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Per chi «dimentica» il Mud sanzioni a peso variabile In evidenza

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mud 2016Sabato 30 aprile rappresenta l’ultimo giorno entro il quale chi ha prodotto e gestito rifiuti nel 2015 e chi, nel corso dello stesso anno, ha immesso sul mercato Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) deve inviare il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alla Camera di Commercio della provincia ove ha sede l’unità locale cui è riferita la dichiarazione.

La presentazione del modello effettuata entro il 29 giugno 2016 è considerata come un ritardo dal sistema sanzionatorio che assiste il Mud. Pertanto, è colpita con una sanzione amministrativa pecuniaria lieve: da 26 a 160 euro. Il superamento di tale termine, invece, viene considerato come una omessa presentazione che, al pari della presentazione inesatta o incompleta, è colpita con la sanzione da euro 2.600 a 15.500. Se, invece, le indicazioni incomplete o inesatte consentono di ricostruire le informazioni dovute, la sanzione scende da 260 a 1.550 euro.

La ricostruzione dell’apparato sanzionatorio relativo al Mud (ai registri e ai formulari) richiede una certa attenzione; infatti, è declinato dall’articolo 258, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 205/2010; versione la cui vigenza è stata prorogata al 31 dicembre 2016 dal Dl 210/2015 (legge 21/2016-“Milleproroghe”). Si tratta della data fino alla quale non sono operanti le sanzioni relative al Sistri, diverse da quelle per l’omissione di iscrizione e pagamento del contributo annuale. Il che, impropriamente, induce a parlare della “proroga Sistri”.

Quindi, le sanzioni previste all’articolo 258 del decreto 152/2006 nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto 205/2010 si applicano ai soggetti obbligati al Mud in base all’articolo 189, comma 3, nella versione vigente prima della modifica del 2010. Tali soggetti sono i seguenti:

  • per i rifiuti urbani e assimilati, sono obbligati al Mud i soggetti istituzionali responsabili del relativo servizio di gestione integrata;
  • per i rifiuti speciali, invece, sono obbligati i produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Si aggiungono i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti e derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. Sono obbligati anche enti e imprese che recuperano e smaltiscono rifiuti; soggetti che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti (compreso il trasporto di pericolosi da sé stessi prodotti); commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Tra gli obbligati figura anche chi tratta veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali (autodemolizione, rottamazione e frantumazione). In questo caso, però, l’omessa o irregolare presentazione del Mud è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, comma 7 del decreto legislativo 209/2003).

La comunicazione imballaggi va effettuata dal Conai e dai soggetti considerati all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto 152/2006 e coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti. Si aggiungono gli impianti autorizzati per operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.

La comunicazione Raee è riservata agli impianti di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici e ai centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome.

AdA

fonte Sole24Ore 116/16 PF


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