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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esposizioni all’amianto

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esposizioni all’amianto

La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.

In particolare l'istante chiede se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi. Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati".

In merito, la Commissione ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

AdA

Scarica l'Interpello 2/2019

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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Concetto di vigilanza nel trasporto ferroviario

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Concetto di vigilanza nel trasporto ferroviario

Con l’interpello 6/2018 del 18/07/18, l’organizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito al “concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo”.

In merito la Commissione rappresenta che, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle prescrizioni ivi previste.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

AdA

Scarica l'Interpello 6/2018

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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Obblighi del datore di lavoro

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Obblighi del datore di lavoro

Disponibile la risposta a un nuovo interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l’ANIP, su segnalazione di una propria Associata che, erogando servizi a soggetti committenti, “si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)”, ha richiesto alla Commissione un parere formale sui tre quesiti che seguono:

  • “1) Per un DL che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?
  • 2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
  • 3) La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?”

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

AdA

Scarica l’interpello n.1/2018

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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito su RSPP

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito su RSPP

Disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la risposta a un nuovo interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Destinatario: UGL

Istanza: Quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

AdA

Scarica l’interpello n.2/2017

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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito

Disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la risposta a un nuovo interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia chiede di conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 23 del d.lgs. 81/08 e precisamente se, alla luce di una recente sentenza della Cassazione Penale, la vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza possa ritenersi legittima.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

13/12/2017 - n. 1/2017
Destinatario: Regione Friuli Venezia Giulia
Istanza: Quesito relativo all’articolo 23, del d.lgs. n. 81/2008

AdA

Scarica l’Interpello n. 1/2017

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Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Non è necessario il vincolo di dipendenza.

RSPPPer la valida istituzione, quando prevista, del Servizio di Prevenzione e Protezione prioritariamente all'interno dell'azienda non si richiede necessariamente che il soggetto responsabile (RSPP) abbia un rapporto di dipendenza con l'impresa stessa.

È quanto chiarito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Ministero del lavoro, con il documento n. 24/14 del 4 novembre scorso.

Il parere ministeriale è stato fornito in seguito ad un quesito posto per conoscere se nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 6, del D.Lgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), recentemente modificato dall'articolo 32 del Dl 69/13, il responsabile del servizio, di cui al successivo comma 7, debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro.

Occorre a questo proposito precisare che la modifica di cui al Decreto legge 69 ha reso più incisivo l'obbligo in capo al datore di lavoro di organizzare il servizio in questione, prevedendo che esso debba essere istituito, appunto, prioritariamente, all'interno dell'azienda.

Si tratta di un obbligo che ricorre quando l'attività svolta si riferisca: a quella di cui al Dlgs 334/99, comportante rischi rilevanti; a centrali termoelettriche; ad impianti e installazioni di cui al Dlgs 230/95 con esposizione a radiazioni ionizzanti; alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi polveri e munizioni; alle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; alle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori; alle strutture di ricovero pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Tale previsione è motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio all'interno dell'azienda.

Ciò posto, a prescindere dalla tipologia del rapporto, il RSPP dovrà essere conoscitore delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, per cui sarà necessariamente incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale provvedendo a coordinare il servizio interno. Si deve tenere presente, però, secondo l'interpello in esame, che il termine «interno» non equivarrà alla definizione di «dipendente», per cui l'incarico potrà ben essere affidato a un professionista che assicuri, tuttavia, una presenza adeguata allo svolgimento della propria attività.

AdA

Fonte Il Sole 24 Ore L.C.

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La sicurezza nei cantieri mobili. Si alla presenza di più imprese e verifiche differenziate sull’idoneità tecnico professionale

cantieri temporaneiIl Ministero del Lavoro, con l’interpello 13/2014, ha risposto ai dubbi sollevati dall’associazione nazionale delle imprese edili manifatturiere su come tutelare la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il Ministero ha chiarito che in un cantiere temporaneo o mobile possono essere presenti più imprese affidatarie perché il committente può stipulare diversi contratti nello stesso tempo.

L’impresa affidataria, cioè la titolare dell’appalto, può eseguire l’opera direttamente ed essere quindi anche esecutrice, ma può anche avvalersi di imprese subappaltatrici, verificando prima le condizioni di sicurezza in cui vengono svolti i lavori affidati.

Per quanto riguarda le modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale, il Ministero del Lavoro ha spiegato che l’impresa affidataria deve comunicare al committente o al responsabile dei lavori il nominativo dei soggetti incaricati di verificare le condizioni di sicurezza e la congruenza dei piani di sicurezza alle attività realizzate.

Le valutazioni del committente sull’idoneità cambiano se l’impresa è affidataria o anche esecutrice. Nel primo caso per essere considerata idonea è sufficiente che abbia le dovute capacità organizzative. Nel secondo deve avere anche le risorse materiali e umane idonee all’opera da realizzare.

Il Ministero ha infine chiarito che non esistono modalità o tempistiche fisse per verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. In genere bisogna basarsi sulla complessità dell’opera, le fasi del lavoro e le caratteristiche delle lavorazioni.

AdA

Scarica l’interpello 13/2014

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Sicurezza sul lavoro semplificata per i lavoratori a domicilio

DVRAi lavoratori a domicilio si applicano in materia di formazione le disposizioni del Dlgs 81/08 – nonché quella prevista dagli accordi fra Stato e Regioni – mentre il domicilio da loro eletto non si considera luogo di lavoro e come tale non è oggetto di valutazione dei rischi (VDR).
Lo ha chiarito nei giorni scorsi la Commissione per gli interpelli presso il ministero del Lavoro, rispondendo ad uno dei quesiti ricevuti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La risposta all'interpello 13/13 – in cui si chiede anche se i lavoratori attivi nella propria abitazione vadano formati e informati anche quali addetti al primo soccorso e all'antincendio – per la prima parte si riporta al contenuto dell'articolo 3, comma 9, del Tu. Articolo in cui si prevede che per il lavoro a domicilio trovano applicazione le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori in materia d'informazione e formazione dagli articoli 36 e 37 dello stesso Testo unico. A tale obbligo si aggiunge quello di fornire loro i dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni effettuate (ad esempio, mascherine, occhiali, ecc.) aventi i requisiti previsti dal Titolo 3° del Tu. Il domicilio, invece, non si può considerare luogo di lavoro, per cui non è prevista nè la Vdr, né la particolare formazione per il primo soccorso e l'antincendio.
Un altro interpello (14/13) si è soffermato, poi, sul possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende fino a 50 lavoratori il cui rischio chimico sia risultato basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e quello biologico non presente. Ciò in quanto l'articolo 29, comma 6, del Tu prevede che i datori di lavoro fino a 50 lavoratori possono effettuare la Vdr sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) e il successivo articolo 29, comma 7, lettera b) stabiliscono che tali procedure non possono essere applicate dalle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, ecc. Il Ministero – correlando tale ultima disposizione con gli articoli 223, comma 1, e 271, comma 1, del Tu – ha ritenuto che se i risultati della Vdr dimostrano che, in relazione al tipo e quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza d'esposizione, c'è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, non si applicano le più rigorose disposizioni degli articoli 225-230 del Testo unico. Se poi dalla Vdr non risulti l'esposizione al rischio chimico, chi ha fino a 50 lavoratori potrà utilizzare le procedure standardizzate. Ad analoga conclusione si perviene in materia di rischio biologico.
La Commissione si è espressa, infine, sulla durata e ai contenuti della formazione dei lavoratori (interpello 11/13), ossia se si possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco, riferendosi invece alla effettiva condizione di rischio che emerga, per ciascuna attività lavorativa, dopo la Vdr. Sul punto il Ministero, riportandosi agli Accordi Stato-Regioni del 21 novembre 2011 e del 25 luglio 2012 , ha concluso che la formazione, che dovrà essere sufficiente ed adeguata, potrà essere riferita all'«effettiva mansione» svolta dal lavoratore, considerata in sede di Vdr, prescindendo, dunque, dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n.307 - L.C.

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