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Risparmio energia. La detrazione del 65 % prorogata al 2014

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ecobonus-detrazioni-65Il disegno di legge di stabilità del Governo Letta ha prorogato a tutto il 2014 le detrazioni maggiorate in vigore per il 2013, relativamente alle spese effettuate per interventi di risparmio energetico degli edifici e di recupero del patrimonio edile. La detrazione Irpef/Ires per le spese inerenti il risparmio energetico resterà quindi del 65 per cento anche per il prossimo anno. Allo stesso modo, la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo degli immobili da ristrutturare, rimarrà fissata al 50 per cento. Nel 2015, inoltre, la detrazione per il risparmio energetico si ridurrà al 50 per cento, quella per il recupero del patrimonio edile al 40 per cento. La detrazione standard del 36 per cento, prevista dalla legislazione ordinaria per entrambe le categorie di intervento, si applicherà dunque soltanto dall’anno 2016. Per gli interventi di risparmio energetico, al contrario che per le operazioni di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione può essere utilizzata da tutti i contribuenti, a prescindere dal tipo di reddito di cui si è titolari. Il beneficio, in altri termini, non riguarda soltanto i soggetti Irpef. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il beneficiario sia un’impresa, la detrazione spetta solo per spese relative ai fabbricati utilizzati dall’azienda stessa. Un vincolo che non c’è per i privati. Le imprese, insomma, possono ottenere l’agevolazione limitatamente a spese per risparmio energetico effettuate su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Al contrario, sono esclusi dall’ambito di applicabilità del beneficio gli “immobili merce” posseduti dalle società immobiliari di costruzione e quelli locati o dati in comodato a terzi. L’ambito di applicazione dell’incentivo riguarda gli edifici esistenti o loro parti, nonché unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Non si estende dunque agli ampliamenti. Quanto alla tipologia, sono diversi gli interventi per i quali è possibile fruire del beneficio fiscale. Si va dalle azioni di riqualificazione energetica con cui si riesca a ottenere un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori definiti in un’apposita tabella del ministero dello Sviluppo economico, all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; dalla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a impatto ridotto, dotati di caldaie a condensazione.

AdA

Fonte: Il Denaro