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Certificazione energetica in Italia: lo stato dell'arte

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efficienza energetica tecNel nostro paese il recepimento della Direttiva europea 2002/91/Ce sul “rendimento energetico degli edifici nell’edilizia” ha prodotto un corpus normativo statale e regionale, anche se non ancora esaustivo, certamente significativo in materia di certificazione energetica degli edifici.
Con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 inerente l’“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” per la prima volta vengono fissate delle regole riguardanti:

  • la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
  • i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
  • le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
  • i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
  • la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
  • la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

A tale dispositivo normativo, corretto ed integrato con il D. Lgs n. 311/2006, fa seguito il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 con cui è stato emanato il relativo Regolamento di Attuazione che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs 192/2005. Le prescrizioni introdotte dal Regolamento si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici le norme tecniche nazionali UNI/TS 11300. Altre modifiche al D. Lgs 192/2005 sono state apportate con la L. n.133/2008, tra cui quella, introdotta dall’art. 35, con cui venne meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, decisione successivamente oggetto di una formale procedura di messa in mora da parte della comunità europea. Nel luglio 2009 viene pubblicato il D.M. del 26 giugno 2009 inerenti le“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” che dopo quattro anni dal primo provvedimento del governo italiano, definisce completamente le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 192/2005. Le Linee guida, come esplicitato dall’articolo 3, hanno finalità atte a garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/Ce, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti. Le stesse Linee si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali.

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