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Tracciabilità rifiuti (Sistri). Prorogate le sanzioni ridotte per la mancata iscrizione e l’omesso versamento

Tracciabilità rifiuti (Sistri). Prorogate le sanzioni ridotte per la mancata iscrizione e l’omesso versamento

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I commi 1134 e 1135 dell’unico articolo della legge di Bilancio per il 2018 ridisegnano la tracciabilità dei rifiuti. Il primo reca la ormai consueta “proroga Sistri” di fine anno; il secondo conferisce dignità informatica al formulario e al registro cartacei e delega il ministero dell’Ambiente a individuare le procedure di recupero dei contributi Sistri dovuti e non pagati.

In ordine alla cosiddetta “proroga Sistri”, il dispositivo agisce sull’articolo 11, commi 3-bis e 9-bis del decreto legge 101/2013 (legge 125/2013) e stabilisce che le sanzioni per la non corretta operatività sul Sistri non saranno applicabili «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario» individuato mediante gara d’appalto gestita da Consip «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018». Restano, invece, operanti e ridotte della metà le sanzioni per la mancata iscrizione e l’omesso versamento del contributo Sistri. Fino ad allora, si applicano i tradizionali obblighi di tracciabilità per formulari, registri e Mud di carta e relative sanzioni. Per gli obbligati, si aggiunge il Sistri fatto di chiavette Usb e black box (distribuite per un totale di 641.746 unità), schede, chiavi di accesso e collegamenti on line sempre interrotti.

A marzo, il Tar del Lazio dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del Sistri. Nonostante il Sistri attuale sia un paradosso, ad oggi, sono circa 78mila le imprese tenute a usarlo. In origine, erano 398.160.

Il Sistri è costato tanto: i “contributi versati dagli utenti” ammontano a 187.251.865 euro. Tanto rumore per nulla. Non basta, l’attuale concessionaria Selex Se.Ma. Spa, come anticipo dei costi di produzione, riceverà 10 milioni di euro anche per il 2018.

Il nuovo comma 1135 aggiunge l’articolo 194-bis al Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) per semplificare registro e formulario e per recuperare i contributi Sistri non versati. L’informatizzazione delle pratiche burocratiche, consente (e non obbliga) la semplice tenuta digitale di registri e formulari.

Il ministero dell’Ambiente può emanare un decreto che predisponga il formato. Dal 1° gennaio 2018 la quarta copia del formulario può essere trasmessa anche mediante Pec. Fatta salva questa trasmissione, si ritiene che il decreto sia necessario e che, fino ad allora, chi sceglie il digitale non possa ancora rinunciare alla carta. Il tutto vale anche per i soggetti non tenuti a Sistri.

Sul fronte del contributo Sistri, è dichiara la prescrizione decennale e il ministero dell’Ambiente disciplinerà le seguenti possibili procedure per sanare il pagamento:

  • sollecito di pagamento, prima della riscossione coatta del credito;
  • compensazione dei crediti a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
  • semplificazioni per regolarizzare la posizione contributiva, fino all’annualità in corso alla data del 1° gennaio 2018, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato;
  • strumenti di conciliazione giudiziale per accordi, in sede processuale, tra Ministero e imprese per pagare o rimborsare.

Le procedure estinguono la sanzione e non comportano il pagamento di interessi. Insomma: se non si paga subito, si pagherà, forse, dopo e senza aggravio. Intanto il Dpcm 28 dicembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2017) contiene la nuova modulistica per il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) da inviare entro il 30 aprile 2018.

Per il Modello rifiuti semplificato scompare la carta e potrà essere presentato solo accedendo al sito mudsemplificato.ecocerved.it. I soggetti autorizzati per il recupero (anche semplificato) o lo smaltimento di rifiuti, con la scheda scheda Sa-Aut, dovranno fornire informazioni sulle autorizzazioni: tipo di atto, ente che lo ha rilasciato, data di rilascio e scadenza, operazioni assentite e capacità complessiva autorizzata.

AdA

fonte Sole24Ore 4/18 PF