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Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

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Con circolare n. 153, del 7 dicembre 2018, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali fornisce alcune indicazioni sul calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, e sulla sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art.184, comma2, lettera D) del D.Lgs 152/06" di cui alla Tab. D6 della Delibera 5/2016.

Chiarisce il Comitato che, ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell'attività prevista dalla sottocategoria, sono equiparati ai previsti "autocarri", gli autoveicoli per trasporto specifico.

Inoltre, il Comitato Gestori ricorda la modifica apportata dalla Delibera n.8/2017 alla sottocategoria in Tabella D6: non si richiede più come obbligatoria per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale; pertanto, con l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.

Resta fermo l'obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l'attività di cui alla sottocategoria: "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" (Tab. D7), di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

AdA

Scarica la Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018