fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

Riscaldamento e contabilizzatori, in vista la proroga a fine settembre

Contabilizzatori-di-caloreIl contesto normativo della contabilizzazione dei consumi per riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria pare destinato a non avere una connotazione definitiva e stabile. Un riassunto delle ultime novità e dei cambiamenti in atto a complessa situazione pare molto utile, visti i tanti cambiamenti che si sono succeduti.

La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2016 è stata posticipata al 30 giugno 2017 con l’immancabile decreto «milleproroghe». Tuttavia, iniziano a circolare notizie di una possibile ulteriore proroga a fine settembre, per sfruttare integralmente il periodo di inattività degli impianti di riscaldamento.

Di maggiore concretezza sono le possibili modifiche sulla norma UNI 10200, indicata dal legislatore come strumento per la corretta suddivisione delle spese energetiche nei condomìni e negli «edifici polifunzionali» che abbiano installato un sistema di contabilizzazione. La norma UNI 10200 venne inizialmente individuata come unica regola generale, salvo poi essere resa derogabile qualora non applicabile (come nel caso del raffrescamento), o laddove fossero comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari, superiori al 50%. In questi casi è infatti attualmente possibile attribuire una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari e il resto in base ai vecchi millesimi di riscaldamento o ad altre metodologie.

Ora l’ennesima nuova versione della stessa norma è in procinto di essere pubblicata. Con importanti novità. La prima è una metodologia più precisa per la ripartizione delle spese negli edifici scarsamente occupati (come ad esempio le seconde case). Per il consumo involontario (la cosiddetta “quota fissa”) viene infatti proposto un incremento linearmente proporzionale al mancato utilizzo dei fabbricati. L’altra (grande) novità è l’introduzione di un’appendice informativa contenente una possibile metodologia per il calcolo (non obbligatoria ma utile per incentivare la riqualificazione energetica) dei coefficienti compensativi.

La proposta italiana prevede di ripartire tra tutti i condomini i consumi energetici generati dalla scarsa coibentazione delle parti comuni (quali ad esempio l’ultimo solaio disperdente). Con la metodologia della vigente norma UNI 10200 queste dispersioni di energia sono invece totalmente a carico degli inquilini i cui alloggi sono delimitati da tali superfici. La compensazione si annullerebbe solo dopo aver attuato un processo di riqualificazione energetica dell’immobile, con adeguamento dell’isolamento ai severi limiti normativi vigenti.

Il tutto genererebbe un evidente vantaggio: la riqualificazione energetica (anche parziale) dell’immobile ridurrebbe sensibilmente i consumi condominiali. La logica sarebbe quindi quella di rimuovere il potere di veto delle assemblee condominiali, poco propense a finanziare interventi apparentemente a vantaggio di pochi “eletti”. L’intento, coerente con la stessa direttiva europea 2012/27, che prevede che gli Stati membri si attivino per rimuovere qualsiasi barriera alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, non pare tuttavia sufficiente in Italia. È infatti necessaria anche una modifica al testo legislativo nazionale, al fine di rendere possibile e legale l’applicazione di un algoritmo di compensazione decisamente difforme da quanto previsto come principio basilare dal legislatore italiano.

AdA

fonte Sole24Ore 135/17 LR

Leggi tutto...

Contabilizzatori efficienti, spese in deroga a norma UNI

CONTAB ENERGIl Consiglio dei ministri del 14 luglio scorso ha approvato il decreto legislativo 141/2016 (correttivo del Dlgs 102/2014) che impone, in ogni condominio, di verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Sistemi che non sono obbligatori in senso assoluto ma, in linea con lo spirito della normativa, solo a condizione che determinino efficienza e risparmio energetico.
Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento a una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, si prevede, entro il prossimo 31 dicembre, l’installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio.

Nei condomìni, oltre che negli “edifici polifunzionali”, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, si prevede l’installazione di sotto-contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Il tutto, solo nella misura in cui ciò sia «tecnicamente possibile», «efficiente in termini di costi» e «proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali». L’assenza di tali condizioni deve risultare da apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Quanto ora detto vale per i cosiddetti impianti a diramazione orizzontale, in cui è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare.

Diversamente, nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, si prevede l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari.
Ciò, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti, da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato, essere «non efficiente in termini di costi». Questo vale per i cosiddetti impianti a colonna verticale, in cui non è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare e si deve ricorrere all’installazione di rilevatori di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.

Per la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico (se prodotta in modo centralizzato), l’importo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200.

Ma per risolvere i problemi scaturenti da tale unica modalità di suddivisione, rilevati in particolare nelle estremità degli edifici, il decreto correttivo (nel testo noto), prevede che, ove tale norma tecnica non sia applicabile o siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50%, sia possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso, gli importi rimanenti potranno essere ripartiti, «a titolo esemplificativo e non esaustivo», secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Mentre resta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi in questione, che la suddivisione venga effettuata in base ai soli millesimi.

Si tratta di una soluzione non perfetta, ma certamente migiorativa rispetto alla vincolatività del precedente sistema, che tanti problemi aveva causato. Ne andrà verificata l’attuazione in concreto, insieme con le altre novità che non sono oggetto di questo intervento. Novità che confermano, comunque, la necessità di analizzare caso per caso le situazioni dei singoli condominii, al fine di non procedere ad interventi, non sempre dovuti, che potrebbero essere forieri di aggravi o squilibri anziché di efficientamento energetico.

mb

Fonte: Il Sole 24 Ore

Leggi tutto...

Riscaldamenti e condomìni. Delibere di ripartizione non fondate sulla UNI 10200 potrebbero essere impugnate

riscaldamentoNuove norme tecniche per la ripartizione dei costi del riscaldamento. L’11 giugno è stata pubblicata la nuova norma UNI 10200:2015, richiamata come obbligatoria dal Dlgs 102/201, articolo 9, comma 5, lettera d), negli impianti dotati di contabilizzazione. La precedente formulazione, la 10200:2013, prevedeva che i ripartitori avrebbero dovuto essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei «corpi scaldanti» (caloriferi). La versione attuale, invece, rinvia semplicemente alla norma En 834, che lascia la scelta se programmare o meno i ripartitori. In questo secondo caso, l’utente non sarà quindi in grado di visualizzare sul display i così detti “scatti” riferiti al proprio consumo.

La sanzione da 500 a 2.500 euro per la mancata adozione della norma Uni 10200 ai fini della ripartizione decorrerà dal 1° gennaio 2017. Ma l’obbligo è già vigente e le delibere di ripartizione non fondate sulla norma Uni in vigore potrebbero essere impugnate. I condomìni andranno poi incontro a ulteriori spese. Infatti, coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai sensi della Uni 10200:2013 dovranno dare incarico a un professionista perché verifichi la corrispondenza alla nuova 10200:2015. Poi, considerando i costi di convocazione di un’assemblea apposita (se quella ordinaria annuale si è già tenuta) la spesa potrebbe aggirarsi intorno ai 1.500 euro.

Ma ci sono altre conseguenze portate dalla modifica. A oggi, alcune imprese hanno installato ripartitori non programmabili oppure programmabili ma che, per scelta della stessa impresa, non sono stati programmati. Tutti questi ripartitori erano in aperto contrasto con la 10200:2013 e i condomìni sarebbero stati a rischio di sanzioni amministrative e di impugnazioni di delibere. Non solo: la programmazione degli stessi avrebbe dovuto essere effettuata a spese delle imprese che negli ultimi due anni hanno installato ripartitori non a norma. Stante la modifica, invece, i ripartitori non programmati sono stati “salvati” e, oggi, anch’essi sarebbero conformi a legge.

Si consideri però che il Dlgs 102/2014 impone l’obbligo di consentire all’utente finale di avere contatori individuali che consentano informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo. Ci si chiede quale possa essere la conseguenza sul punto, data la possibilità di installare ripartitori che non consentono di visualizzare i consumi. Inoltre, il Dlgs 102/2014 ha previsto la possibilità di soli aggiornamenti della norma Uni 10200. La modifica dell’Uni non sembra invece prevista dalla legge. Sul punto si potrebbero aprire contenziosi.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

AdA

Fonte Sole24Ore n 166/15 E.R.

Leggi tutto...

Impianti termici centralizzati: pubblicata la norma UNI 10200

casa imp termPubblicata la norma UNI 10200:2015Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria” che ritira e sostituisce la precedente edizione del 2013.
La norma stabilisce i principi per l'equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia termica delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. La norma fornisce, inoltre, i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi, al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi.
La UNI 10200 fornisce, altresì, una sintesi delle diverse soluzioni impiantistiche, una linea guida per la progettazione e conduzione dei sistemi di contabilizzazione, nonché indicazioni in merito alla rendicontazione dei costi di climatizzazione invernale e ACS al fine di favorire la trasparenza nei confronti dell’utilizzatore finale dei servizi.
La norma è di competenza della Commissione Tecnica CTI – Comitato Termotecnico Italiano.
Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS