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Appalti: MIT, pubblicato in G. U. il decreto sulle opere "superspecialistiche"

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codice appaltiIn  Gazzetta Ufficiale 04/01/2017, n. 3 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248  sulle cosiddette opere "superspecialistiche" recante "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Il decreto entra in vigore il 19 gennaio 2017 e, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 89, comma 11, del Nuovo Codice Appalti, definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
In particolare, il decreto individua le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tali opere sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.
Nel dettaglio, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono le seguenti:

  • OG 11 Impianti tecnologici;
  • OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
  • OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
  • OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
  • OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
  • OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
  • OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
  • OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
  • OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
  • OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
  • OS 18-B Componenti per facciate continue;
  • OS 21 Opere strutturali speciali;
  • OS 25 Scavi archeologici;
  • OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
  • OS 32 Strutture in legno.

Scarica il Decreto

mb