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Impianti termici. Libretti di caldaia integrabili entro dicembre In evidenza

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libretto-manutenzione-caldaiaPer il nuovo libretto della caldaia c’è tempo sino a fine 2015. La legge 11/2015, che ha convertito il Dl 192/2014 (il “milleproroghe“) ha differito al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per gli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili da 35 kW in su.

Il D.lgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) prevede che gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale al valore di soglia di 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale. Questo deve essere conservato presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. La compilazione per le verifiche periodiche dell’impianto è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale subentrante, l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

L’articolo 284 comma 2 del Dlgs 152/2006 prevedeva, tra l’altro, che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW), il libretto di centrale avrebbe dovuto essere integrato, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all’articolo 285) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all’articolo 286) previsti dallo stesso decreto.

L’articolo 11, comma 7, del Dl 91/2014 ha differito il termine precedente, consentendo di ottemperare agli adempimenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto legge, quindi entro il 25 dicembre 2014. Il differimento si era reso necessario perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, in base al comma 2 dell’articolo 284 del Codice dell’ambiente, figura un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito all’entrata in vigore del comma 52 dell’articolo 34 del Dl 179/2012. Le caratteristiche tecniche, però, sono state reinserite con l’articolo 11, comma 9 del Dl 91/2014. Si era reso perciò necessario fissare il nuovo termine al 25 dicembre 2014. Il milleproroghe, al comma 2-bis dell’articolo 12, ha infine differito il termine al 31 dicembre 2015.

Il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286 del Codice dell’ambiente.

È punito con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto questo documento con l’indicazione delle manutenzioni, come descritto all’articolo 284, comma 2 del Dlgs 152/2006, o non lo trasmette all’autorità competente. La stessa sanzione è prevista nel caso in cui venga mantenuto in esercizio un impianto termico non conforme.

AdA

Fonte Sole 24 Ore E.R.