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Bonus formazione 4.0 per tutte le imprese. in Gazzetta il decreto

Bonus formazione 4.0 per tutte le imprese. in Gazzetta il decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 il decreto 4 maggio 2018 di attuazione bonus formazione 4.0, con cui il Mise detta le disposizioni applicative del credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2018.

Il provvedimento indica, inoltre, le regole relative alla documentazione richiesta per utilizzare correttamente l’agevolazione, effettuazione dei controlli e cause di decadenza.

Il beneficio mira a incentivare l’acquisizione di competenze nel settore delle tecnologie 4.0 negli ambiti dell’informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione e della vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.

L’agevolazione prevede un credito di imposta del 40% delle spese ammissibili (ossia relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili) che le imprese hanno sostenuto nel corso dell’anno 2018; il limite è riconosciuto fino a un importo massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Sono agevolabili le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • simulazione e sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente e dovranno riguardare i seguenti ambiti:

  • vendita e marketing
  • informatica e tecniche
  • tecnologie di produzione

Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Rientrano, inoltre, anche le spese relative al personale dipendente e che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

AdA

Scarica il decreto 4 maggio 2018

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Credito d'imposta R&S, circolare su settore software

Credito d'imposta R&S, circolare su settore software

È online la circolare che fornisce chiarimenti sull’applicazione della disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore del software.

La circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 interviene sulla disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, fornendo ulteriori istruzioni sui criteri di individuazione delle attività ammissibili al beneficio nello specifico settore del software.

Uno dei maggiori vantaggi dell’incentivo è il credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

In considerazione della natura automatica dell'incentivo, la circolare richiama l'attenzione sulla necessità che la documentazione che l'impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli contenga tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri sopra richiamati.

Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990

Fonte MiSE

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Risparmio energetico: cessione del credito d'imposta più facile

Risparmio energetico: cessione del credito d'imposta più facile

La legge di Bilancio 2018 ha dato il via alla cessione a terzi dei crediti d'imposta del 65%, 70% e 75% per il risparmio energetico qualificato da parte di tutti i contribuenti (incapienti e non), non solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari (abitative e non). Solo gli incapienti, però, potranno cedere la detrazione fiscale alle banche.

È stata confermata, inoltre, la possibilità di cessione del credito d'imposta derivante dalla detrazione Irpef o Ires, per gli interventi antisismici sulle “parti comuni”, pari al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all'85% (riduzione di due classi) (articolo 16, comma 1-quinquies, DL 63/2013). Confermata anche la cessione del credito del 75% o 85%, previsto per l'acquisto, di unità immobiliari, sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell'intero edifico, l'impresa ha effettuati interventi antisismici

Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli sulle parti comuni (come previsto con limitazioni per il 2016 e il 2017, provvedimento 28 agosto 2017), ma anche per quelli su singole unità immobiliari, gli incapienti (contribuenti con meno di 8mila euro lordi di reddito 2017), possono cedere il corrispondente credito d'imposta del 65%, per intero e non in parte, ai fornitori e altri soggetti privati, come ad esempio gli istituti di credito e intermediari finanziari, con facoltà di questi ultimi di “successiva cessione”, non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-ter, DL 63/2013).

Il credito d’imposta sale al 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo ovvero del 75% se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva “almeno” pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015, articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/2013).


Fonte IlSole24Ore 1/18 LDS

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Ecobonus e sismabonus: l’Agenzia delle Entrate dispone le modalità per cedere il credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 108577 del 8 giugno 2017, indica le modalità di cessione del credito d’imposta per i condomini beneficiari della detrazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sulle parti comuni di edifici.
 
Nel provvedimento 108577/2017 l’Agenzia si concentra sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva secondo le modalità di legge.

Nel provvedimento 108572, anch’esso del 8 giugno 2017, invece, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
 
I provvedimenti spiegano che i condòmini, anche incapienti, che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e ad altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.

È, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condomino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.

Il condomino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.

Il credito d’imposta può essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata.

La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia, limitatamente all’importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente.

AdA

Scarica il Provvedimento 108572/2017

Scarica il Provvedimento 108577/2017

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Bonifica amianto. Incentivi fiscali dal Ministero dell'Ambiente

amianto 2E’ ora possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per gli interventi di bonifica dell’amianto.
Le domande per fruire dell’incentivo fiscale devono essere presentate a partire, dal 16 novembre 2016 e non oltre il 31 marzo 2017, utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa registrazione.
Nella singola domanda occorre indicare:

  • il costo complessivo degli interventi;
  • l’ammontare delle singole spese;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto.

È inoltre necessario dichiarare che l’impresa non sta usufruendo, in relazione alle medesime voci di spesa, di altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

E' necessario allegare:

  • il piano di lavoro del progetto di bonifica presentato all’Asl competente;
  • la comunicazione di ultimazione dei lavori inviata all’Asl competente, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl;
  • l’attestazione delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti. Entro 90 giorni dall’invio della domanda, il Ministero competente comunica il riconoscimento o il diniego del beneficio.


Nell’ipotesi di riconoscimento, il credito di imposta deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo, da indicare all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.Si evidenzia che il bonus, pari al 50 per cento delle spese sostenute, può essere richiesto dai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016, “sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

  • lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto.


Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta, in relazione a ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro e purché l’ammontare totale dei costi eleggibili sia limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

mb

Fonte: Ministero Ambiente

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Reti di impresa agricole: tutto per il credito d'imposta del MIPAAF

imprese agricoleNon è molto il tempo per presentare le domande per l’attribuzione del credito di imposta per gli investimenti effettuati da imprese agricole e agroalimentari costituite in rete: dal 20 al 29 febbraio. Lo prevede il decreto del ministro delle Politiche agricole 273 del 13 gennaio 2015, accompagnato dalla circolare 67340 dell’8 ottobre 2015.

Si tratta, anche in questo caso, di una misura di agevolazione che vede in primo piano le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. L’articolo 3, comma 3 del Dl 91/2014, convertito dalla legge 116/2014, ha infatti previsto per le imprese agricole, della pesca e dell’allevamento ittico, nonché per le PMI agroalimentari, che partecipano a un contratto di rete, un credito di imposta nella misura del 40% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016 per il sostenimento di investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie e per la cooperazione di filiera; l’importo massimo del credito ammonta a 400.000,00 euro annui.

Possono presentare la domanda tutte le imprese costituite in un contratto di rete secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4-ter e ss. del Dl 5/2009 e s.m.i., o che si costituiranno entro il termine per l’invio della domanda, che hanno sostenuto spese per investimenti agevolabili nel 2015. La domanda deve essere presentata dall’impresa capofila e sottoscritta dalle partecipanti. Deve essere allegata l’attestazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale ovvero da un iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o responsabile di un Caf, che dichiari la conformità dei dati dichiarati a quelli rilevabili dalla contabilità nonché la dichiarazione dell’effettivo sostenimento dei costi. Si applica il regime “de minimis”.

Le domande del credito di imposta, a cui deve anche essere allegata copia del contratto di rete in essere, così come gli altri documenti richiesti, devono essere redatti su modelli conformi a quelli emessi dal ministero delle Politiche agricole e resi disponibili sul sito web; la firma del legale rappresentante dell’impresa capofila è in forma digitale.

I pagamenti delle forniture devono essere stati effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario, indicando nella causale del pagamento la dicitura «spesa di euro … dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta previsto a valere sul Dm 13 gennaio 2015, n. 273». Siccome la circolare è stata resa pubblica solo a ottobre 2015, per le spese sostenute fino a quella data dovranno essere considerate valide altre forme di pagamento.

Le spese agevolabili comprendono non solo i costi diretti per l’acquisto, la costruzione o il miglioramento di beni immobili e l’acquisto di beni strumentali mobili, quali attrezzature e strumentazioni necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e per la cooperazione di filiera, ma anche un insieme di costi indiretti, quali le spese professionali relative alla costituzione della rete, le spese per software e hardware funzionali al progetto di rete, ai costi di ricerca e sviluppo, alle spese per l’acquisizione di beni immateriali (marchi, brevetti, licenze, diritti), ai costi per la formazione, per la promozione e per la comunicazione della rete di imprese.

Le spese sono agevolabili al netto dell’Iva, ovvero al lordo qualora l’impresa agricola adotti il regime speciale Iva nella cui ipotesi l’imposta non è detraibile.

AdA

Scarica la Circolare del Ministero per le Politiche Agricole

fonte assoretipmi

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Legge di Stabilità 2016, PMI del Mezzogiorno: nuovo credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali

beni strumentaliLa legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) riconosce un credito di imposta alle imprese che, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, acquistano beni strumentali nuovi destinati alle unità produttive ubicate nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

La misura del credito di imposta è proporzionata al costo di acquisto dei beni strumentali in misura del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese.

L’acquisto dei beni deve essere parte di un progetto di investimenti che preveda l’acquisto, anche mediante contratti di leasing, di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature destinate ad unità produttive esistenti oppure nuove unità produttive da insediare in dette regioni.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

I soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione saranno stabiliti dal direttore dell’Agenzia entro il mese di marzo 2016.

AdA

Scarica la Legge 28 dicembre 2015, n. 208

fonte campaniaeuropa

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Legge di Stabilità 2016: ampliato il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

alberghiIl credito d’imposta del 30% per la ristrutturazione edilizia degli alberghi si applicherà anche ai casi in cui la ristrutturazione comporti un aumento della cubatura complessiva, entro i limiti fissati dal Piano Casa.

Lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 approvato dalla Commissione Bilancio della Camera e ora all’esame dell’Aula di Montecitorio

Il comma 173-bis aggiunto dalla Commissione prevede che l’agevolazione introdotta dal decreto Cultura ArtBonus (DL 83/2014 convertito nella Legge 106/2014) e disciplinato dal DM 7 maggio 2015, sia riconosciuta anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dal Piano Casa del 2008 (articolo 11 del DL 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008).

L’emendamento dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità saranno fissate:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Alle strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, con almeno 7 camere, compresi alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, è riservato un credito di imposta del 30%, fino a un massimo di 200mila euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, ripartito in 3 rate annuali (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per: ristrutturazione edilizia; restauro e risanamento conservativo; riqualificazione energetica; eliminazione delle barriere architettoniche; acquisto di mobili, componenti d’arredo, cucine, ecc.

Sempre al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, l’emendamento alla Legge di Stabilità 2016 propone che vengano aggiornati gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

L’aggiornamento sarà messo a punto dal il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

AdA

fonte CSR Unioncamere

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Credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

 

logo Agenzia EntrateE’ stato istituito un credito d’imposta per le imprese che incrementano il numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. Il beneficio è stato previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello di versamento F24. Il modello, inoltre, deve essere presentato all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale. Il codice tributo da indicare è il “3885” (risoluzione n. 88 del 17/09/2012).
Le regioni interessate devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta, con i relativi importi concessi, utilizzando il canale Siatelv2.0-Puntofisco e osservando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 14/09/2012. Anche le revoche dei benefici concessi dovranno essere comunicate, dalle Regioni all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità.

Risoluzione n. 88 del 17/09/2012

Provvedimento del 14/09/2012

Fonte: Agenzia delle Entrate

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E’ legge il credito d’imposta per il Sud

Credito d’imposta per Mezzogiorno e ricerca, rinegoziazione dei mutui, appalti, controlli fiscali in azienda, casa e sanità, turismo, banche: sono alcuni dei capitoli del provvedimento. Queste le principali novità introdotte dal decreto sviluppo (decreto n. 70 del 2011) su cui il Governo ha posto la fiducia che incassa il via libera dell’aula del Senato. I voti a favore sono stati 162, i contrari 134, le astensioni 1. Con il semaforo verde di Palazzo Madama il decreto diventa legge e sarà adesso pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Il credito d’imposta al Sud varrà per gli istituti scientifici per gli anni 2011 e 2012 e sarà in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca, compresi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Per il Mezzogiorno il credito d’imposta vale per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Sud nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto in esame.


continua su:www.ildenaro.it

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