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Fotovoltaico, meno costi deducibili

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FOTOVOLTAICOLe conseguenze della circolare 36/2013 che separa adempimenti fiscali e civilistici

Nuove modalità di determinazione degli ammortamenti per le imprese titolari di impianti fotovoltaici. Infatti, a seguito della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, i soggetti interessati devono ripensare le scelte (sia di bilancio che fiscali) effettuate in passato per adeguarsi a quanto sostenuto (innovativamente) dall'Agenzia, la quale, ben conscia del «cambio di rotta» operato, ha dovuto riconoscere la salvaguardia dei comportamenti passati (articolo 10 dello Statuto del contribuente).
In particolare, per quanto riguarda l'ammortamento, occorre fare attenzione alla nuova distinzione tra bene mobile ed immobile. Si è nel primo caso solo quando l'impianto è modesto e non ha autonoma rilevanza catastale, ossia quando possiede almeno uno dei seguenti requisiti indicati nella tabella a fianco. Solo quando l'impianto è qualificabile come «bene mobile» può essere mantenuta l'aliquota di ammortamento del 9% prevista sino ad ora (circolare n. 46/E/2007), fatto salvo, ovviamente, il caso in cui l'impresa abbia imputato a conto economico una quota inferiore, con conseguente rilevanza anche fiscale per effetto del principio di derivazione.
Laddove, invece, come avviene nella maggior parte dei casi concreti, l'impianto (d'ora in poi) deve essere fiscalmente qualificato come «unità immobiliare», vanno esaminati i vari casi pratici. Uno dei più semplici è quando l'impianto è «a terra» e tanto il terreno che la costruzione sono di proprietà dell'impresa. In tal caso, sostiene l'Agenzia, l'aliquota corretta di ammortamento fiscale è (dal 2013) il 4%, con scorporo del 30 per cento per l'area di sedime (non ammortizzabile) qualora essa sia stata acquistata unitamente al l'impianto (e non abbia, pertanto, un costo separatamente individuabile).
Se l'impianto (non bene mobile) è stato realizzato (con integrazione parziale o totale) su un fabbricato di proprietà del l'impresa (determinandone l'incremento della rendita catastale), per l'Agenzia si è in presenza di costi da capitalizzare a quello dell'immobile e da ammortizzare unitamente ad esso (nella maggior parte dei casi, pertanto, si applicherà l'aliquota del 3%). Qui il problema dell'area non si pone, trattandosi di un costo incrementativo del «costruito» (circolare n. 1/E/2007). Questa è la fattispecie che, civilisticamente, lascia più perplessi, perché (sulla base del principio contabile Oic 16) se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale (come avviene certamente per l'impianto rispetto all'immobile), l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Per cui, a quanto pare, in questo caso ci si dovrà «rassegnare» a gestire, con le variazioni in dichiarazione, un «doppio binario» tra ammortamento civilistico (più rapido) e quello fiscale (più lento).
Se l'impianto è stato costruito su un fabbricato o su un terreno di proprietà di terzi (ricorrendo al diritto di superficie o alla locazione/affitto), secondo l'Agenzia occorre distinguere l'ipotesi in cui l'impianto sia considerato un bene «separabile» oppure no, sulla base del concetto di autonoma funzionalità (principio contabile Oic 24). Nel primo caso (che si ritiene più «veritiero» anche solo considerando i furti di impianti che si stanno verificando), l'ammortamento riguarda una «immobilizzazione materiale», ad una aliquota che (trattandosi di un «immobile fotovoltaico») non potrà che essere del 4 per cento.

Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore: Giorgio Gavelli,  Gian Paolo Tosoni