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Albo Nazionale Gestori Ambientali: indicazioni in caso di non regolarità contributiva

Albo Nazionale Gestori Ambientali: indicazioni in caso di non regolarità contributiva

Tra i requisiti previsti per il rilascio ed il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, vi è anche il regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Tale requisito viene verificato direttamente dalla competente Sezione Regionale / Provinciale dell'Albo, tramite la verifica telematica presso l'INPS utilizzando il servizio "Durc On Line". Se da tale verifica emergono irregolarità contributive, il soggetto interessato viene invitato a regolarizzarsi entro 15 giorni, e l'intero procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla prima richiesta di verifica della regolarità contributiva.

Con la circolare n. 31 dell’8 gennaio 2018, il Comitato Nazionale dell'Albo ha ribadito che nel caso in cui dopo i suddetti 30 giorni il sistema telematico non riporti un esito positivo della procedura di regolarizzazione, le Sezioni dovranno provvedere al diniego dell'iscrizione e, in caso di imprese già iscritte, sarà avviato il procedimento di cancellazione.

AdA

Scarica la Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali prot. n. 31 del 08/01/18

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Manovra correttiva 2017, novità per il DURC

gazzetta ufficialeÈ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, il nuovo Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Il Decreto Legge 50/2017, cosiddetto “Decreto fiscale”, è una manovra correttiva che contiene diverse misure in materia di entrate, enti territoriali, giustizia tributaria, in tema di sviluppo economico e infrastrutture, oltre, come indicato nel titolo della norma, ad interventi per accelerare la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici.  Tuttavia tale manovra correttiva riporta anche interventi in materia di lavoro, ad esempio in relazione al DURC (documento di regolarità contributiva).

Come riportato nell’art. 54, tale documento, in caso di regolarità di tutti gli altri requisiti richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.

La soluzione individuata con il citato articolo 54 supera quanto affermato dall’Inps con il messaggio 824/2017 in cui l’Istituto, confortato da un parere del ministero del Lavoro, aveva infatti affermato che “non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.

L’adesione comporta comunque un comportamento virtuoso perché “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica”. E l’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare agli Enti il pagamento delle rate.

Inoltre i soggetti che hanno richiesto il DURC poi annullato per i mancati pagamenti “utilizzano le informazioni rese disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il DURC è stato richiesto”.

AdA

Scarica il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50

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DURC: dal Ministero il nuovo modello

modello durc newLa Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, nella nota del 15 marzo 2016 n. 5081, indirizzata alle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro, ha comunicato l’adozione di una nuova versione del modello attraverso il quale i datori di lavoro sono chiamati a dichiarare la non commissione di illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Le modifiche apportate derivano dal decreto interministeriale in materia di DURC del 30 gennaio 2015, istitutivo del cosiddetto DURC on line, che ha sostanzialmente dematerializzato il Documento di regolarità e reso strutturale l’estensione del periodo di validità a 120 giorni.

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A al medesimo Decreto, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Il nuovo modello va utilizzato anche dai datori di lavoro che dopo l’1 luglio 2015 abbiano già rilasciato per la prima volta la dichiarazione in questione, anche se restano valide sia le indicazioni in precedenza fornite dallo stesso Ministero che le dichiarazioni già rilasciate. Nei suddetti casi, chiarisce la nota n. 5081/2016, la trasmissione del nuovo modello sostituisce il precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.

AdA

Scarica la nota del 15 marzo 2016 n. 5081

Scarica il nuovo modello

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Per gli appaltatori Durc regolare a partire dall’offerta

durcL’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 29 febbraio 2016 n. 5 e n. 6, conferma l’irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di Durc negativo.

Anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 8, del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale. L’impresa, infatti, deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

L'istituto dell’invito alla regolarizzazione (il cosiddetto preavviso di Durc negativo), spiegano i giudici, «può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall’impresa e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto»

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato risponde a due ordinanze della quarta sezione del 29 settembre e scioglie un contrasto giurisprudenziale. La plenaria conferma un precedente orientamento e afferma che l’assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l’impresa essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva

La Plenaria, inoltre, ribadisce nella sentenza n. 5 del 2016, il proprio orientamento secondo cui l'incameramento della cauzione provvisoria previsto dall'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, conte tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti.

AdA

fonte Sole24Ore 61/16 R.M.A.

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Durc on line: dal 1° luglio cambia la verifica della regolarità contributiva

durcL'ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.

Nel comunicato diramato dall'Anticorruzione si precisa che la nuova precedura è stata introdotta in ragione dell'espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURCassolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014).

Da ultimo l'ANAC fa presente che le richieste acquisite tramite il sistema AVCpass fino al 30 giugno 2015 saranno comunque evase regolarmente secondo le vigenti modalità.

AdA

Per maggiori informazioni

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DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva. Pubblicato il decreto con le semplificazioni

durcSulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'1 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Dal 1° luglio 2015 sarà attiva una procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni, dalla data di effettuazione della verifica, e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

Non saranno considerati gravi gli scostamenti tra somme dovute e versate fino a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori, per ogni gestione. Dal momento che i controlli vanno effettuati dall’Inps, dall’Inail e dalle Casse edili, ogni impresa con pendenze fino a 450 euro potrà essere considerata regolare.

Saranno abilitati alla nuova procedura per la verifica contributiva on line:

  • i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207( consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori);
  • le SOA;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti e procedenti;
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito.

Il documento generato con la nuova procedura online sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

  • per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
  • nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  • per il rilascio dell'attestazione SOA.

AdA

Scarica il Decreto 30 gennaio 2015

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Durc nei lavori privati valido 90 giorni. Negli appalti pubblici resta la durata di 120 giorni

durcLa durata del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei lavori privati torna a 90 giorni, ma solo in via transitoria. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la nota 3899/2015 del 5 marzo 2015.

Il Ministero ha spiegato che, per i lavori pubblici, il Decreto del Fare (DL 69/2013, convertito nella Legge 98/2013) ha esteso la durata del DURC da 90 a 120 giorni prevedendo che il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione, ma solo per le fasi fondamentali del contratto, come il pagamento del saldo, che necessita di un nuovo DURC.

In base alla norma, nel corso dei 120 giorni di validità, il DURC può essere utilizzato anche per appalti diversi da quelli per cui è stato richiesto. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.
 
Con la stessa norma, fino al 31 dicembre 2014 è stata estesa a 120 giorni anche la validità del DURC nel settore privato. Ciò significa che in assenza di una proroga specifica il termine è tornato a 90 giorni. Si tratta però, spiega il Ministero, di una situazione transitoria, che durerà fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dal Jobs Act (Legge 78/2014).
 
Il decreto renderà possibile la verifica della regolarità contributiva in tempo reale con un’unica interrogazione presso gli archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili attraverso la comunicazione del codice fiscale del soggetto su cui effettuare la verifica. L’interrogazione avrà una durata di 120 giorni.
 
Il decreto, che doveva essere emanato entro il 20 luglio 2014 ma non ha ancora visto la luce, uniformerà la situazione dei lavori edili, eliminando la differenza tra settore pubblico e privato. Fino ad allora, i DURC emessi a partire dal primo gennaio 2015 per operare nel settore privato hanno una durata di 90 giorni anche se riportano erroneamente il termine di 120 giorni.

AdA

Scarica la nota Ministeriale 3899/2015

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Certificazione di crediti e rilascio del DURC. Chiarimenti - Circolare n. 40/2013

DURC.jpgMEDIALa Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con circ. n. 40/2013, d’intesa con gli Istituti previdenziali, fornisce prime importanti indicazioni per la corretta applicazione dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013, che prevedono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”. Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Scarica la Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Semplificazioni e primi chiarimenti - Circolare n. 36/2013

DURC.jpgMEDIALa Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con la circolare n. 36/2013 del 6 settembre 2013, d’intesa con gli Istituti, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. “Decreto Fare”), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in particolare le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e la sua validità temporale, consentiranno peraltro agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento delle relative procedure di gestione del Documento.

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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DURC. Pubblicate due circolari esplicative

 

DURC.jpgMEDIAIl Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione hanno, recentemente, emanato due circolari sul Documento unico di regolarità contributiva, rispettivamente la circolare 1 giugno 2012, n. 12 e la circolare 31 maggio 2012, n. 6; le due circolari che sono successive alle ultime notivà legislative introdotte dal decreto-legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012, riportano interessanti indicazioni in riferimento all'acquisizione d'ufficio del durc.
Il Ministero del Lavoro, nella circolare, invita le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto delle certificazioni rilasciate dalle Casse edili abilitate al rilascio del Durc; riprendendo, poi, quanto già precedentemente affermato, ricorda che eventuali certificazioni rilasciate dalla Casse edili non abilitate non potranno in alcun modo sostituirsi al Durc, ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.
Nella circolare è stata, anche, evidenziata la natura del Durc quale certificato, in quanto lo stesso possiede tutte le caratteristiche a questo attribuite dalla legge, pur rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità di autocertificarlo da parte del privato.
La regolarità contributiva non può essere ritenuta autocertificabile in quanto la stessa non può essere oggetto di sicura conoscenza così come avviene per gli stati, qualità personali e fatti che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che la regolarità contributiva è il risultato di complesse valutazioni tecniche di natura contabile da effettuarsi esclusivamente a carico degli enti deputati al rilascio del Durc.

Circolare Ministero Lavoro

Circolare Ministero P.A. e Semplificazione

 

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