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Verifiche periodiche delle attrezzature. Nuova Circolare dal Ministero del Lavoro

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CarroponteLe attrezzature non produttive sono escluse dalle verifiche periodiche previste dal Testo Unico. La richiesta di verifica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro può essere fatta dal datore di lavoro con la “richiesta cumulativa” di verifica di più attrezzature, con scadenze diverse, indicando per ciascuna di esse la data di richiesta di verifica. 
Lo ha precisato la circolare del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro, che delimita il campo di applicazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.
La circolare chiarisce che le verifiche periodiche previste dal Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) e dal DM 11 aprile 2011 si applicano solo alle attrezzature necessarie o finalizzate all'attuazione di un processo produttivo.
Sono quindi escluse dall'obbligo delle verifiche periodiche suddette le seguenti attrezzature: centrali termiche condominiali; serbatoi gpl per uso domestico; macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi (allestimenti scenici); ponti sollevatori per veicoli; carrelli commissionatori. Sono esentate dalle verifiche periodiche anche le attrezzature prive di marcatura CE in quanto fabbricate in assenza di leggi e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature senza marcatura CE che non hanno subito sostanziali modifiche continua ad applicarsi l'omologazione previgente.
Il Ministero del Lavoro precisa inoltre che vanno considerate come “servizi di natura intellettuale” le attività di verifica periodica delle attrezzature effettuate dai soggetti abilitati e titolati. Pertanto, tali attività sono escluse dall'obbligo di redazione del Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi).

Scarica la Circolare