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Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51, che sostituisce integralmente quello del decreto direttoriale 14 febbraio 20 diciottesimo 18, n. 12, è stato adottato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • art. 1 – rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
  • art. 2 – apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • art. 3 – decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
  • art. 4 – decretato la cancellazione della società indicata dall’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
  • art. 5 – specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbraio 2018;
  • art. 6 – riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti:

  • a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
    • regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione)
    • data del rilascio
    • data della successiva verifica periodica
    • datore di lavoro
    • tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del D.lgs. 81/08
    • costruttore
    • modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione
  • a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica.
  • a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
  • a conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a 10 anni

AdA

Scarica il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la versione aggiornata a maggio 2018 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.

Il testo è stato integrato con circolari, interpelli e altre fonti normative e amministrative. La precedente versione risaliva a maggio 2017.

In questa versione sono state introdotte:

  • Inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  • Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  • Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
  • Inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato a maggio 2018

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Appalto. Sicurezza nei lavori, serve il responsabile

Appalto. Sicurezza nei lavori, serve il responsabile

La Corte di Cassazione si è attivata per delineare la posizione di garanzia del committente privato, categoria in cui si inserisce il condominio, enucleando lo “statuto della committenza non qualificata” (tra le molte si veda la sentenza della Cassazione penale 23171/2016).

Anche il committente privato, infatti, può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile. Nessuno è legittimato a girare la testa dall’altra parte in caso di percepibili violazioni e anzi deve attivarsi nei limiti in cui può. Il committente potrà scansare il rischio d’essere implicato nel giudizio penale per infortunio del lavoratore nominando il responsabile dei lavori, meglio se tecnico di settore, ma badando di farlo con atto di delega, con il quale gli si attribuiscano poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli (Cassazione penale, sentenza 21059/2013).

Il direttore dei lavori è invece un altro soggetto, incaricato dal committente di vigilare sull’esatta esecuzione dei lavori stessi ma dimenticato dal Tu 81/2008, è stato recuperato dalla giurisprudenza e arruolato nella “filiera della sicurezza” qualora venga accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere (Cassazione penale, sentenza 43462/2017).

Nello scenario della sicurezza dell’appalto va anche considerata la posizione dei coordinatori per la sicurezza (Cse): sull’esatta portata dei loro compiti si sta affacciando un contrasto all’interno della stessa Cassazione penale, polarizzato attorno alla limitazione o meno della responsabilità del Cse al rischio cosiddetto interferenziale. Per l’orientamento più severo le funzioni del coordinatore si estendono alla adeguatezza dei contenuti dei piani di sicurezza, anche della singole imprese (sentenza 2609/2015).

Mentre per la sentenza 34869/2015 la definizione dell’ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.

AdA

fonte Sole24Ore 125/18 NC e FM

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Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Con Regolamento n. 2018/669 del 16 aprile (GUUE 4 maggio 2018 n. L 115), la Commissione europea modifica il Regolamento CLP n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare è oggetto di modifica la Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate.

Al fine di consentire a fornitori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti, il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019 anche se, in via derogatoria, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al CLP così modificato anche prima di tale data.

La tabella 3.1 (rinominata tabella 3) è stata modificata per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. La tabella 3.2, invece, elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE, abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015.

Scarica il Regolamento (UE) 2018/669 del 16 aprile 2018

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Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

L'ECHA, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, ha lanciato un nuovo sito web dedicato ai consumatori per aumentare la consapevolezza sui benefici e i rischi delle sostanze chimiche nella loro vita quotidiana.

Molti consumatori in Europa sono preoccupati per i possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche nella loro vita.

Il sito web, disponibile in 23 lingue dell'UE, fornisce informazioni utili sui benefici e sui rischi legati all'uso di delle sostanze chimiche e spiega come la legislazione dell'UE in materia di prodotti chimici ci protegge.

AdA

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Bando Isi: al via la procedura per l’assegnazione dei 249 milioni di euro

Bando Isi: al via la procedura per l’assegnazione dei 249 milioni di euro

Ha preso il via ieri la procedura per l’assegnazione dei 249.406.358 euro di incentivi a fondo perduto del bando Isi 2017, ottava edizione dell’intervento che dal 2010 ha visto l’Inail stanziare un importo complessivo pari a circa 1,8 miliardi di euro, per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Fino alle ore 18 di giovedì 31 maggio le aziende interessate ad accedere al contributo possono inserire e salvare la propria domanda sul portale dell’Inail, dove è possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o meno la soglia di ammissibilità. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul sito Inail almeno due giorni lavorativi prima della scadenza per la compilazione della domanda. Ogni impresa può presentare una sola domanda.
 
A partire da giovedì 7 giugno le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento. I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data.
 
Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Gli elenchi di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al contributo, saranno pubblicati entro 14 giorni dall’ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno poi fare pervenire all’Istituto, entro il termine di trenta giorni, tutti i documenti indicati nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.
 
I fondi del bando Isi 2017 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia degli interventi che saranno realizzati: progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (a cui sono destinati 100 milioni di euro), progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44.406.358), progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni), progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (10 milioni), e progetti per le micro e piccole imprese del settore agricolo, alle quali nel 2016 era stato dedicato un bando specifico (35 milioni, suddivisi in 30 milioni destinati alla generalità delle imprese agricole e in cinque milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria).
 
Per i primi quattro assi, il contributo in conto capitale per ciascun progetto ammesso al finanziamento è pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130mila euro (fino a 50mila euro per i progetti per micro e piccole imprese). Il contributo in questi casi è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea. Il contributo destinato alle micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli è pari, invece, al 40% dell’investimento per la generalità delle aziende e al 50% per i giovani agricoltori, fino a un massimo di 60mila euro.
 
Con il nuovo bando Isi la platea dei destinatari degli incentivi Inail non è più limitata esclusivamente alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome, possono infatti presentare i propri progetti per il secondo asse di finanziamento, dedicato alla riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi. Un’altra novità è rappresentata dall’introduzione del quinto asse di finanziamento riservato alle imprese che operano in agricoltura, alle quali nel 2016 era stato dedicato un avviso pubblico specifico.

AdA

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