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Cantieri: terre e rocce da scavo riutilizzabili senza nullaosta preventivo

Cantieri: terre e rocce da scavo riutilizzabili senza nullaosta preventivo

Eliminate le autorizzazioni preventive per le terre e rocce da scavo. Come già annunciato, dal 22 agosto è entrato in vigore il Dpr 120/2017 che per l’utilizzo di questi materiali si basa su un modello di controllo ex post, con l’autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli. Il decreto (che attua la delega contenuta nell’articolo 8 del Dl 133/2014) è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 7 agosto scorso ed entrato in vigore il 22 agosto: di fatto è un testo unico integrato, autosufficiente.
Il testo presenta disposizioni comuni a tutti i cantieri e norme specifiche per quelli grandi e quelli piccoli.

Una particolare menzione merita l’amianto: l’articolo 4, comma 4, stabilisce che per l’utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal Dlgs 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg). Il parametro amianto è escluso dal test di cessione.
La stessa norma definisce le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti. Ad esempio il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21.
Se terre e rocce contengono materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti a quelli di origine naturale non può superare il 20% in peso.
Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo; può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 5. Decorsa la durata del deposito intermedio, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti. Il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e scompare la notifica preventiva all’autorità competente per ciascun trasporto.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta all’autorità competente l’impiego delle terre e rocce in conformità al piano previsto per i grandi cantieri (articolo 9) o alla dichiarazione prevista per i piccoli cantieri (articolo 21). Si tratta di un’autocertificazione redatta dal produttore o dall’esecutore, usando l’allegato 8 e trasmessa anche all’Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Per i grandi cantieri, il proponente o l’esecutore, in caso di modifica sostanziale dei requisiti relativi ai sottoprodotti e indicati nel piano di utilizzo, possono aggiornare il piano e trasmetterlo telematicamente all’Arpa con adeguata motivazione. Le integrazioni possono essere richieste solo entro 30 giorni, decorsi i quali la documentazione si intende completa.
Sul fronte dei piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell’articolo 41-bis, Dl 69/2013 sull’uso come sottoprodotti di terre e rocce destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle Csc (concentrazioni soglie di contaminazione) previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. Il termine di utilizzo può essere prorogato, motivandolo, una sola volta e per sei mesi.

AdA

fonte Sole24Ore 223/17 PF

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Rifiuti. Cantieri e manutenzioni alla prova del nuovo Sistri

SISTRI 2Il nuovo Sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) delinea alcuni cambiamenti anche per cantieri e attività di manutenzione. Se infatti, dal punto di vista dei rifiuti pericolosi, il regolamento introdotto dal Dm 78 del 30 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 120 del 14 maggio) conferma sostanzialmente tutte le regole applicate fino a oggi, tratteggia allo stesso tempo importanti aperture verso la semplificazione e lo snellimento procedurale, prevedendo l’emanazione di ulteriori decreti e avviando anche un restyling del perimetro entro cui dovrà essere concepita l’infrastruttura telematica.

A partire dalla sua entrata in vigore, lo scorso 8 giugno, il nuovo Testo unico Sistri ha quindi abrogato il precedente Dm 52/2011. Nello stesso giorno sono state pubblicate sul portale informativo (www.sistri.it) le versioni aggiornate del «Manuale operativo Sistri» e delle «Procedure di iscrizione e gestione del fascicolo azienda».Per quel che riguarda i soggetti obbligati all’iscrizione, l’articolo 4 del Dm 78/2016 fa esplicito richiamo a coloro che sono tenuti ad aderire al Sistri così come indicati dal Dlgs 152/2006 (articolo 188-ter) e dal Dm 24 aprile 2014. La norma fornisce tuttavia un’ulteriore precisazione, chiarendo che i produttori iniziali – in quanto tali, tenuti ad aderire al Sistri – sono obbligati a osservare il sistema anche in qualità di trasportatori iscritti all’albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 2-bis o 5: vale a dire i soggetti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti.

Circa i cantieri obbligati al Sistri (quelli con più di dieci dipendenti e che producono rifiuti pericolosi), l’articolo 10, comma 6, del decreto conferma che, se l’attività lavorativa non si protrae oltre i sei mesi e non si dispone di tecnologie adeguate per l’accesso al Sistri, le schede del sistema sono compilate dal delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa. Inoltre, nel caso di un “cantiere complesso”, che comporta cioè l’intervento di più soggetti, l’attività è calcolata per ciascuno di essi in relazione al contratto del quale è titolare.

L’articolo 13 del Dm 78/2016 conferma inoltre che in caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, la “scheda Sistri - area registro cronologico” è compilata «dal delegato della sede legale dell’ente o dell’impresa, o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività». In ordine alla manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal loro gestore oppure tramite terzi, e prevista dall’articolo 230, comma 1, del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), il nuovo decreto ribadisce che – se dall’attività derivano rifiuti pericolosi – per i “materiali tolti d’opera” sui quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, lo spostamento dei rifiuti effettuato dal manutentore (dal luogo di effettiva produzione fino alla sede legale o dell’unità locale dell’ente o impresa) è accompagnato da una copia cartacea della “scheda Sistri - area movimentazione”. Questa scheda dev’essere scaricata dal portale Sistri, accedendo all’area autenticata, e quindi compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

Sotto il profilo operativo, per il momento non cambia nulla. I soggetti obbligati all’iscrizione al Sistri e al pagamento dei relativi contributi (compresi i cantieri che rientrano nei parametri dei produttori di rifiuti pericolosi e con forza lavoro superiore a dieci dipendenti) continuano infatti a operare esattamente come prima, almeno fino a quando sarà ridefinita l’infrastruttura telematica secondo le linee guida indicate dall’articolo 23 del Dm 78. Si continua dunque ancora a usare registri e formulari cartacei, affiancandoli alla strumentazione Sistri (chiavette usb, black box, schede, chiavi di accesso e collegamenti online).

Mentre gli errori non sono per adesso perseguibili, perché l’articolo 11, comma 3-bis, del Dl 101/2013 (convertito dalla legge 125/2013 e prorogato dal Dl 210/2015) dispone la moratoria delle sanzioni “gestionali” fino al 31 dicembre 2016. Ed è tale rinvio a indurre impropriamente a parlare della cosiddetta “proroga Sistri”.

AdA

fonte Sole24Ore 175/16 PF

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Linea guida per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

45e8f4939bc3bd36e4b87ab1e324d227 MIl Gruppo di Lavoro "Sicurezza" del C.N.I., ha sviluppato una specifica attività nel settore cantieri dalla quale è scaturita la redazione del documento "Linea guida per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione".

La linea guida per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è il frutto di un lungo lavoro del GdL, sviluppatosi attraverso un confronto serrato e continuo con numerosi interlocutori esperti della materia, dai responsabili degli organi di vigilanza di alcune ASL regionali , agli ingegneri esperti in sicurezza di numerosi Ordini territoriali, nonché Federazioni e Consulte regionali.

Il documento finale, approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 07 /10/2015, si pone come utile strumento per l'esercizio della funzione di coordinatore in fase di esecuzione, primo nel suo genere a diffusione nazionale. L'obiettivo della "linea guida" è di fornire all'ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art.92 del D.Lgs.81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all'innalzamento della qualità della prestazione, nell'ottica di un ruolo di "alta vigilanza", evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza.

Nella redazione della "linea guida", oltre a prendere in considerazione le osservazioni e i contributi forniti dagli interlocutori nazionali, si è provveduto ad analizzare alcuni aspetti virtuosi delle normative di recepimento della direttiva "cantieri" da parte di altri importanti paesi dell'Unione Europea, al fine di un allineamento con il ruolo manageriale del Coordinatore per la Sicurezza a livello europeo.

AdA

Scarica la Linea Guida per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionea

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