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Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l’interpello sicurezza sul lavoro n. 4 del 28 maggio 2019 riguardante la documentazione sanitaria su supporto informatico

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.

Al riguardo premesso che:

  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del Medico Competente”, al comma 1, lettera c), prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;
  • l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;
  • il comma 2 del citato articolo 53 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione”;
  • il comma 4 del medesimo articolo 53 dispone: “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” sulla base di tali elementi la Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

AdA

Scarica l’Interpello 4/2019

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Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, INL fornisce le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare

Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, INL fornisce le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota protocollo 3 del 12 ottobre 2017, ha fornito ai propri Uffici territoriali chiarimenti inerenti l'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a un rischio specifico.

In particolare la lettera circolare n. 3/2017 illustra le tre ipotesi cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo per ognuna delle quali sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative. La nota precisa che, come è noto, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008: a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.); b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria; c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.

AdA

Scarica la nota 3/2017

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Registro di esposizione: nuove modalità di trasmissione dei dati degli esposti

Registro di esposizione: nuove modalità di trasmissione dei dati degli esposti

INAIL segnala che dal 12 ottobre 2017 è disponibile il nuovo servizio online per la trasmissione delle informazioni per l'istituzione e l'aggiornamento del Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e del Registro di esposizione ad agenti biologici.

Con la circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 sono illustrate le modalità di invio telematico mediante l’accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia della Asl competente per territorio.

Il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ed il registro di esposizione ad agenti biologici sono stati istituiti per quei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché la valutazione del rischio ha evidenziato l'esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici: il datore di lavoro ha l'obbligo di riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l'attività svolta dal dipendente e il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata.

Il servizio sarà disponibile dal 12 ottobre 2017 per i datori di lavoro assicurati Inail titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nonché ai soggetti da esso abilitati, nell'area dei servizi online del portale inail.it tramite l'inserimento delle credenziali in possesso dei soggetti stessi. Il datore di lavoro e i suoi delegati possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro. Il Medico Competente, se abilitato dal datore di lavoro all'utilizzo del nuovo servizio online potrà inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro che rimane in carico al datore di lavoro e i suoi delegati.

Il servizio è stato integrato con il sistema di anagrafica unica dell'Istituto, consentendo di preimpostare i dati anagrafici delle aziende e delle unità produttive, al fine di agevolare i datori di lavoro nel processo di compilazione e trasmissione del Registro. Inoltre, sono state inserite funzioni di facilitazione nella selezione per il settore economico (Ateco) e per la scelta e inserimento della professione e mansione del lavoratore esposto. Possibile anche aggiungere le annotazioni individuali per singolo lavoratore esposto, prestante servizio per l'unità produttiva selezionata.

AdA

Scarica la circolare 43 del 12/10/17

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