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Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Tante le tipologie di rifiuti per le quali si sono rese necessarie precisazioni dai fanghi di perforazione contenenti oli ai residui della pulizia delle fognature.

Come noto da tempo (il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare intervenne con la circolare del 28 settembre 2015) la versione italiana della decisione 2014/955/Ue, di modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, conteneva discrepanze rispetto alla traduzione contenuta nella decisione 2000/532/CE.

Come riporta il minAmb in una nota pubblicata sul proprio sito: «Tali discrepanze non sono da imputare ad una modifica effettiva della descrizione del codice di identificazione del rifiuto ad opera della predetta Decisione 2014/955/UE ma solo ad una diversa traduzione italiana della Decisione stessa. Ciò è facilmente desumibile dalla lettura della versione inglese della Decisione 2014/955/UE la quale, ad eccezione di alcune limitate modifiche, è rimasta invariata rispetto alla Decisione 2000/532/UE. La competente Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento ha pertanto, segnalato alla Commissione europea tutte le discrepanze ed errori presenti nella traduzione italiana della Decisione 2014/955/UE che è stata di recente rettificata».

La rettifica della decisione 2014/955/Ue è ora stata resa ufficiale con una nota pubblicata sulla G.U.C.E. L del 6 aprile 2018, n. 90.

AdA

Scarica la circolare del 28 settembre 2015

Scarica la rettifica della decisione 2014/955/Ue

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Classificazione rifiuti e scarti di lavorazione. Corte Ue

Classificazione rifiuti e scarti di lavorazione. Corte Ue

Con ordinanza numero 37460, depositata a fine luglio, la Corte di cassazione, sezione III penale, ha rinviato ai giudici europei di Lussemburgo la soluzione della problematica relativa alle modalità di classificazione dei rifiuti. In particolare di quelli individuati dal relativo elenco europeo come “voci specchio o speculari” perché a volte pericolosi e a volte no, in ragione della presenza in essi di sostanze pericolose.

Ma come trovare la presenza di tali sostanze e soprattutto di quali, di tutte o solo di alcune? Alla soluzione sono anche legate le sorti di numerose aziende che hanno subito misure cautelari, e la cui revoca è stata impugnata dalla procura della Repubblica di Roma dinanzi alla Cassazione.

La diatriba è risalente e, nel tempo, ha visto fronteggiarsi due scuole di pensiero: la prima (più velleitaria e ancorata alla legge 116/2015, ritenuta ancora vigente nonostante le nuove norme Ue) sostiene che un rifiuto è non pericoloso solo se si ha la conoscenza certa della sua composizione. Altrimenti opera la presunzione assoluta di pericolosità. Per la seconda (più realista e ancorata alle nuove norme Ue), invece, occorre considerare la ricerca di tutte le sostanze pericolose considerate ubiquitarie e di tutte le eventuali sostanze specifiche, pertinenti con il processo di produzione del rifiuto.

La Cassazione accogliendo buona parte delle conclusioni del procuratore generale, il quale però aveva posto le questioni con un maggior grado di dettaglio, ha rimesso gli atti a Lussemburgo. Infatti, la Corte ha avuto un ragionevole dubbio sull'ambito di operatività del Regolamento Ue 1357/2014 e della decisione 2014/955/Ue, applicabili in tutti gli Stati membri dal I giugno 2015 (e richiamati dall'articolo 9, Dl Sud in corso di conversione).

Per il momento, dunque, è tutto sospeso, in attesa che i giudici si pronuncino su quattro quesiti:

  • se la decisione 2014/955/Ue e il regolamento Ue 1357/2014 vadano o meno interpretati, per la classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il loro produttore, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione e in quali eventuali limiti;
  • se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
  • se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose si possa effettuare secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;
  • se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

AdA

fonte Sole24Ore200/17 PF

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Atmosfere esplosive. Dal CEI la norma per la classificazione

ATEXPubblicata  CEI EN 60079-10-2:2016  Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili, che  tratta dell'identificazione e della classificazione dei luoghi dove sono presenti atmosfere esplosive dovute a polvere e strati di polvere combustibile, onde consentire un'adeguata valutazione delle sorgenti di accensione presenti in detti luoghi.
I principi di questa Norma possono anche essere seguiti nei casi in cui fibre combustibili o residui volanti combustibili possono causare un pericolo.
Questa Norma è destinata ad essere applicata dove può esserci un rischio dovuto alla presenza di atmosfere esplosive dovute a polvere o strati di polvere combustibile, in condizioni atmosferiche normali.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la CEI EN 60079-10-2:2010 che rimane applicabile fino al 20-02-2018.

La norma riporta il testo in inglese e italiano della EN 60079-10-2; rispetto al precedente fascicolo n. 14452E di novembre 2015, essa contiene la traduzione completa della EN sopra indicata.

mb

Fonte CEI

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Rifiuti. Dal 1° giugno nuove regole di classificazione

cerSecondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue, il 1° giugno 2015 entreranno in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.

Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da movimentare, e quindi delle relative giacenze, è stata rilasciata in ambiente di esercizio la nuova release dell’applicazione di movimentazione.

Contestualmente viene resa disponibile la procedura relativa alle modalità operative previste per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative.

AdA

Scarica la Nuova Procedura di Classificazione

Scarica il nuovo elenco europeo dei rifiuti

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Nuova classificazione dei rifiuti dal 18 febbraio 2015

rifiuti pericolosiLe novità apportare dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, che ha convertito il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 riguardano, per i rifiuti in particolare, le bonifiche, i rifiuti dei porti, attività di dragaggio, le premesse inserite nell’Allegato D, al fine della classificazione dei rifiuti, operazioni di recupero e di trattamento, oli usati, pneumatici, imballaggi in polietilene, combustione illecita di rifiuti.

La norma (art. 13, comma 5, lettera b-bis) apporta le seguenti e significative novità: all'allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), vengono premesse nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti, che integrano quelle già contenute nella introduzione dell'allegato D e si applicano a partire dal 18 febbraio 2015.

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice Cer, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, ed applicando le disposizioni contenute nella decisione comunitaria 2000/532/Ce.

Nel dettaglio, sono tre i casi che teoricamente possono verificarsi.

Un caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco, senza riferimento al contenuto di sostanze pericolose e senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) privo di asterisco. Questi rifiuti – denominati pericolosi in “assoluto”vanno considerati sempre come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono tuttavia spesso essere determinate al fine di procedere alla sua gestione (trasporto secondo la normativa ADR, valutazione della ammissibilità in discarica).

Altro caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) con asterisco. Questi rifiuti – denominati non pericolosi in “assoluto”vanno considerati sempre come non pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Potrebbe comunque, in particolari casi, essere necessaria un’analisi, per necessità connesse alla gestione del rifiuto (per esempio in relazione alla sua ammissibilità in discarica).

Ancora, se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede. Pertanto, le indagini da svolgere sono: a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi); b) determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti); c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

È da evidenziare che, quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso, in applicazione del principio di precauzione.

AdA

Scarica la Legge 11 agosto 2014 n. 116

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