seguito della pubblicazione della norma europea CEI EN 50110-1. La Norma CEI 11-27 tiene infatti conto delle disposizioni nazionali dettate dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e integrazioni.
L’articolo approfondisce le nuove definizioni di lavoro elettrico e non elettrico e di distanze regolamentate, presenta esempi pratici delle figure professionali responsabili definite e adattate al contesto nazionale, come le Piccole Medie Imprese operanti nel settore.

mb

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Fonte CEI

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Ascensori elettrici e idraulici. Presto aggiornate le norme di riferimento

IMP ASCENSSaranno aggiornate le norme UNI 10411-1:2013 e UNI 10411-2:200.
Allo sudio due progetti U85000511 - "Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE" e U85000512 - "Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE" in tema di modifiche ad ascensori elettrici e idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE, di competenza della Commissione Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari.
I documenti, che specificano i requisiti per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici a frizione e idraulici, in conformità alla legislazione vigente, riguardano le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori e intendono fornire soluzioni in grado di garantire una sicurezza almeno equivalente a quella dell'ascensore prima della sua modifica.
I due progetti sono stati elaborati per fornire, a chi effettua modifiche a queste tipologie di ascensori, uno strumento per soddisfare quanto richiesto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Le future norme non trattano le modifiche che comportano una variazione delle misure di protezione contro l'incendio.
Fino a un anno dalla loro data di pubblicazione possono non essere applicate alle modifiche degli ascensori per i quali la conferma d'ordine delle modifiche da parte del proprietario dell'impianto è avvenuta precedentemente alla data di pubblicazione. In tale caso continuano a essere applicabili, solo per le modifiche oggetto dell'ordine, le norme UNI 10411-1 e UNI 10411-2 del 2008.
I due progetti resteranno in inchiesta pubblica finale sino al prossimo 8 maggio. Sino a quella data chiunque fosse interessato può consultare i testi integrali dei progetti e inviare i propri commenti utilizzando l'apposito modulo online.

mb

Fonte UNI

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Generatori di calore: la nuova UNI 10683

stufaFrutto di un lavoro preparatorio di quasi quattro anni la norma UNI 10683 "Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione" si presenta in versione notevolmente ampliata rispetto alla precedente versione del 2005, rivelandosi uno strumento di lavoro completo a beneficio degli operatori professionali.
Sono stati presi in considerazione tutti gli impianti a biocombustibile solido (alimentati generalmente a legna e pellet) di potenza inferiore ai 35 kW: stufe, termocucine, piccole caldaie, inserti a focolare chiuso o aperto, stufe assemblate in opera e stufe a pellet.
Della precedente versione è stata mantenuta l'impostazione che considera come un impianto unitario l'insieme composto da apparecchio, presa d'aria e sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.
Le novità introdotte sono molteplici: alcune intervengono a precisare buone prassi di installazione già consolidate, altre fanno riferimento alle novità impiantistiche di questi ultimi anni; altre infine disciplinano aspetti operativi trattati per la prima volta.
La distinzione tra installazioni ammesse e non ammesse è stata resa più razionale e coordinata con la UNI 7129 e con la relativa disciplina dell'installazione degli impianti a gas per uso domestico.
Sempre in nome della sicurezza degli impianti, è stato introdotto l'obbligo di misurare in opera la depressione che si viene a creare nei locali di installazione rispetto all'ambiente esterno per effetto dell'installazione dell'apparecchio. Si tratta di un'innovazione che non sostituisce l'obbligo di prevedere adeguate prese d'aria secondo quanto disposto dal costruttore dell'apparecchio o, in mancanza, secondo i valori previsti nella norma.
E' stata aggiunta la disciplina del controllo e della manutenzione degli apparecchi e dei componenti dell'impianto che contiene, tra l'altro, la previsione di interventi periodici sulle singole parti compresa la pulizia dell'impianto fumario, a cadenze prestabilite.
La nuova norma di installazione è stata scritta e pensata per operatori professionali, ma coinvolge tutti i soggetti della filiera dell'impianto.
I produttori degli apparecchi e dei sistemi fumari sono facilitati nell'assistere i propri installatori e i clienti con una formazione sempre più mirata per il corretto utilizzo degli apparecchi e dei singoli componenti.
I progettisti hanno finalmente utili precisazioni sulla sicurezza delle installazioni di cui tener conto nella predisposizione delle funzionalità dell'edificio.
Ai consumatori si richiede di rinunciare al fai-da-te in cambio di una prestazione altamente qualificata degli installatori, la cui preparazione fa la differenza...

Fonte UNI

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Aiuti per le fonti alternative: domande entro dicembre

Le imprese che realizzano impiagiornata risparmio energeticonti per il risparmio energetico possono accedere ai nuovi incentivi introdotti dal ministero dello Sviluppo economico.
Chi rispetta le regole stabilite nell’ultimo decreto ottiene un numero variabile di certificati bianchi da utilizzare per la propria attività o rivendere a terzi.
Possono accedere al beneficio le aziende che siano titolari di impianti di cogenerazione o che abbiano realizzato tali strutture dopo il primo gennaio 2011.
Il limite ultimo per chiedere le agevolazioni relative all’anno in corso è fissato al 31 dicembre prossimo.


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Per le biomasse impianti di grossa taglia

energia biomassaIl tema del sostegno alle rinnovabili è stato in questi ultimi mesi piuttosto tormentato. E ciò non a caso: in una fase di ristrettezze economiche e in una situazione in cui presumibilmente nei prossimi dieci anni non avremo alcuna esigenza di ulteriore capacità di generazione elettrica appaiono assai discutibili le ampie risorse destinate alle rinnovabili. Anche il presidente Bortoni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha sottolineato come siano molto più efficienti gli investimenti nell’efficienza e nel risparmio energetico. E pure il Governatore Mario Draghi ricordava come gli investimenti infrastrutturali debbano essere attentamente valutati in termini di costi e benefici sociali.
In questo quadro troppo poca attenzione è stata destinata alla produzione con biomasse legnose su larga scala, cioè con impianti da 100 MW in su; rispetto alle fonti fossili, i costi di approvvigionamento sono più stabili e le emissioni di CO2 hanno saldo zero; rispetto alle rinnovabili, le biomasse sono produzioni baseload in grado di funzionare anche 8mila ore l’anno; non sono intermittenti come l’eolico e il solare; non necessitano di capacità di backup; lavorano in assetto cogenerativo e trigenerativo. In sostanza, si tratta di una fonte con i pregi delle fossili (load factor e continuità) e i vantaggi di quelle rinnovabili (emissioni, non esauribilità).


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Aiuti per le fonti alternative: domande entro dicembre

Le imprese che realizzano impianti per il risparmio energetico possono accedere ai nuovi incentivi introdotti dal ministero dello Sviluppo economico.
Chi rispetta le regole stabilite nell’ultimo decreto ottiene un numero variabile di certificati bianchi da utilizzare per la propria attività o rivendere a terzi.

Possono accedere al beneficio le aziende che siano titolari di impianti di cogenerazione o che abbiano realizzato tali strutture dopo il primo gennaio 2011.
Il limite ultimo per chiedere le agevolazioni relative all’anno in corso è fissato al 31 dicembre prossimo.

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Ascensori: un progetto in inchiesta pubblica preliminare

Inchiesta pubblica preliminare – dal 14 al 29 giugno – per il nuovo progetto di norma UNI “Impianti di ascensori – Parte 1: Ascensori delle classi I, II, III e IV”, di competenza della commissione Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari (consulta la banca dati on-line).ascensore-1

La norma (adozione della ISO 4190-1:2010), fissa le dimensioni necessarie che consentono l’installazione degli ascensori delle classi I, II, III e IV; le dimensioni indicate rispecchiano i requisiti per l’apparato.
La norma è applicabile a tutti i nuovi impianti di ascensori, indipendentemente dal sistema di azionamento aventi la cabina con un accesso, da installarsi in un edificio nuovo. In ogni caso, per installazioni con contrappeso a lato, è ammessa la configurazione (della cabina) con accessi frontali. La norma interessa anche l’installazione di ascensori in edifici esistenti, ove applicabile. Non è invece applicabile agli ascensori la cui velocità è maggiore di 6,0 m/s: in questo caso è responsabilità dell’utente consultare l’installatore.

Con la pubblicazione della norma si intende aggiornare la serie UNI ISO 4190 in tema di impianti di ascensori.

Continua sul sito UNI

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