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Metropolitane: nuova regola tecnica prevenzione incendi

metropolitana-napoli1Con decreto del Ministero dell’Interno 21 ottobre 2015 è stata pubblicata (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2015) la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. Il provvedimento entra in vigore dal 29/11/2015.

La regola tecnica riguarda sia le metropolitane di nuova costruzione sia quelle esistenti, prevedendo per queste ultime degli specifici termini temporali di adeguamento delle strutture ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al capo VIII della nuova regola e alla regola tecnica contenuta nell'allegato al D.M. 11/01/1988.

Il decreto contiene disposizioni che si applicano “alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento”.

Le regole non si applicano alle metropolitane nuove che già dispongano di un progetto approvato dall’autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei Trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie.

Per quanto riguarda le metropolitane in esercizio, l’articolo 5 prevede che: (“1. Le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, sono adeguate a tali disposizioni e al capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto, secondo quanto previsto all’art. 7.
L’articolo 7, riporta in dettaglio scadenze riguardanti l’adeguamento di impianti, gestione, segnalazioni e parti tecniche.

La regola tecnica è basata su indicazioni tecniche che rappresentano la sintesi di studi ed orientamenti progettuali condivisi a livello internazionale. Il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di sfollamento, deve essere conseguito mediante una progettazione di tipo prestazionale basata sui criteri indicati nel DM 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», a partire da alcuni valori prescritti nella presente regola tecnica che, qualora rispettati, non richiedono ulteriori valutazioni del rischio. In caso di scostamento dai valori prescritti è necessario analizzare gli scenari significativi in accordo all'approccio ingegneristico ai sensi del citato decreto; in entrambi i casi dovrà essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto dallo stesso decreto.

AdA

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23 ottobre 2015. Seminario su "La prevenzione incendi nei cantieri edili"

prevenzione incendi 23-10-15Venerdi 23 ottobre 2015 alle ore 14:30, presso l’Aula Magna dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli in Via del Chiostro 9, si terrà un seminario su "La prevenzione incendi nei cantieri edili".

L'evento, patrocinato dal Consorzio Promos Ricerche, è organizzato dal CFS - Centro Formazione e Sicurezza di Napoli in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e il Comando dei Vigili del Fuoco.

La sicurezza antincendio è tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione del nostro Paese: tutti i cittadini hanno diritto a vedersi riconosciuto un livello di sicurezza adeguato, stabilito univocamente dallo Stato, e quando ricorre il caso, hanno l’obbligo di attuare le relative misure tecniche che permettono di raggiungere tale obiettivo.

Ciò è, se possibile, ancor più vero se si pensa alla prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro, in cui al principio di incolumità del cittadino si affianca il fondamentale aspetto della sicurezza dei lavoratori. Il rischio incendio non è però parimenti considerato e prevenuto in tutti i luoghi di lavoro. In particolare riferendosi ai cantieri edili, la natura delle attività può - erroneamente - indurre a pensare che le maggiori fonti di rischio siano legate ad altri fattori che non allo svilupparsi di un incendio.

Il seminario ha l’obiettivo di evidenziare le molteplici attività e le situazioni che possono costituire una fonte di innesco per i cantieri. Le condizioni di lavoro in un cantiere sono infatti fondamentalmente differenti da quelle del settore di produzione industriale, commerciale od amministrativo. Esse sono caratterizzate da: variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell'avanzamento della costruzione; utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le installazioni fisse; grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese simultaneamente; una costante rotazione delle imprese e del personale; recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come avverse condizioni meteorologiche.

Ecco quindi che la conoscenza e ovviamente l’applicazione delle norme di prevenzione incendi nei cantieri diventa un tema di primaria importanza per tutti gli operatori interessati: professionisti, imprenditori, tecnici e maestranze.

Crediti Formativi Professionali
Ai partecipanti, in regola con le firme di controllo, verranno rilasciati n. 3 CFP e n. 4 ore formative valide per aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell'art.7 DM 05/08/2011. Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione mediante il form di registrazione presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri. Si precisa che la fine dei lavori è prevista per le ore 18.30 e che prima di tale orario non sarà consentito apporre la firma di uscita.

AdA

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Prevenzione incendi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice

incendioPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 (Suppl. Ordinario n. 51) il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

L’importante provvedimento, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.

L’allegato è strutturato in quattro sezioni:

  • Sezione G Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
  • Sezione S Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
  • Sezione V Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
  • Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

AdA

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Prevenzione incendi strutture sanitarie: pubblicata una correzione al Decreto 19 marzo 2015

ospedale prevenzione incendiÈ stato pubblicato in Gazzetta (GU Serie Generale n.123 del 29/05/2015) un comunicato relativo al decreto del 19 marzo 2015, recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002».

Con la pubblicazione del comunicato vengono apportate correzioni al D.M. 19/3/15: alla tabella 4 (valori di “C” - numero di posti letto complessivi), dell'Allegato III (Sistema di Gestione della Sicurezza Finalizzato all'Adeguamento Antincendio), nella prima riga, sesta colonna, dove è scritto: «oltre 1000 fino a 15000», leggasi «oltre 1000 fino a 1500» e nella prima riga, settima colonna, della medesima tabella 4, dove è scritto «oltre 15000» leggasi «oltre 1500».

I valori di C concorrono, insieme al valore B (altezza antincendio) e valore A (superficie del compartimento), a definire il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento.

AdA

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16 giugno 2015. Seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione"

antincendio strutture sanitarieIl 16 giugno 2015 dalle ore 14:00, presso la Camera di Commercio di Napoli, in Via S. Aspreno 2, si terrà un seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione".

L'evento, patrocinato dal Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello di Napoli della Responsabilità Sociale d’Impresa, è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri, dal Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali, dal Comando dei Vigili del Fuoco, dal CFS - Centro Formazione e Sicurezza di Napoli e dal Formedil Campania.

Con l’entrata in vigore del DM 19/3/2015, inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", si sono modificate ed aggiornate le disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi, introdotta con il decreto 19 marzo 2015, sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

L'evento è valido per 4 ore formative ai fini dell'aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05/08/2011.

Agli Ingegneri iscritti all'Albo che parteciperanno saranno rilasciati n. 3 C.F.P.

Si segnala che è obbligatoria la registrazione utilizzando esclusivamente il form presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri.

AdA

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16 giugno 2015. Seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione"

antincendio strutture sanitarieIl 16 giugno 2015 dalle ore 14:00, presso la Camera di Commercio di Napoli, in Via S. Aspreno 2, si terrà un seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione".

L'evento, patrocinato dal Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello di Napoli della Responsabilità Sociale d’Impresa, è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri, dal Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali, dal Comando dei Vigili del Fuoco, dal CFS - Centro Formazione e Sicurezza di Napoli e dal Formedil Campania.

Con l’entrata in vigore del DM 19/3/2015, inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", si sono modificate ed aggiornate le disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi, introdotta con il decreto 19 marzo 2015, sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

L'evento è valido per 4 ore formative ai fini dell'aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05/08/2011.

Agli Ingegneri iscritti all'Albo che parteciperanno saranno rilasciati n. 3 C.F.P.

Si segnala che è obbligatoria la registrazione utilizzando esclusivamente il form presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri.

AdA

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Strutture sanitarie pubbliche e private: in Gazzetta l'aggiornamento alla Regola tecnica di prevenzione incendi

ospedale estintoreIn Gazzetta Ufficiale (del 25 marzo 2015, n. 70), è stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell'Interno (di concerto col Ministero Salute) inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002". Il decreto entrerà in vigore il 7 aprile prossimo.

Il DM 19/3/2015 era necessario ai fini di modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 19 marzo 2015 sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

Strutture esistenti con oltre 25 posti letto
L'Allegato I riporta il nuovo Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, riguarda le "Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno" con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel comma 1 dell'articolo 2 del DM 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del comma 2 dell'articolo 2.

Strutture esistenti fino a 500 mq o maggiori di 1000 mq
All'articolo 3 del DIM 19/3/2015 si dispone sull'applicazione dell'allegato II, che sostituisce il Titolo IV del DM 18/9/2002:

  • le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 devono applicare le nuove previsioni con riferimento a quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19/3/2015 in base alla tempistica riportata all'art.3 comma 1. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata (comma 2).
  • le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al nuovo titolo IV (così come modificato dall'Allegato II), Capo III, del DM 18 settembre 2002 in base alle tempistiche previste al comma 4, salvo che nei seguenti casi:
    a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
    b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011.

 

Presentazione della SCIA e di un sistema di gestione della sicurezza antincendio
Nelle Disposizioni finali, si legge che è possibile optare per l'applicazione del nuovo decreto per le strutture esistenti con oltre i 25 posti letto, per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18/9/2002. Se non si optasse per tale ipotesi, gli enti e i privati responsabili delle strutture dovranno presentare al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2. Inoltre va adempiuto quanto previsto all'articolo 2 comma 1, lettera b) che richiede agli enti e ai privati responsabili delle strutture la presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22.

Inoltre, la SCIA dovrà attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo titolo V del DM 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al DM 19/3/2015 che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. A tali fini dovrà quindi essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo titolo V.

AdA

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Sistemi antincendio con sostanze controllate: rinviato l'obbligo di sostituzione

sistemi antincendioPubblicato il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 144 del 24-6-2014) su "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

Il decreto contiene, oltre a disposizioni che incidono in materia ambientale e dell'efficientamento energetico, anche indicazioni inerenti la prevenzione incendi; in particolare, l'articolo 11 detta misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche. Nel comma 5, vengono integrate le indicazioni contenute nel precedente D.Lgs. 108/2013 a proposito di sostanze estinguenti che riducono lo strato di ozono atmosferico (ovvero quelle elencate nell’allegato I al Regolamento CE n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009).

Va evidenziato, altresì, che l'articolo 5 del D.Lgs. 108/2013 prescriveva che, "chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro".

Mentre, nel nuovo comma 2 bis del DL 91/2014, si aggiunge che "Il termine di sei mesi a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs.108/2013 (entrato in vigore il 12/10/2013) è differito di ulteriori nove mesi (pertanto la scadenza è rinviata al 12/01/2016) per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al decreto 91/2014".

AdA

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