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D.Lgs. 81/08. Modificati gli obblighi connessi all’informazione e formazione nei contratti di somministrazione In evidenza

09 Settembre 2015 |

sicurezza-atipici-somministratiCon l’entrata in vigore il 25/06/2015 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n° 81 (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34) viene abrogato l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo Unico di Sicurezza) in materia di somministrazione del lavoro.

L’abrogata norma (art. 3, c. 5, D.lgs. 81/08) prevedeva che, “Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore"

Il decreto 81/2015, all'articolo 35 comma 4, prevede ora che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tale decreto, inoltre, stabilisce che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81