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Albo gestori ambientali: parte la semplificazione In evidenza

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gestori ambientaliSemplificazione amministrativa e qualificazione delle imprese. Sono questi gli obiettivi che l'Albo nazionale gestori ambientali si è prefisso di raggiungere con il nuovo Regolamento di cui al Dm 3 giugno 2014, n. 120 (Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto). Il nuovo decreto ministeriale entra in vigore il prossimo 7 settembre e, dopo 16 anni di vigenza, abroga il precedente Dm 406/98.

Il decreto ministeriale rappresenta un importante punto di arrivo del processo di semplificazione amministrativa posto in essere dall'Albo gestori e rende la relativa funzionalità più armonica con quanto attualmente previsto dalla disciplina in materia di rifiuti, che in tutti questi anni ha subito molte e profonde modifiche.

Sul fronte della semplificazione si registra, ad esempio, il fatto che gli operatori non devono più comunicare le modifiche anagrafiche al Registro imprese; queste, infatti, sono trasmesse d'ufficio e telematicamente dal Registro alla Sezione regionale dell'Albo, che le recepisce entro 30 giorni. Inoltre, è previsto l'accorpamento delle categorie di iscrizione; pertanto le imprese iscritte per il trasporto dei rifiuti non devono iscriversi per il transfrontaliero oppure gli iscritti nelle categorie 4 e 5 possono trasportare i rifiuti da sé stessi prodotti o i Raee (rifiuti elettrici ed elettronici) senza richiedere altre iscrizioni.

Per garantire nel breve periodo e a livello nazionale l'informatizzazione dell'Albo viene anche disciplinata la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni. Il che consentirà di ridurre ulteriormente i tempi, già brevi, previsti per l'iscrizione e la gestione delle singole pratiche. Per il rinnovo dell'iscrizione l'impresa interessata dovrà presentare alla sezione locale dell'Albo un'autocertificazione che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione. L'attestazione di idoneità degli automezzi è redatta e sottoscritta dal Responsabile tecnico dell'impresa, pertanto decade l'obbligo di dimostrarla con perizia redatta e giurata da un professionista.

Tali semplificazioni, in base alla procedura di stima dei costi amministrativi di cui al Dpcm 25 gennaio 2013, hanno evidenziato una eliminazione di costi amministrativi a carico delle imprese pari a 15.554.000 euro.

Sul fronte della qualificazione delle imprese, il nuovo regolamento la persegue anche grazie alle nuove disposizioni in materia di Responsabile tecnico (Rt). Infatti, fino ad ora, la professionalità dell'Rt poteva essere dimostrata (oltre che con il titolo di studio e l'esperienza acquisita) anche mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione e superamento dei relativi esami.

Le criticità indotte in molti casi da questa previsione hanno ora condotto l'Albo a prevedere una verifica iniziale della preparazione del candidato e, ogni cinque anni, una verifica ulteriore sull'aggiornamento professionale in base a contenuti, criteri e modalità di svolgimento stabiliti dal Comitato nazionale dell'Albo.

Il regime transitorio di cui all'articolo 26 del Dm 120/14 prevede che:

  • le iscrizioni effettuate al 7 settembre 2014 e le garanzie finanziarie già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
  • le iscrizioni per raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al recupero agevolato in essere al 25 dicembre 2010 sono valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
  • le domande di iscrizione presentate entro il 7 settembre 2014 sono valide ed efficaci;
  • le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo entro il 7 settembre 2014 restano valide ed efficaci fino alla emanazione delle altre disposizioni. Il Comitato entro il 6 marzo 2015 detterà le disposizioni per il trasporto dei rifiuti all'interno della laguna di Venezia;
  • restano in vigore i decreti 5 febbraio 2004 e 5 luglio 2005 in materia di garanzie finanziarie.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore (26/8/14)