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Bonus R&S anche post produzione

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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo concesso anche in esecuzione di ricerche e studi svolti successivamente alla commercializzazione dei prodotti. Questo è uno dei principali chiarimenti della risoluzione 122/E del 10 ottobre dell’agenzia delle Entrate. La risoluzione risponde alla richiesta di un’associazione di categoria del settore delle biotecnologie in merito all’applicazione o meno dell’agevolazione introdotta dall’articolo 3 del Dl 145/2013 a talune tipologie di ricerche. Si tratta, in particolare, di spese sostenute per studi clinici osservazionali e studi clinici di fase IV di cui all’allegato I-quater della circolare 8 del 10 luglio 1997 del Ministero della Sanità.

Ebbene, il documento di prassi chiarisce che le ricerche osservazionali ricadono nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, mentre gli studi clinici di fase IV vi rientrano nella misura in cui si qualifichino come studi di natura medico-scientifica in quanto annoverabili nella ricerca pianificata volta ad acquisire nuove conoscenze per permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti o nell’ambito dello sfruttamento di conoscenze esistenti per la formulazione di prodotti o processi nuovi o modificati.

La risoluzione dell’Agenzia ha il merito di chiarire il principio di portata generale secondo il quale anche le spese relative a ricerche effettuate successivamente alla commercializzazione di un prodotto possono rientrare nell’ambito oggettivo dell’agevolazione purché, s’intende, non si esauriscano unicamente in ricerche e studi ordinari ma si pongano l’obiettivo di migliorare o innovare prodotti e processi esistenti.

La risoluzione fornisce poi indicazioni sulle spese per il personale impiegato nell’attività di R&S nella vigenza della precedente normativa. L’Agenzia afferma come le spese per personale «non altamente qualificato» che svolga la propria attività in totale autonomia possano essere ritenute agevolabili nella previgente misura massima (credito del 50 per cento) ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c) laddove possano essere ascritte al genus di «ricerca commissionata» (chiarimento valido per il passato). Alternativamente vanno ricondotte alle spese che godono dei previgenti minori benefici (25 per cento) ai sensi della successiva lettera d) della medesima disposizione.

L’Agenzia specifica altresì che, qualora non sia possibile provare l’esistenza di un contratto di ricerca, tali spese dovranno essere ricondotte in via prudenziale a quelle relative all’acquisizione di competenze tecniche di cui alla citata lettera d). Poiché tuttavia la legge di bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 2017 (per i “solari”), il decreto 145/2013 eliminando il riferimento alla caratterizzazione come “altamente qualificato” o meno del personale impiegato in attività di R&S, il chiarimento va riferito alle spese sostenute nei periodi d’imposta antecedenti. Oggi infatti al fine di determinare la categoria di spese agevolabili si deve distinguere unicamente fra personale esterno o interno alla società.

L’Agenzia ribadisce, infine, che le spese sostenute per personale impiegato in attività di R&S rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione ancorché corrisposte in virtù di contratti di somministrazione.

AdA

Scarica la risoluzione 122/E del 10 ottobre 2017

fonte Sole24Ore 280/17 AB e AT