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Uso delle attrezzature di lavoro. Novità in materia di formazione sulla sicurezza

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formazione-lavoratoriLavora senza sosta la Conferenza Stato-Regioni ed in poco più di due mesi (21/12/2011 e 22/02/2012) approva due importanti novità in materia di formazione sulla sicurezza, attese per quasi tre anni dopo il varo del D.Lgs. 81/2008.
Dopo la regolamentazione, arrivata con gli Accordi di fine dicembre, relativa ai corsi di formazione del personale, del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, pochi giorni fa è stato sancito anche l’Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 smi.
Come previsto per tutta la formazione dei lavoratori, viene ribadito che la partecipazione ai suddetti corsi dovrà avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Inoltre, si chiarisce che tale addestramento all’uso di particolari attrezzature non si sostituisce alla formazione (generale e specifica) già prevista dal precedente Accordo, ma si aggiunge ad essa.
In particolare le attrezzature oggetto di addestramento particolare e comprese nell’Accordo sono:
piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru su autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli, pompa per calcestruzzo) .
I soggetti formatori riconosciuti dall’Accordo sono quelli già individuati in precedenti occasioni, tra cui naturalmente le Associazioni datoriali e dei lavoratori, anche per il tramite delle loro società di servizi ed Enti formativi, nonché gli Enti Bilaterali e gli Organismi Paritetici come previsti dall’art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/08 smi.

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