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Criteri-qualità per recupero di rottami metallici e leghe

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Entrano in vigoremercurio dal 28 aprile – ma si applicheranno dal 9 ottobre 2011, per consentire alle imprese di familiarizzare con il nuovo sistema – i criteri europei che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti e diventano prodotti.

I criteri sono oggetto del regolamento (Ce) 333/2011 del 31 marzo 2011 (pubblicato sulla Guue L 94 dell’8 aprile 2001) e rappresentano la prima attuazione della disciplina relativa al cosiddetto “end of waste”, introdotta dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti e codificata nell’ordinamento nazionale dall’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 (modificato dal Dlgs 205/2010). Il fine è conseguire livelli più elevati di riciclaggio e limitare l’estrazione di risorse naturali. L’obiettivo europeo è quello di creare una società del riciclaggio, che evita di produrre rifiuti e che, per quanto possibile, usa i rifiuti inevitabili come risorsa.

Si conclude così la discussione che, a livello comunitario e nazionale, contrappone da oltre dieci anni imprese e pubblica amministrazione nell’ascrivere o meno ai rottami metallici la natura di rifiuto. Inoltre, il regolamento evita che ogni Stato prenda una deriva individuale. Il regolamento è costituito da 7 articoli e 3 allegati ed ha per oggetto i rottami di ferro, acciaio, alluminio e i rottami di leghe di alluminio. La composizione dei rottami non deve essere esclusiva, bastando che questi «siano costituiti principalmente» da questi metalli.

Prima che i rottami possano perdere la qualifica di rifiuti, occorre terminare qualsiasi trattamento – taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento – necessario per preparare i rottami all’utilizzo finale in impianti di lavorazione dell’acciaio o dell’alluminio oppure nelle fonderie. Ad esempio, per le vecchie autovetture occorre procedere allo smontaggio, alla rimozione di liquidi e composti pericolosi e al trattamento della frazione metallica, in modo da recuperare rottami metallici puliti che soddisfano i criteri stabiliti.

Esistono, infatti, criteri comuni e specifici. Quelli comuni prevedono che il produttore o l’importatore stili (per ogni partita di rottami) la dichiarazione indicata nell’allegato III al regolamento (anche in formato elettronico) e, per almeno un anno, ne conservi una copia a disposizione delle autorità che la richiedano. Una copia della dichiarazione va trasmessa al detentore successivo della partita di rottami. Si aggiunge la gestione della qualità fondata su una serie di procedimenti documentali (dal controllo di accettazione dei rifiuti al monitoraggio delle tecniche di trattamento, dalla qualità alla formazione del personale).

Se i trattamenti previsti sono effettuati da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema conforme al nuovo regolamento. I criteri specifici si riferiscono, invece, fondamentalmente al rispetto di quanto stabilito negli allegati I (ferro e acciaio) e II (alluminio). Dai criteri per l’alluminio sono esclusi: limatura, scaglie e polveri contenenti oli o emulsioni oleose; fusti e contenitori. Sono ammessi gli apparecchi da veicoli fuori uso che contengono vernici.

Il regolamento (come la direttiva 2008/98/Ce) non parla mai di materie prime secondarie (Mps), il che avrà i suoi benefici effetti anche e soprattutto sui trasporti transfrontalieri dove il disaccordo tra gli Stati spesso non consente di esportarle come prodotti, ma sempre come rifiuti.