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Valutazione della conformità. Pubblicata la UNI CEI ISO/IEC TS 17021-6

logo uniPubblicata la UNI CEI ISO/IEC TS 17021-6:2015Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 6: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione per la continuità operativa
La specifica tecnica supporta il corpus normativo in tema di valutazione della conformità ed è complementare alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 ai fini dell’esecuzione di audit di terza parte di sistemi di gestione per la continuità operativa. Essa integra gli attuali requisiti della ISO/IEC 17021 ed include specifici requisiti di competenza per il personale coinvolto nel processo di certificazione di sistemi di gestione della continuità operativa (BCMS - Business Continuity Management Systems).
La specifica tecnica, disponibile sia in formato elettronico che in formato cartaceo, è contenuta nell’abbonamento all’UNI/CT 052 (ex OT U64), relativo alla commissione tecnica Valutazione della conformità.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

 

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Sistemi di gestione per la qualità: pubblicata la nuova ISO 9001

9001 2015Pubblicata  la quinta edizione della ISO 9001,  Il WG 24 dell’ISO/TC 176/SC 2 ha infatti ultimato il  processo di revisione permettendo a ISO di rispettare l’ambiziosa deadline - fine settembre 2015, - fissata sin dalle primissime fasi del processo stesso.

Ma quali sono le principali innovazioni di cui la ISO 9001:2015 è portatrice? In primo luogo la conformità all’HLS, ossia la nuova struttura comune di alto livello elaborata da ISO che si applica a tutte le norme di sistemi di gestione, che definisce appunto una terminologia e una struttura di base per tutti i sistemi di gestione presenti e futuri, un nuovo “DNA” che, nelle intenzioni di ISO, dovrebbe assicurare una maggiore uniformità e inter-compatibilità tra i sistemi stessi.

In complementarità a tale inedito “patrimonio genetico” si delineano, in estrema sintesi, i seguenti nuovi concetti fondamentali:

Contesto dell’organizzazione e parti interessate: all’organizzazione è richiesto di analizzare il contesto, in termini di fattori esterni e interni (per esempio di tipo tecnologico, sociale, culturale, ecc.) che sono rilevanti per le sue finalità e il suo sistema di gestione, così come di identificare le parti interessate e relativi requisiti. Il cliente rimane comunque la principale parte interessata, ma l’organizzazione deve tener conto di detti fattori e requisiti nella definizione del “perimetro” del proprio sistema di gestione per la qualità e, più in generale, nell’attuazione dello stesso, per quanto pertinente.

Risk-based thinking: in fase di pianificazione del sistema, l’organizzazione deve essere in grado di definire e prevedere l’attuazione di azioni per gestire i rischi e cogliere le opportunità nell’ambito dei processi del sistema di gestione per la qualità, nonché nella gestione delle relativa documentazione. Il risk-based thinking si configura quindi come uno strumento gestionale preventivo e trasversale, da integrarsi con il consolidato approccio per processi.

Informazioni documentate: è un concetto generale e pervasivo che comprende tutte le consolidate forme di evidenze documentali relative al sistema di gestione (registrazione, procedura documentata, manuale, ecc.) e che si ricollega alla volontà di ridurre l’onere prescrittivo e documentale della norma, nella logica di una sua maggiore flessibilità. Il concetto di informazione documentata sottende una responsabilizzazione dell’organizzazione nelle scelte inerenti alla documentazione da produrre e mantenere, che deve essere funzionale alle sue reali esigenze.

In virtù del potenziale innovativo della nuova norma, il ciclo di vita previsto da ISO è di 10 anni (orizzonte 2015-2025), mentre il periodo di transizione stabilito da IAF per l’adeguamento ai nuovi requisiti ai fini della certificazione di conformità è pari 3 anni a partire dalla data di pubblicazione della norma.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb
Fonte UNI

 

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Sistemi di Gestione. Nuova norma sui rapporti di Audit

AUDITLa credibilità della certificazione è determinata da molteplici fattori e fra questi gioca un ruolo importante anche il rapporto di audit: la mancanza di pertinenti informazioni nel rapporto può portare a una diminuzione di credibilità nel lavoro del gruppo di audit e nello stesso processo di certificazione.
I clienti degli organismi di certificazione si aspettano dall'audit informazioni aggiuntive quali l'identificazione e il riconoscimento dei punti di forza e di debolezza, delle aree critiche, nonché delle opportunità di miglioramento, per poter identificare le modalità per accrescere l'efficacia e l'efficienza dei loro Management System (MS).
È stato pertanto avvertito il bisogno di rafforzare la certificazione di terza parte attraverso ulteriori strumenti oltre a quelli esistenti (norme 17021 e 19011 che prescrivono già elementi sul contenuto del rapporto di audit) per fornire dei requisiti relativamente ai fattori chiave che impattano sulla credibilità della certificazione.
Lo strumento su cui, in ambito ISO, si è trovato il consenso è la UNI CEI ISO/IEC TS 17022. Si tratta di una specifica tecnica che appartiene al corpo normativo della serie EN ISO/IEC 17000, elaborate dall'ISO/CASCO (Conformity Assessment Committee), Comitato che ha il compito di sviluppare le norme per valutazione della conformità e per la sua armonizzazione.
La 17022 fornisce i requisiti e le raccomandazioni per il contenuto di un rapporto di audit di 3a parte per la certificazione di un MS che soddisfa le esigenze e le aspettative delle parti interessate (clienti dell'audit, organismi di certificazione e di accreditamento, altri potenziali utilizzatori). La 17022 è articolata in requisiti di base, che sono quelli contenuti nella 17021, e in requisiti supplementari e raccomandazioni che precisano e dettagliano i requisiti di base.

mb

Fonte UNI

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Promozione Sistemi Gestione Ambientale

 

finanziamenti 300x208Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28/05/2012 - Serie Generale - è stato pubblicato il decreto n. 313 del 26/04/2012 come adeguamento alle nuove disposizioni e modifiche al decreto n. 2230 del 7 maggio 2003 "Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione di contributi ai sensi dalla Delibera CIPE n. 63 del 02/08/2002". Il decreto reca le modalità di accesso al contributo pubblico ed i termini per la presentazione delle domande.
Dal 28/05/2012 le domande  devono essere presentate utilizzando la nuova modulistica e con le modalità previste nel bando di cui al D.M. 313 del 26 aprile 2012.
Il decreto apporta alcune modifiche al decreto 2230 del 07 maggio 2003 riguardanti:

  • Ampliamento delle categorie economiche ammissibili alle agevolazioni, al fine di promuovere ulteriormente l’eccellenza ambientale dei sistemi produttivi;
  • Adeguamento alle nuove disposizioni e modifiche citate nel decreto DEC/SVS/03/2230 del 07 maggio 2003.

Tipologie di intervento

I contributi sono finalizzati a favorire l’acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per una sola delle seguenti tipologie di intervento:

  • La verifica e la registrazione dell’organizzazione ai sensi del Regolamento EMAS;
  • La certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
  • La verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001 a partire della data di pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto 2230 del 7 maggio 2003.

Contributi

Le agevolazioni, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono ripartite in rapporto alla tipologia di investimento ed alla dimensione dell’impresa.

Tipologie di intervento per le micro e le piccole imprese

1) contributo pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 15.000 euro.
2) contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 7.500 euro.
3) contributo pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 7.500 euro.

Tipologie di intervento per le medie imprese

1) contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 30.000 euro.
2) contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 16.000 euro.
3) contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà superare la soglia di 7.500 euro.

Scarica il Decreto

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Semplificazione e Certificazione: la Qualità alleato dello Stato

MARCHIO ACCREDIA

Prima il decreto Brunetta e lo Statuto delle Imprese, oggi le misure in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese. Anche con l'insediamento del nuovo Governo, si conferma di voler puntare sulle certificazioni per avviare il processo di semplificazione in favore delle imprese.

Già l'art. 30 del decreto Brunetta del 2008 disponeva che, per le imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità sotto accreditamento, le verifiche periodiche degli Organismi di certificazione sostituissero i controlli amministrativi. Il provvedimento è rimasto inattuato per mancanza dei decreti attuativi, ma ha segnato una linea d'indirizzo, nonostante il principio fosse stato considerato favorevolmente anche dalla Corte Costituzionale (sent 04/12/2009, n. 322).

Poi l'art. 11 dello Statuto delle Imprese del novembre 2011 "certificazione sostitutiva e procedura di verifica" ha stabilito espressamente che "le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali", nell'ottica della "progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea".

Quanto alle misure dell'attuale Governo, il pacchetto "Semplificazione e Sviluppo" prevede l'emanazione di regolamenti volti, tra l'altro alla "soppressione di controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione", oltre all'emanazione entro la fine del 2012 di uno o più regolamenti per stabilire, tra l'altro, la "sostituzione delle procedure autorizzatorie ambientali con autocertificazioni per le imprese in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14.000 o EMAS, con riferimento alle attività oggetto delle certificazioni medesime, e per gli interventi in aree ecologicamente attrezzate".

Continua sul sito di ACCREDIA

Leggi anche il dossier di U&C di gennaio 2012

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