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Valutazione del rischio chimico in ambito portuale

Valutazione del rischio chimico in ambito portuale

L'inail ha realizzato, con la collaborazione dell’Università di Bologna, dello SPSAL di Ravenna, di tutte le aziende portuali, del Coordinamento RSPP e degli RLS di sito e dei Chimici del Porto di Ravenna, un manuale per la valutazione del rischio chimico nei porti

L’intendimento è stato quello di fornire un significativo contributo alla conoscenza del rischio chimico, attraverso una migliore valutazione dei rischi associati alle operazioni di sbarco delle merci, in modo da prevenire gli incidenti che in questi casi possono essere molto pericolosi.

Con la pubblicazione si intende mettere il modello a disposizione delle realtà portuali che svolgono attività analoghe, nella convinzione che la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in queste ambito possa contribuire all’incremento dei livelli di salute e sicurezza a garanzia dei lavoratori.

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Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Con Regolamento n. 2018/669 del 16 aprile (GUUE 4 maggio 2018 n. L 115), la Commissione europea modifica il Regolamento CLP n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare è oggetto di modifica la Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate.

Al fine di consentire a fornitori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti, il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019 anche se, in via derogatoria, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al CLP così modificato anche prima di tale data.

La tabella 3.1 (rinominata tabella 3) è stata modificata per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. La tabella 3.2, invece, elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE, abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015.

Scarica il Regolamento (UE) 2018/669 del 16 aprile 2018

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Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

L'ECHA, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, ha lanciato un nuovo sito web dedicato ai consumatori per aumentare la consapevolezza sui benefici e i rischi delle sostanze chimiche nella loro vita quotidiana.

Molti consumatori in Europa sono preoccupati per i possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche nella loro vita.

Il sito web, disponibile in 23 lingue dell'UE, fornisce informazioni utili sui benefici e sui rischi legati all'uso di delle sostanze chimiche e spiega come la legislazione dell'UE in materia di prodotti chimici ci protegge.

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Scadenze REACH al 31 maggio 2018: la registrazione delle sostanze

Scadenze REACH al 31 maggio 2018: la registrazione delle sostanze

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ricorda che il 31 maggio 2018 scadranno i termini per la registrazione delle sostanze da parte di tutte le imprese che producono o importano sostanze chimiche nei paesi dell'Unione Europea.

La registrazione delle sostanze permetterà di utilizzare le informazioni sulle sostanze chimiche per assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana. Sulle pagine REACH 2018 del Ministero dell'Ambiente è possibile approfondire sul Regolamento e sulle sostanze coinvolte e sulla procedura di registrazione.

A tal proposito, la registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali e sugli usi della sostanza.

I soggetti interessati hanno la responsabilità di valutare i pericoli e i potenziali rischi delle sostanze che producono o importano. Queste informazioni vanno comunicate all'ECHA - l'Agenzia europea per le sostanze chimiche - tramite il fascicolo di registrazione.

L'impresa che non registra la sostanza entro il 31 maggio 2018 non potrà più fabbricarla, importarla o immetterla sul mercato. Quest'ultima scadenza interessa soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) che caratterizzano il sistema industriale italiano.

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Calcolo esposizione ad agenti chimici: inchiesta pubblica finale UNI

Calcolo esposizione ad agenti chimici: inchiesta pubblica finale UNI

Entro il 1 marzo sarà possibile partecipare all'inchiesta pubblica finale di UNI sul Rapporto Tecnico U5000C490 della Commissione Sicurezza che ha per argomento la struttura e le applicazioni di modelli di calcolo utilizzabili per la valutazione del rischio derivante dalla presenza degli agenti chimici negli ambienti di lavoro.

La futura norma che si va impostando si propone di descrivere la struttura e le applicazioni di altri modelli, facendo riferimento a studi sulle loro caratteristiche ed i loro utilizzi. L'obiettivo è quello di aiutare il datore di lavoro nella scelta di un eventuale modello di calcolo per la stima dell'esposizione occupazionale ad agenti chimici che meglio risponda alle esigenze della propria realtà lavorativa.

L'inchiesta finale è cominciata il 9/02/2018 e si chiuderà il 01/03/2018. UNI aggiunge, a proposito del Rapporto, che si propone di descrivere la struttura e le applicazioni pratiche dei seguenti modelli di calcolo: "Movarisch", "Modello applicativo proposto dalla regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico", "Stoffenmanager", "Cheope CLP", "Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro", utilizzabili per la valutazione del rischio derivante dalla presenza degli agenti chimici negli ambienti di lavoro, facendo riferimento ad eventuali studi sull'applicazione dei suddetti modelli e mettendo in evidenza, per ciascuno di essi, caratteristiche ed utilizzi.

L'inchiesta pubblica è una fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme: il progetto elaborato e approvato dall'organo tecnico competente (revisionato nei suoi aspetti qualitativi e formali) viene messo a disposizione di tutti gli operatori al fine di raccogliere i commenti e ottenere il consenso più ampio possibile. Dunque, è data a tutti gli stakeholders la possibilità di esprimere i propri commenti sui contenuti del progetto, prima che questo diventi una norma. Tutte le parti economico/sociali interessate – in particolare coloro che non hanno potuto partecipare alla prima fase di elaborazione normativa – possono quindi contribuire al processo normativo.

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ISPRA: sostenibilità ambientale dell'uso dei pesticidi

ispra pesticidiPubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il documento “Sostenibilità ambientale dell’uso dei pesticidi. Il bacino del fiume Po”.

Il rapporto studia la contaminazione da pesticidi del bacino del Po, il più importante d’Italia per dimensione e per concentrazione delle attività umane. Un monitoraggio esteso dell’area (sviluppato nell’ambito del monitoraggio nazionale coordinato da ISPRA che coinvolge le Regioni e le ARPA/APPA) ha consentito di studiare l’evoluzione della contaminazione a partire dal 2003.

È stata analizzata la presenza nel fiume e nelle acque sotterranee dell’intero bacino di alcuni erbicidi non più usati da anni (atrazina, simazina, alaclor). Questo ha permesso di approfondire aspetti relativi alla sostenibilità dell’inquinamento chimico e in particolare alla capacità del bacino di rispondere a fattori di stress antropico, confrontando i dati di contaminazione con i limiti di legge previsti in fase di autorizzazione.

Il rapporto inoltre affronta il problema della valutazione di pericolo per alcune sostanze “estremamente preoccupanti” quali le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, gli interferenti endocrini. Non essendoci una soglia di pericolo per queste tipologie di sostanze, non è possibile stabilire un livello di sicurezza e quindi risultano rilevanti anche le basse concentrazioni a cui sono esposti gli organismi viventi.

Viene infine affrontato il tema delle miscele di sostanze rilevate nei siti di monitoraggio del bacino, e le problematiche dovute alle lacune conoscitive degli effetti cumulativi.

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Valutazione rischio chimico: pubblicata la direttiva europea sui nuovi valori limite di esposizione professionale

Rischio chimicoL’art. 223 del d.lgs 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare anche la valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, prendendo in considerazione i valori limite di esposizione professionale (VLEP).

I VLEP rappresentano i valori limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato. L’elenco dei valori limite vigente, regolarmente aggiornato, è contenuto nell’allegato XXXVIII al d.lgs 81/2008.

La Commissione Europea può, inoltre, proporre valori limite indicativi di esposizione professionale al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2017/164, che definisce il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale per 31 agenti chimici, in attuazione della direttiva sugli agenti chimici (98/24/CE). La direttiva europea dovrà essere recepita in Italia entro il 21 agosto 2018; una volta recepita, tali valori andranno ad integrare i valori limite di esposizione professionale previsti dal d.lgs 81/2008 ed essere quindi, laddove previsto, considerati nella valutazione del rischio chimico.

Per ogni agente chimico riportato in tabella, sono indicate le seguenti caratteristiche:
•    EINECS, il numero dell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
•    CAS, il numero del registro Chemical Abstract Service
•    il nome dell’agente fisico
•    i valori limite di esposizione misurato in relazione
     - ad un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata
     - ad un breve termine, si riferisce in generale ad un periodo di 15 min.

Precedentemente erano stati definiti un primo e un secondo elenco rispettivamente con la Direttiva 2000/39/CE, recepita dal dm 26 febbraio 2004 e con la Direttiva 2006/15/CE, recepita con dm del 4 febbraio 2008.

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Scarica la Direttiva (UE) 2017/164 del 31 gennaio 2017

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Salute e valutazione dei rischi causati da sostanze chimiche. Pubblicata la UNI EN 16736

chemical-products-bannerhome 13 1La valutazione del rischio chimico sulla salute rappresenta una disciplina emergente che richiede una combinazione di conoscenze e competenze. Questo tipo di valutazione è definito nella legislazione europea che include il Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) e la normativa in materia di biocidi e di protezione delle piante. Rimane tuttavia sentita la mancanza di programmi specializzati per la formazione dei valutatori del rischio.
La norma UNI EN 16736Valutazione dei rischi sulla salute causati dalle sostanze chimiche - Requisiti relativi alle disposizioni per i corsi di formazione” specifica i requisiti minimi necessari per il programma di un corso di formazione per valutatori del rischio, che copra metodologie e procedure per la valutazione dei rischi per la salute derivanti dalle sostanze chimiche.
Il documento è stato elaborato dal CEN/TC 416 “Health risk assessment of chemicals”, Project Committee europeo a segreteria austriaca (Austrian Standard) di competenza UNICHIM.
La norma UNI EN 16736 sarà di utilità per studenti, istituzioni che si occupano di formazione e datori di lavoro del settore pubblico e privato. Essa riguarda il programma del corso base, non ha lo scopo di coprire ampiamente i requisiti per le qualificazioni per la valutazione del rischio sul posto di lavoro ai sensi della direttiva 98/24/CE.

mb
Fonte: UNI

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Modifiche al D.Lgs. 81/08: CLP e rischio chimico

rischio chimicoEntrato in vigore il 29 marzo 2016, il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 (GU 14/03/16 n. 61), che integra le disposizioni delle direttive europee per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (98/24/CE), da agenti cancerogeni mutageni (98/24/CE), nonché i criteri per la segnaletica di sicurezza (92/58/CE) per le gestanti (92/85/CE) e per i giovani lavoratori (94/33/CE), con il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il provvedimento legislativo, composto da quattro articoli, apporta modifiche al Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro al Titolo IX "Sostanze Pericolose"), al Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Articolo 1. Modifiche al Decreto Legislativo 81/08: in generale il termine “preparato” ovunque presente all’interno del testo, viene sostituito dal termine “miscela”, sia che si tratti di preparati pericolosi, chimici, cancerogeni e mutageni. La terminologia “responsabile dell’immissione sul mercato”, e conseguentemente le responsabilità relative, viene sostituita ovunque presenti dal termine “Il fornitore”. I termini come “molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3” sono sostituiti in conformità al regolamento 1272/2008 dai termini “tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2”.

Anche le definizioni di agente cancerogeno e di agente mutageno vengono modificate (articolo 234) in conformità a quanto definito nell’allegato I del Reg 1272/2008. Alcune modifiche riguardano poi i cartelli segnalatori, sempre in relazione al rischio chimico (comma i del Decreto Legislativo 39/16 in riferimento agli allegati XXV e XXVI del Decreto Legislativo 81/08), con l’indicazione occorre di utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento CE 1272/2008, sia in caso di stoccaggi di lunga permanenza che di breve.

Articolo 2. Modifiche al Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Sempre in relazione all’evoluzione normativa vengono modificati i riferimenti al Decreto Legislativo 626/94 per quanto riguarda l’esposizione al rischio biologico, con gli opportuni riferimenti all’allegato XLIV del Decreto Legislativo 81/08 e vengono anche qui aggiornate le definizioni e le classificazioni delle sostanze chimiche e miscele ai sensi del Regolamento CE 1272/2008, con particolare riferimento alle sostanze mutagene (H340, H341), cancerogene (H350, H350i, H351), tossiche per la riproduzione e appartenenti alla categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento (H360, H360D, H360FD, H360Fd) e tossiche per organi bersaglio (H370, H371).

Articolo 3. Modifiche alla legge numero 977 del 17 ottobre 1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti). Anche in questo articolo le modifiche riguardano l’esposizione a sostanze biologiche e la conseguente riclassificazione come per l’articolo precedente, e l’esposizione a sostanze chimiche, cancerogene e mutagene, per le quali vengono qui elencate tutte le nuove categorie di rischio ai sensi del 1272/2008 comprensive anche di rischio da esposizione a piombo e amianto come da Titolo IX, Capo II, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 è la Clausola di invarianza finanziaria, in cui viene definito che l’introduzione delle modifiche previste dal provvedimento non devono gravare ulteriormente sulla finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere ad assolvere gli oneri ivi descritti con le attuali risorse economiche, strumentali e umane disponibili.

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Scarica il Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.39

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Regolamento Biocidi (Bpr), da Echa la guida pratica su obblighi e scadenze

guida biocidiPubblicata dall’ECHA (European Chemicals Agency) una “Guida pratica sul regolamento sui biocidi (BPR)” relativa agli adempimenti previsti dal Regolamento Biocidi n. 528/2012 (Bpr).

Il regolamento sui biocidi (Biocidal Products Regulation) concerne l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel biocida.

Il documento, pensato per aiutare le aziende a soddisfare meglio i propri obblighi, fornisce una panoramica del regolamento (UE) n. 528/2012, illustra il tema della condivisione dei dati e presenta alcune considerazioni inerenti alle PMI. Fa parte di una serie speciale di guide pratiche sulla condivisione dei dati in relazione al BPR, che comprende anche guide pratiche sulla condivisione dei dati, sulle lettere di accesso e sui consorzi.

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Scarica la guida

Scarica il Regolamento Biocidi n. 528/2012 (BPR)

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