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Bonus del 40% anche per il fotovoltaico In evidenza

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fotovoltaicoGli impianti fotovoltaici tornano ad essere considerati beni mobili. La circolare 4/E/2017 trae spunto dalla normativa sugli imbullonati per affermare che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l’impianto fotovoltaico viene ammortizzato con la percentuale del 9 per cento. Pertanto tale bene può usufruire del superammortamento maggiorando il costo del 40 per cento.

La posizione delle Entrate in ordine all’individuazione della percentuale di ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici ha avuto nel tempo interpretazioni alterne. Una prima circolare la 46/E/2007 aveva considerato l’impianto fotovoltaico un bene mobile ed aveva individuato la percentuale di ammortamento nella misura del 9% corrispondente al coefficiente applicabile alle centrali termoelettriche. Questa interpretazione veniva confermata successivamente con le circolari 38/E/2008 e 38/E/2010.

Successivamente l’Agenzia cambia radicalmente interpretazione con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 in cui afferma che l’impianto fotovoltaico, ad eccezione di quelli di modestissime dimensioni, deve essere considerato un bene immobile nella categoria «fabbricati destinati all’industria» con la percentuale di ammortamento pari al 4 per cento. Nella circolare relativa al superammortamento, l’Agenzia richiama la recente normativa in materia di imbullonati (articolo 1, comma 21, della legge 208/2015) la quale ha previsto che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie D ed E, tiene conto del suolo e delle costruzioni escludendo gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

La circolare 2/E del 1° febbraio 2016 precisa in modo esplicito che fra gli elementi non più oggetto di stima catastale ci sono anche gli impianti fotovoltaici. Per questi impianti vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima il suolo, i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione ed eventuali recinzioni e simili. L’Agenzia conferma la natura di bene immobile delle torri a sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Per questi supporti pertanto non si applica il super ammortamento mentre la agevolazione si applica sulle pale.

Di conseguenza secondo l’agenzia delle Entrate le componenti impiantistiche che sono escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possono essere considerati beni immobili ai fini della determinazione della aliquota di ammortamento. L’aliquota di ammortamento del 4% sarà ancora applicabile sulle componenti immobiliari. Invece per quanto riguarda le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento. Di conseguenza, tali componenti impiantistiche avendo una percentuale di ammortamento superiore al 6,5% (al di sotto della quale scatta l’esclusione dal beneficio del superammortamento), possono usufruire della maggiore deduzione fiscale.

La questione dell’ammortamento fiscale ora è risolta, anche perché molte imprese sotto il profilo civilistico ammortizzano l’impianto fotovoltaico con la percentuale del 5% al fine di imputare il costo all’esercizio in base all’esatta vita utile del bene che coincide con la durata del contratto, pari a venti anni, in cui il Gse eroga la tariffa incentivante e ritira l’energia prodotta. Il 5% è inferiore al 9% e pertanto nessuna contestazione sarà ora possibile sotto il profilo della deducibilità fiscale. Le imprese che hanno adottato questo criterio sono tranquille anche sotto il profilo civilistico in quanto non devono mutare il piano di ammortamento.

AdA

fonte Sole24Ore 88/17 GPT