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Tracciabilità rifiuti (Sistri). Prorogate le sanzioni ridotte per la mancata iscrizione e l’omesso versamento

Tracciabilità rifiuti (Sistri). Prorogate le sanzioni ridotte per la mancata iscrizione e l’omesso versamento

I commi 1134 e 1135 dell’unico articolo della legge di Bilancio per il 2018 ridisegnano la tracciabilità dei rifiuti. Il primo reca la ormai consueta “proroga Sistri” di fine anno; il secondo conferisce dignità informatica al formulario e al registro cartacei e delega il ministero dell’Ambiente a individuare le procedure di recupero dei contributi Sistri dovuti e non pagati.

In ordine alla cosiddetta “proroga Sistri”, il dispositivo agisce sull’articolo 11, commi 3-bis e 9-bis del decreto legge 101/2013 (legge 125/2013) e stabilisce che le sanzioni per la non corretta operatività sul Sistri non saranno applicabili «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario» individuato mediante gara d’appalto gestita da Consip «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018». Restano, invece, operanti e ridotte della metà le sanzioni per la mancata iscrizione e l’omesso versamento del contributo Sistri. Fino ad allora, si applicano i tradizionali obblighi di tracciabilità per formulari, registri e Mud di carta e relative sanzioni. Per gli obbligati, si aggiunge il Sistri fatto di chiavette Usb e black box (distribuite per un totale di 641.746 unità), schede, chiavi di accesso e collegamenti on line sempre interrotti.

A marzo, il Tar del Lazio dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del Sistri. Nonostante il Sistri attuale sia un paradosso, ad oggi, sono circa 78mila le imprese tenute a usarlo. In origine, erano 398.160.

Il Sistri è costato tanto: i “contributi versati dagli utenti” ammontano a 187.251.865 euro. Tanto rumore per nulla. Non basta, l’attuale concessionaria Selex Se.Ma. Spa, come anticipo dei costi di produzione, riceverà 10 milioni di euro anche per il 2018.

Il nuovo comma 1135 aggiunge l’articolo 194-bis al Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) per semplificare registro e formulario e per recuperare i contributi Sistri non versati. L’informatizzazione delle pratiche burocratiche, consente (e non obbliga) la semplice tenuta digitale di registri e formulari.

Il ministero dell’Ambiente può emanare un decreto che predisponga il formato. Dal 1° gennaio 2018 la quarta copia del formulario può essere trasmessa anche mediante Pec. Fatta salva questa trasmissione, si ritiene che il decreto sia necessario e che, fino ad allora, chi sceglie il digitale non possa ancora rinunciare alla carta. Il tutto vale anche per i soggetti non tenuti a Sistri.

Sul fronte del contributo Sistri, è dichiara la prescrizione decennale e il ministero dell’Ambiente disciplinerà le seguenti possibili procedure per sanare il pagamento:

  • sollecito di pagamento, prima della riscossione coatta del credito;
  • compensazione dei crediti a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
  • semplificazioni per regolarizzare la posizione contributiva, fino all’annualità in corso alla data del 1° gennaio 2018, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato;
  • strumenti di conciliazione giudiziale per accordi, in sede processuale, tra Ministero e imprese per pagare o rimborsare.

Le procedure estinguono la sanzione e non comportano il pagamento di interessi. Insomma: se non si paga subito, si pagherà, forse, dopo e senza aggravio. Intanto il Dpcm 28 dicembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2017) contiene la nuova modulistica per il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) da inviare entro il 30 aprile 2018.

Per il Modello rifiuti semplificato scompare la carta e potrà essere presentato solo accedendo al sito mudsemplificato.ecocerved.it. I soggetti autorizzati per il recupero (anche semplificato) o lo smaltimento di rifiuti, con la scheda scheda Sa-Aut, dovranno fornire informazioni sulle autorizzazioni: tipo di atto, ente che lo ha rilasciato, data di rilascio e scadenza, operazioni assentite e capacità complessiva autorizzata.

AdA

fonte Sole24Ore 4/18 PF

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Sistri, aggiornato il documento “Guida gestione azienda”

sistriSul sito web del SISTRI, nella Sezione Manuali e Guide, è stato pubblicato l'aggiornamento del documento “Guida gestione azienda”.

Il documento, aggiornato al 20 febbraio 2017, si propone quale strumento di supporto per l’applicativo “Gestione Azienda” disponibile in area autenticata attraverso il quale è possibile visualizzare l’anagrafica, calcolare il contributo, richiedere dispositivi usb, annullare pratiche in essere ed inserire pagamenti e richieste di rimborso, ecc.

AdA

Scarica la “Guida gestione azienda”

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SISTRI: ulteriore rinvio al 31/12/2017

SISTRI 24Il rinvio è previsto dall’art. 12, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016.

Con tale decreto viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, e stabilisce che, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché le relative sanzioni.

Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario è prevista la riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, come la mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI, non si applicano.

In sostanza quindi sino al subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (e comunque non oltre il 31/12/2017), continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.

AdA

Scarica la GU n. 304 del 30 Dicembre 2016

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Rifiuti. Cantieri e manutenzioni alla prova del nuovo Sistri

SISTRI 2Il nuovo Sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) delinea alcuni cambiamenti anche per cantieri e attività di manutenzione. Se infatti, dal punto di vista dei rifiuti pericolosi, il regolamento introdotto dal Dm 78 del 30 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 120 del 14 maggio) conferma sostanzialmente tutte le regole applicate fino a oggi, tratteggia allo stesso tempo importanti aperture verso la semplificazione e lo snellimento procedurale, prevedendo l’emanazione di ulteriori decreti e avviando anche un restyling del perimetro entro cui dovrà essere concepita l’infrastruttura telematica.

A partire dalla sua entrata in vigore, lo scorso 8 giugno, il nuovo Testo unico Sistri ha quindi abrogato il precedente Dm 52/2011. Nello stesso giorno sono state pubblicate sul portale informativo (www.sistri.it) le versioni aggiornate del «Manuale operativo Sistri» e delle «Procedure di iscrizione e gestione del fascicolo azienda».Per quel che riguarda i soggetti obbligati all’iscrizione, l’articolo 4 del Dm 78/2016 fa esplicito richiamo a coloro che sono tenuti ad aderire al Sistri così come indicati dal Dlgs 152/2006 (articolo 188-ter) e dal Dm 24 aprile 2014. La norma fornisce tuttavia un’ulteriore precisazione, chiarendo che i produttori iniziali – in quanto tali, tenuti ad aderire al Sistri – sono obbligati a osservare il sistema anche in qualità di trasportatori iscritti all’albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 2-bis o 5: vale a dire i soggetti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti.

Circa i cantieri obbligati al Sistri (quelli con più di dieci dipendenti e che producono rifiuti pericolosi), l’articolo 10, comma 6, del decreto conferma che, se l’attività lavorativa non si protrae oltre i sei mesi e non si dispone di tecnologie adeguate per l’accesso al Sistri, le schede del sistema sono compilate dal delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa. Inoltre, nel caso di un “cantiere complesso”, che comporta cioè l’intervento di più soggetti, l’attività è calcolata per ciascuno di essi in relazione al contratto del quale è titolare.

L’articolo 13 del Dm 78/2016 conferma inoltre che in caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, la “scheda Sistri - area registro cronologico” è compilata «dal delegato della sede legale dell’ente o dell’impresa, o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività». In ordine alla manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal loro gestore oppure tramite terzi, e prevista dall’articolo 230, comma 1, del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), il nuovo decreto ribadisce che – se dall’attività derivano rifiuti pericolosi – per i “materiali tolti d’opera” sui quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, lo spostamento dei rifiuti effettuato dal manutentore (dal luogo di effettiva produzione fino alla sede legale o dell’unità locale dell’ente o impresa) è accompagnato da una copia cartacea della “scheda Sistri - area movimentazione”. Questa scheda dev’essere scaricata dal portale Sistri, accedendo all’area autenticata, e quindi compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

Sotto il profilo operativo, per il momento non cambia nulla. I soggetti obbligati all’iscrizione al Sistri e al pagamento dei relativi contributi (compresi i cantieri che rientrano nei parametri dei produttori di rifiuti pericolosi e con forza lavoro superiore a dieci dipendenti) continuano infatti a operare esattamente come prima, almeno fino a quando sarà ridefinita l’infrastruttura telematica secondo le linee guida indicate dall’articolo 23 del Dm 78. Si continua dunque ancora a usare registri e formulari cartacei, affiancandoli alla strumentazione Sistri (chiavette usb, black box, schede, chiavi di accesso e collegamenti online).

Mentre gli errori non sono per adesso perseguibili, perché l’articolo 11, comma 3-bis, del Dl 101/2013 (convertito dalla legge 125/2013 e prorogato dal Dl 210/2015) dispone la moratoria delle sanzioni “gestionali” fino al 31 dicembre 2016. Ed è tale rinvio a indurre impropriamente a parlare della cosiddetta “proroga Sistri”.

AdA

fonte Sole24Ore 175/16 PF

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Sistri, dall’8 giugno in vigore. Primo passo per la svolta

SISTRI 2Comincia il nuovo corso del Sistri (Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti) anche se per ora, in attesa di futuri decreti e nuovi gestori dell’infrastruttura telematica, tutto rimane quasi uguale. Infatti, il giorno 8 giugno è entrato in vigore il nuovo “testo unico Sistri” previsto al Dm 30 marzo 2016, n. 78 che, con decorrenza immediata, abroga il precedente Dm 18 febbraio 2011, n. 52.

Il Sistema si conferma per i rifiuti pericolosi. La gestione dei processi e dei flussi informativi è affidata ai Carabinieri. Un decreto stabilirà come connettere gli altri organi di controllo. L’interconnessione con il Corpo forestale dello Stato, per ora, è oggetto del Dm 15 gennaio 2015. Con sentenza 11 maggio 2016, n. 5569 il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso presentato da Selex Se.Ma. (attuale gestore Sistri) contro il bando con cui Consip ha indetto la gara per il nuovo affidamento del Sistri.

Le grandi aspettative delle imprese per un Sistri semplificato non sono contenute in questo nuovo testo, che però getta le basi affinché l’esperienza della tracciabilità elettronica dei rifiuti si trasformi in qualcosa di gestibile, almeno per giustificare i costi che le imprese sopportano. Sotto il profilo operativo, dall’8 giugno – dunque - non cambia nulla; gli obbligati all’iscrizione al Sistri e al pagamento dei contributi (il termine per il 2016 è scaduto lo scorso 30 aprile), continuano a operare come prima e così faranno fino al restyling dell’infrastruttura telematica secondo le linee guida date dal decreto in esame.

Quindi, continueranno a usare registri e formulari cartacei, affiancando l’apparato procedurale Sistri fatto di chiavette, black box, schede, chiavi di accesso e collegamenti online che si interrompono entro pochi minuti. Gli errori per il momento non sono perseguibili poiché l’articolo 11, comma 3-bis, Dl 101/2013 (legge 125/2013) dispone la moratoria delle sanzioni “gestionali” fino al 31 dicembre 2016. Per il futuro, l’articolo 23 del nuovo testo recepisce le doglianze espresse per anni dalle imprese. Tale articolo traccia il solco invalicabile all’interno del quale il gestore del sistema che vincerà la gara in corso dovrà operare evitando anche sovrastrutture rivendute come necessarie per la difesa dell’ambiente. È il caso delle black box: si sovrappongono ai sistemi Gps e nulla aggiungono alla tutela dell’ambiente. Il perimetro del futuro gestore, in attuazione dell’articolo 11, comma 9-bis, Dl 101/2013, dispone che le procedure di affidamento del Sistri “assicurano”: sostenibilità dei costi; interazione con banche dati in uso alla Pa; interoperabilità con i gestionali delle imprese e generazione automatica del Mud; razionalizzazione e semplificazione del sistema, con l’abbandono dei dispositivi Usb per i trasportatori e delle black box e individuazione di strumenti idonei.

Si aggiungono: tenuta in formato elettronico di registri e formulari con compilazione in modalità offline e trasmissione asincrona dei dati. La riproposizione dei formati di registro e formulario facilita gli operatori che si confrontano con modelli conosciuti da tempo ed è fondamentale quando gli obbligati al Sistri si interfacciano con i non obbligati che continuano a produrre registri e formulari cartacei: se i formati non sono identici, si moltiplicano dati, errori e complicazioni. La trasmissione asincrona sarà il vero punto di svolta; infatti, oggi è previsto che l’impresa si colleghi al server Selex Se.Ma. e invii i dati in contemporanea con l’operazione che si fa con i rifiuti. Quindi, deve connettersi più volte al giorno e ripetere le procedure. Se la connessione non è disponibile, l’impresa deve rinviare la compilazione delle schede o mettere in atto complicate procedure alternative. La trasmissione asincrona invece, consente all’operatore di memorizzare i dati in locale (anche per più operazioni) e inviarli in unica soluzione a fine giornata quando la connessione è più agevole.

AdA

fonte Sole24Ore 156/16 PF

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Sistri: prorogato al 31 dicembre 2016 l’adeguamento

SISTRI1Con Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è stato prorogato di un anno il termine per l'adeguamento al Sistri (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Il Consiglio dei Ministri del 23 dicembre ha approvato il cd "decreto milleproroghe" all'interno del quale, all’articolo 8, è disposta la proroga di un anno per l’adeguamento al Sistri, ovvero del termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali nonché le relative sanzioni (artt. 188, 189, 190 e 193 ex D. lgs. 152/06 nel testo previgente alla novella del D.Lgs. 205/2010).

Il Governo dunque ha rinviato al 31 dicembre 2016 l'adeguamento al sistema sospendendo per il 2016 l'applicazione delle sanzioni. Quindi per il 2016 si andrà avanti con il cosiddetto "doppio binario". Sarà obbligatorio continuare ad utilizzare i tradizionali registri di carico/scarico ed i formulari, parallelamente, chi lo vorrà, avrà facoltà di utilizzare il sito del SISTRI.

AdA

Scarica il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015

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Rifiuti. Dal 1° giugno nuove regole di classificazione

cerSecondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue, il 1° giugno 2015 entreranno in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.

Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da movimentare, e quindi delle relative giacenze, è stata rilasciata in ambiente di esercizio la nuova release dell’applicazione di movimentazione.

Contestualmente viene resa disponibile la procedura relativa alle modalità operative previste per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative.

AdA

Scarica la Nuova Procedura di Classificazione

Scarica il nuovo elenco europeo dei rifiuti

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SISTRI 2015: dal 1 aprile scattano le sanzioni per le imprese non in regola

Sistri-3Rinviate al primo aprile 2015, le annunciate sanzioni SISTRI per la mancata iscrizione o per il mancato versamento del contributo al sistema di tracciabilità dei rifiuti, mentre tutte le altre multe sono rinviate di un anno, e per l’intero 2015 si continua ad applicare il regime transitorio. Gli slittamenti sono inseriti nella legge di conversione del Milleproroghe e per la precisione nell‘articolo 9 della legge 11/2015.

Le sanzioni SISTRI, prorogate al 1 aprile 2015 (dal precedente termine del primo febbraio), sono quelle previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 260 bis del Dlgs 152/2006 e riguardano la mancata iscrizione e l’omesso pagamento: vanno da 2.600 a 15.500 euro, e possono aumentare fino a quota 93mila euro nel caso di rifiuti pericolosi.

Sono invece posticipati di un anno, da fine 2014 a fine 2015, tutti gli altri obblighi e le relative sanzioni SISTRI. Per tutto il 2015 resta il regime transitorio, durante il quale restano i vecchi adempimenti in materia di gestione dei rifiuti, registri di carico e scarico, trasporto. La proroga è motivata dall’esigenza di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, anche in vista di semplificazioni e opportune modifiche normative.

AdA

Scarica l’estratto della Legge 27 febbraio 2015 n. 11

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Sistri: rinvio al 2016, ma dal 1 febbraio sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo

sistriDal 1° febbraio 2015 scatteranno le sanzioni per la mancata iscrizione e l’omesso pagamento del contributo SISTRI previste dall'articolo 260 bis del D.lgs. 152/2006 che prevedono, in caso di rifiuti pericolosi, una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.

Con il decreto Milleproroghe - decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 prosegue il "doppio binario" per la tenuta da parte delle imprese della documentazione SISTRI e dei relativi adempimenti.

Sino al 31 dicembre 2015 imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti saranno tenuti ad una doppia registrazione dei rifiuti (prodotti, trasportati o ricevuti) sia cartacea, basata su registri e formulari, sia informatica, senza incorrere in sanzioni per eventuali irregolarità. Gli obblighi legati alla tracciabilità informatica dei rifiuti conviveranno quindi con i tradizionali adempimenti cartacei (MUD, formulari e registro carico e scarico).

Non si applicheranno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 le sanzioni relative alle omissioni e violazioni in materia di SISTRI e le sanzioni amministrative accessorie.

AdA

Scarica il Decreto Legge 31 dicembre 2014 n. 192

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Aziende che non aderiscono al SISTRI esentate dal pagamento del contributo annuale

sistri2Il ministero dell’ambiente, con il comunicato del 24/06/2014, precisa che i soggetti iscritti al SISTRI, che non sono obbligati all’adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti, non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al sistema e non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30/06/2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.

Inoltre viene precisato che, procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono tenuti ad aderire al sistema medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e delle BLACK BOX, saranno definite con ulteriore comunicazione.

Il Ministero specifica inoltre che resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi citati a carico degli utenti ai quali sono stati consegnati in comodato d’uso.

Il chiarimento si è reso necessario, visto che diversi soggetti, inspiegabilmente, avevano diffuso la notizia che la mancata restituzione entro il 30/06/2014 del dispositivo USB o della BLACK BOX, avrebbe comportato il pagamento del contributo annuale (2014), anche da parte delle imprese non più obbligate all’adesione al SISTRI.

AdA

Scarica il Comunicato SISTRI del 24 giugno 2014

Fonte MinAmb

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