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Rinnovabili: dal 2018 obbligo di coprire il 50% dei consumi per edifici nuovi o ristrutturati

Rinnovabili: dal 2018 obbligo di coprire il 50% dei consumi per edifici nuovi o ristrutturati

Scatta da quest’anno l’obbligo di coprire con rinnovabili il 50% dei consumi degli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; lo prevede, dopo le proroghe degli scorsi anni, il Decreto Rinnovabili (Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

Gli impianti di produzione di energia termica degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati dal 1° gennaio 2018 devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Gli obblighi, specifica la norma, non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica che a sua volta alimenti dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017 resta fermo l’obiettivo di soddisfare con rinnovabili il 35% dei consumi degli impianti termici. Non sono soggetti all'obbligo gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Per energia da fonti rinnovabili, ai sensi del D.lgs. 28/2011, si intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica (accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore), geotermica (immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre), idrotermica (immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore) e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Nel caso in cui, per impossibilità tecniche certificate dal progettista, non sia possibile rispettare la normativa, la norma richiede comunque di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, la norma prescrive che i componenti siano aderenti o integrati nei tetti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, deve essere calcolata secondo la formula indicata nell'Allegato 3 al D.lgs. 28/2011.

Nei centri storici l’obbligo è ridotto del 50% o non si applica qualora il progettista dimostri che l’introduzione delle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il valore storico e artistico dell’edificio. Negli edifici pubblici, invece, l’obbligo è incrementato del 10%.

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Scarica il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

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Fonti rinnovabili, lo step del 50% slitta al 2018

isolamento-termicoIl decreto Milleproroghe (Dl 244/2016) - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2016 e attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge - prevede lo slittamento di un anno dei termini del Dlgs 28/2011, cioè di quella norma che fissava al 1° gennaio 2017 l’obbligo, in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti, di portare al 50% (da un precedente 35%) la percentuale di copertura dei consumi per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria attraverso fonti rinnovabili. La nuova data da segnare come traguardo è, dunque, il 1° gennaio 2018.  «Un posticipo a metà - commenta Matteo Serraino, Ege o Esperto in Gestione dell’Energia per Manital, azienda attiva nel facility management -. Perché il 28/2011, in realtà, oltre a prescrivere l’obbligo di una percentuale di copertura da rinnovabili dei consumi per la climatizzazione invernale ed estiva e per scaldare l’acqua sanitaria, parla di un incremento, a partire dal 1° gennaio 2017, della potenza di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili. E, su questo punto, il Milleproroghe non si è espresso».

La regola discende dal Dlgs 28/2011, varato sei anni fa e che, a sua volta, recepisce la direttiva comunitaria 2009/28/CE. Riguarda tutte le nuove costruzioni, i fabbricati demoliti e ricostruiti, quelli con una ristrutturazione completa di involucro, qualsiasi sia la destinazione d’uso ed è cogente, pena il mancato rilascio del permesso di costruire. Percentuali ancora più performanti per gli edifici pubblici.

L’entrata in vigore è avvenuta per step: da una copertura minima iniziale dei consumi da rinnovabili del 20% si è passati poi al 35%. Dal 1° gennaio 2017 si sarebbe dovuti salire al 50%, ma il Milleproroghe ha rinviato questo passaggio al 1° gennaio 2018.
«Rispetto a quanto previsto in precedenza - prosegue Serraino - questo decreto ha comportato comunque una rivoluzione per il settore. Se negli anni Novanta si faceva solo riferimento alle rinnovabili per gli edifici pubblici e in quelli Duemila l’obiettivo era la produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili, dopo la normativa comunitaria del 2009 tutto è cambiato».

La produzione pulita, infatti, deve essere garantita in loco, con un intervento strutturale: non vale acquistarla in rete. Ciò comporta che, sotto l’aspetto delle tecnologie impiegate, per garantire la climatizzazione invernale/estiva e l’acqua calda sanitaria da rinnovabile (comunque anche oggi, con un limite fissato al 35%) gli edifici nuovi o ristrutturati devono essere dotati di pannelli solari termici, pompe di calore, caldaie a biomassa. Per ciò che riguarda l’elettrico, il decreto non parla esplicitamente di fotovoltaico, ma questa è la tecnologia cui, implicitamente, si fa riferimento. Nel determinare la quota di elettricità minima garantita da fonte rinnovabile si parla, infatti, di un minimo di potenza installata in rapporto alla superficie di copertura del fabbricato.

Per ciò che riguarda, infine, le deroghe, per chi è allacciato a una rete di teleriscaldamento sono previste per la produzione di acqua calda e climatizzazione. Resta però l’obbligo sul fronte dell’elettricità. Le percentuali di copertura dei consumi per gli usi termici sono invece ridotte della metà nei centri storici, dove è oggettivamente più difficile installare sistemi rinnovabili. Infine, in caso di impedimenti accertati e comprovati da una relazione tecnica (se, ad esempio, nel fabbricato non c’è oggettivamente spazio per installare una pompa di calore), l’edificio deve però dimostrare di ridurre i consumi con interventi di efficienza energetica. Nel caso peggiore, cioè a fronte dell’impossibilità totale di installare un sistema rinnovabile, occorre tagliare del 50% i consumi rispetto agli obblighi minimi di legge. Come dire: obbligatorio puntare sull’involucro.

AdA

fonte Sole24Ore 36/17 SR e MCV

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Rinnovabili, al via i nuovi incentivi

rinnovabili incentivi 1Con l’uscita in Gazzetta Ufficiale (n. 150 del 29 giugno) del decreto 23 giugno 2016, sono finalmente operativi gli incentivi alle rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico. Il provvedimento incentiva gli impianti eolici (onshore e offshore), idroelettrici, geotermici, a biomassa e biogas, nonché quelli solari termodinamici, ma solo per il 2016 perché dal 2017 cambierà tutto.

Il provvedimento è stato accolto positivamente dalle associazioni delle imprese del settore. Che però non hanno risparmiato qualche critica sul ritardo accumulato. «Si tratta di un decreto - dice Simone Togni, presidente dell’Anev (eolico) - che arriva clamorosamente in ritardo: detto questo non c’è dubbio che darà un po’ di respiro al settore, visto che gli investitori rischiavano di abbandonare il nostro Paese». Dello stesso tenore il commento di Anie Rinnovabili: «Il ritardo accumulato dal decreto di cui era attesa l’efficacia a decorrere dal 1 gennaio scorso - dice Alberto Pinori, presidente dell’associazione - ha bloccato temporaneamente gli investimenti futuri del nostro paese nelle tecnologie “verdi” per supportare la transizione dalle fossili alle rinnovabili».

Ma tornando al decreto, uno sguardo ai numeri. Il budget previsto ammonta a 435 milioni di euro ma in ogni caso occorrerà tenere d’occhio il contatore del Gse che al 31 maggio è puntato a quota 5,553 miliardi di euro e che una volta che toccherà il tetto di 5,8 miliardi chiuderà il rubinetto di questa tornata di agevolazioni. Il limite è fissato come totale delle risorse impegnate dallo Stato, ma con il decreto il contatore girerà solo per l’avvenuta messa in esercizio degli impianti e non più alla mera domanda di incentivo. «È uno degli elementi positivi del provvedimento - commenta Pinori - che si auspica dia una boccata di ossigeno al temuto raggiungimento del tetto di spesa degli incentivi insieme alla possibilità di intervenire sugli impianti in esercizio – anche del fotovoltaico - per manutenzione ed ammodernamento».

Rispetto al Dm 6 luglio 2012 che aveva disciplinato le regole negli anni passati, non cambiano i meccanismi di accesso agli incentivi: gli impianti più piccoli accedono direttamente al bonus facendone richiesta al Gse. Diverso l’iter per gli impianti di media potenza: in questo caso si dovrà fare richiesta al Gse per l’iscrizione in un apposito registro ed entrare così in una graduatoria in base a rigorosi criteri di priorità. Gli impianti in posizione utile, cioè quelli che hanno “le carte in regola” e rientrano nel contingente massimo incentivabile relativo a quella fonte di energia accedono all’incentivo. Infine, gli impianti più grandi (sopra i 5 Mw) partecipano ad aste competitive al ribasso (incentivo a base d’asta con rilanci al ribasso).

Il decreto prevede che entro il 15 luglio il Gse pubblichi le procedure operative, mentre la scadenza per i bandi su registro e aste è fissata al 20 agosto. Il provvedimento poi recepisce le indicazioni chieste dalla Commissione Ue: possono partecipare alle aste anche gli impianti ubicati in altri Stati Ue o extra Ue confinanti con l’Italia coi quali la Ue ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia; incentivo ridotto per gli impianti cui è riconosciuto un contributo in conto capitale; gli impianti idroelettrici che producono energia in base a una concessione di derivazione, se vogliono l’incentivo devono avere l’attestazione dell’Autorità competente che la concessione non pregiudica gli obiettivi di qualità delle acque ai sensi del Dlgs 152/2006; gli impianti geotermici pilota accedono all’incentivo premium e non alla tariffa onnicomprensiva.

In generale gli incentivi sono ridotti rispetto a quelli previsti dal precedente regime del Dm 6 luglio 2012. «In particolare l’eolico - spiega Togni (Anev) - ha subito una notevole contrazione, passando dai 1200 Mw annui del passato ai 400 Mw annui con il regime attuale». Infine, gli impianti ammessi nelle vecchie graduatorie ai sensi del Dm 6 luglio 2012 che non erano riusciti a entrare in esercizio nei tempi previsti sono “ripescati” potendo godere del nuovo incentivo decurtato del 6 per cento.

AdA

Vai al Decreto 23 giugno 2016 (permalink)

fonte Sole24Ore 179/16 FL e FP

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POI - Energie rinnovabili e risparmio energetico: nuovo avviso pubblico per la sostenibilità e l’efficienza energetica

POI ComuniL’Avviso pubblico CSE - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica è una nuova iniziativa del POI Energia che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di efficientamento e/o produzione di energia da FER sugli edifici delle amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia), attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Le risorse disponibili sono 15 milioni di euro, a valere sulle linee di attività 1.3 e 2.7 del POI Energia.

I contributi dell’Avviso CSE finanziano interventi per un valore ammesso che non può essere:

  • inferiore a 40.000,00 euro iva esclusa
  • superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 28, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, di volta in volta vigente alla data di emissione della Richiesta di Offerta (RDO), e attualmente pari ad 207.000,00 euro (duecentosettemila/00), oltre IVA.

È possibile attivare la Richiesta di Offerta (Rdo) tramite il MePA a partire dal 4 luglio 2014, per l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi proposti dai fornitori abilitati all’interno del MePA in riferimento al bando di abilitazione “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”.
La RdO dovrà fare riferimento a beni e servizi rispondenti alle caratteristiche, agli obiettivi ed alle finalità indicate nella diagnosi energetica dell’edificio su cui si intende realizzare l’intervento, previamente effettuata dal Comune (per approfondimenti sulle diagnosi energetiche, leggi le FAQ sul sito POI - Energia).

Il finanziamento è nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% del costo ammissibile.

Le richieste di concessione del contributo potranno essere presentate a partire dal 21 luglio 2014; i contributi saranno assegnati sulla base di una procedura a sportello, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le richieste di concessione del contributo potranno essere presentate secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico sui siti di rifermento il 4 luglio.

Non potranno essere richiesti contributi in relazione a edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004.

Per conoscere le modalità per:

AdA

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Incentivi alle rinnovabili: il fisco premia i "piccoli"

 

agevolazioni fiscaliFavoriscono i privati e gli enti con piccoli impianti i bonus messi in campo per spingere le fonti energetiche rinnovabili. Si tratta dei meccanismi premiali, simili alla tariffa incentivante per gli impianti solari fotovoltaici, del conto energia eolico e del conto energia per fonti diverse rispetto al solare fotovoltaico, introdotti dal 2008 per promuovere la produzione di energia da fonti alternative diverse dal solare (l'energia eolica, idrica, geotermica e quella derivante dalle biomasse, di origine agricola o forestale).

La Finanziaria 2008 ha introdotto per gli impianti di dimensioni più modeste una nuova forma di incentivazione rappresentata dalla "tariffa fissa onnicomprensiva". La stabilità di questa tariffa – che non ha subito significativi ridimensionamenti dal momento della sua introduzione, a differenza di quanto è invece avvenuto proprio nel settore del fotovoltaico – ha fatto sì che il settore delle fonti rinnovabili diverse dal solare sia diventato di notevole interesse per gli investitori, consentendo di programmare gli investimenti.

Continua su Il Sole 24 Ore

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