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Esposizione a vibrazioni: nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare

Esposizione a vibrazioni: nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare

Pubblicato dal Portale Agenti Fisici (PAF) il documento “Nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare associato ad esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: ISO/TR 18570:2017”. Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Il report descrive in maniera sintetica il metodo supplementare di valutazione del rischio vascolare associato all’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio contenuto nel nuovo ISO/TR 18570:2017.

Viene presentato un esempio applicativo nel caso di motoseghe e decespugliatori, da cui emerge la necessità di adottare specifiche misure di prevenzione in relazione all'insorgenza di possibili patologie vascolari, anche nei casi in cui si riscontrino valori di esposizione a vibrazioni inferiori ai livelli di azione prescritti dalla vigente normativa.

Recenti evidenze epidemiologiche, e studi biomeccanici, hanno mostrato che l'utilizzo della curva di pesatura riportata nella UNI EN ISO 5349 parte 1 per particolari tipi di esposizione (frequenze comprese nell’intervallo 20 Hz -400 Hz) può portare ad una sottostima o sovrastima del rischio vascolare per l’insorgenza dei sintomi del fenomeno di Raynaud (dito bianco).

Per tale motivo è stato pubblicato recentemente lo standard ISO/TR 18570:2017 che presenta una nuova curva di ponderazione, denominata Wp e un nuovo parametro, Ep,d (m/s1,5), per la valutazione del rischio da usare come indice supplementare e non sostitutivo rispetto a quelli descritti nella ISO 5349 parte 1. La curva Wp è stata definita sulla base delle evidenze degli studi sperimentali ed epidemiologici pubblicati, e rappresenta il migliore strumento attualmente disponibile per valutare il rischio vascolare derivate dall’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio.

AdA

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Regolamento DPI, in vigore dal 21 aprile 2018

Regolamento DPI, in vigore dal 21 aprile 2018

Il 21 aprile 2018 prossimo entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale abrogando la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il regolamento disciplina i dispositivi di protezione individuale che “sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”. E il regolamento “dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”.

Gli operatori economici “dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione”.

AdA

Scarica il Regolamento (UE) 2016/425

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Rischi per la salute e pratiche di prevenzione durante la movimentazione di container fumigati nei porti

Rischi per la salute e pratiche di prevenzione durante la movimentazione di container fumigati nei porti

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha realizzato uno studio sui rischi per la salute e pratiche di prevenzione durante la movimentazione di container fumigati nei porti che analizza i rischi per la salute dei lavoratori impegnati nell'apertura dei container di trasporto sottoposti a fumigazione.

Lo studio individua lacune significative riguardanti le misure preventive e formula raccomandazioni che dovrebbero essere attuate per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Spiega EU-OSHA che i container, usati per il trasporto merci sono spesso trattati con pesticidi per evitare danni ai prodotti in essi contenuti con agenti chimici spesso tossici o irritanti e in grado di causare danni al sistema cardiovascolare e al sistema nervoso centrale, un danno che, secondo lo studio EU-OSHA è spesso sottovalutato: solo in alcuni casi sono state introdotte misure standard in materia di sicurezza, salute e documentazione volte a tutelare i lavoratori. La relazione che contiene lo studio, fa un quadro della situazione e indica come ridurre al minimo tali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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Scadenze REACH al 31 maggio 2018: la registrazione delle sostanze

Scadenze REACH al 31 maggio 2018: la registrazione delle sostanze

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ricorda che il 31 maggio 2018 scadranno i termini per la registrazione delle sostanze da parte di tutte le imprese che producono o importano sostanze chimiche nei paesi dell'Unione Europea.

La registrazione delle sostanze permetterà di utilizzare le informazioni sulle sostanze chimiche per assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana. Sulle pagine REACH 2018 del Ministero dell'Ambiente è possibile approfondire sul Regolamento e sulle sostanze coinvolte e sulla procedura di registrazione.

A tal proposito, la registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali e sugli usi della sostanza.

I soggetti interessati hanno la responsabilità di valutare i pericoli e i potenziali rischi delle sostanze che producono o importano. Queste informazioni vanno comunicate all'ECHA - l'Agenzia europea per le sostanze chimiche - tramite il fascicolo di registrazione.

L'impresa che non registra la sostanza entro il 31 maggio 2018 non potrà più fabbricarla, importarla o immetterla sul mercato. Quest'ultima scadenza interessa soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) che caratterizzano il sistema industriale italiano.

AdA

Vai al servizio informativo REACH del Consorzio Promos Ricerche

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Sostanze pericolose alla prova del cambio di classificazione

Sostanze pericolose alla prova del cambio di classificazione

Imprese chiamate a prepararsi in vista del 5 luglio, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento Ue sui rifiuti ecotossici. Con una nota adottata a marzo, Confindustria si è espressa sul tema dell’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti che presentano o possono presentare rischi.

Tra le quindici caratteristiche di pericolo che possono essere attribuite ai rifiuti, quella dell’ecotossico rappresenta, da tempo, quella più discussa e soggetta a letture sempre diverse, anche a causa delle numerose modifiche legislative. Quella più importante riguarda il regolamento Ue 2017/997 ed entrerà in vigore il prossimo 5 luglio. Questo clima confuso che non giova alla classificazione dei rifiuti che, già di per sé, è un argomento molto complesso. Infatti, l’impatto del succedersi disordinato ed incoerente di diverse disposizioni è pesante e riguarda la gestione di moltissimi rifiuti. Questa situazione ha motivato anche la nota del ministero dell’Ambiente e dell’ordine dei Chimici, entrambe del 28 febbraio 2018.

Lo scopo della nota di Confindustria è informare le aziende, presentando le possibili variazioni nella classificazione dei rifiuti cui potrebbero essere soggetti i loro scarti in un ristretto arco di tempo, nonché alcuni degli adempimenti conseguenti, fino alla auspicata stabilizzazione del prossimo 5 luglio, quando saranno utilizzate regole diverse rispetto a quelle dell’accordo Adr.

L’applicazione di questo regolamento può comportare che rifiuti ora classificati come pericolosi non lo siano più e viceversa. Accanto alle norme cogenti, a partire dal regolamento Ce 1357/2014, la nota descrive la successione delle disposizioni nazionali che, ai fini dell’attribuzione di HP14, rimandavano ai criteri di cui all’accordo Adr.

Sia il regolamento Ce 1357/2014 che l’Adr trovano il loro fondamento nella disciplina sulla classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose (Regolamento Ue 1272/2008). Una norma che, con il regolamento Ce 1179/2016, ha subito significative modifiche. La nota di Confindustria spiega come ci si deve confrontare con due elementi in evoluzione:

  • i cambiamenti nella classificazione di alcune sostanze pericolose;
  • i diversi criteri di valutazione e le diverse formule da adottare che conducono a diverse classificazioni dello stesso rifiuto.

La nota ha il pregio di restituire il quadro normativo sul tema. Inoltre, descrive alcuni dei diversi scenari possibili e ricorda la disciplina “Seveso III” sugli incidenti rilevanti e fornisce suggerimenti sui registri di carico e scarico. Il documento, quindi, invita le aziende a un accurato approfondimento e fornisce loro gli strumenti essenziali.

AdA

fonte Sole24Ore 89/18 PF

Scarica il Regolamento UE 2017/997

Scarica la nota interpretativa dell’Ordine dei Chimici n. 01/2018 del 28/02/2018

Scarica la nota del MATTM n. 3222 del 28/02/2018

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Commissione UE, Direttiva Cancerogeni: 5 nuove sostanze da introdurre

Commissione UE, Direttiva Cancerogeni: 5 nuove sostanze da introdurre

La Commissione europea compie oggi un altro importante passo avanti per proteggere i lavoratori nell'Unione europea dalle malattie oncologiche e da altre patologie di origine professionale.

In aggiunta alle 21 sostanze di cui è già stata decisa o proposta la limitazione, la Commissione europea propone di limitare l'esposizione dei lavoratori ad altre cinque sostanze cancerogene. Secondo stime, la proposta odierna migliorerebbe le condizioni di lavoro di più di 1 milione di lavoratori nell'UE e preverrebbe più di 22 000 casi di malattie professionali.

Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Oggi la Commissione ha compiuto un altro importante passo avanti nella lotta alle malattie oncologiche e alle altre patologie di origine professionale sul luogo di lavoro. Proponiamo di istituire limiti all'esposizione dei lavoratori ad altre cinque sostanze chimiche cancerogene. In tal modo miglioreremo la protezione di oltre 1 milione di lavoratori in Europa e contribuiremo a rendere i luoghi di lavoro più sani e più sicuri, nel rispetto di uno dei principi fondamentali del pilastro europeo dei diritti sociali."

La Commissione propone di inserire nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni nuovi valori limite di esposizione per cinque sostanze chimiche. Detti valori limite fissano la concentrazione massima nell'aria di una sostanza chimica cancerogena sul luogo di lavoro. Sono state selezionate le seguenti cinque sostanze cancerogene di grande rilevanza per la protezione dei lavoratori:

  • il cadmio e i suoi composti inorganici;
  • il berillio e i suoi composti inorganici;
  • l'acido arsenico e i suoi sali come pure i composti inorganici di arsenico;
  • la formaldeide;
  • il 4,4'-metilene-bis(2-cloroanilina) (MOCA).

Le prime tre sostanze sono frequentemente utilizzate in settori quali la produzione e la raffinazione del cadmio, la produzione di batterie al nichel-cadmio, la galvanoplastica meccanica, la fusione dello zinco e del rame, le fonderie, la produzione del vetro, le attività di laboratorio, l'elettronica, la chimica, le costruzioni, la sanità, l'industria della plastica e il riciclaggio.

L'imposizione di misure efficaci per impedire l'esposizione elevata alle cinque sostanze e ai gruppi di sostanze indicati avrà ripercussioni positive molto più significative della sola prevenzione oncologica: l'introduzione di tali valori limite ridurrà non solo i tumori di origine professionale, ma anche l'incidenza di altre importanti patologie dovute a sostanze cancerogene e mutagene. Per esempio, oltre al tumore polmonare l'esposizione al berillio causa anche la berilliosi, una malattia cronica incurabile.

I valori limite a livello europeo promuovono inoltre la coerenza, in quanto contribuiscono a creare pari condizioni di concorrenza per tutte le imprese e un obiettivo chiaro e comune per datori di lavoro, lavoratori e autorità preposte ai controlli. La proposta va quindi nella direzione di un sistema più efficiente di protezione della salute dei lavoratori e di un mercato unico più equo.

La proposta si basa su dati scientifici e fa seguito ad ampie discussioni con i portatori di interessi, in particolare rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli Stati membri.

AdA

fonte Commissione europea

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Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

L’INAIL, con circolare n. 13 del 2 marzo 2018, comunica la Riduzione, per il 2018, dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

AdA

Scarica la Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2018

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Online la Guida all'Assicurazione INAIL

Online la Guida all'Assicurazione INAIL

Realizzata da INAIL - Direzione centrale pianificazione e comunicazione e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo la "Guida all'Assicurazione" che analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose, oltre alla figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l'assicurazione e a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati. Infine una sezione che analizza il premio assicurativo (che si ottiene moltiplicando le retribuzioni erogate ai lavoratori rientranti nell'obbligo assicurativo per il "tasso di premio" relativo alla lavorazione svolta dai lavoratori stessi) nelle sue quattro diverse tariffe.

Nella sezione Attività soggette si riportano le attività rischiose per le quali si attiva l'obbligo assicurativo e che sono distinte in due grandi gruppi: attività svolte mediante l'utilizzo di macchine, apparecchi o impianti e attività che, per loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l'utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti; queste attività sono tassativamente indicate in specifici elenchi.

INAIL ricorda nella parte relativa ai "Lavoratori" quelli che sono i requisiti soggettivi che deve avere il lavoratore per essere tutelato dall'assicurazione Inail. Specifica quindi le caratteristiche della assicurazione in agricoltura, quella dei lavoratori marittimi e altre tipologie di lavoratori tutelati (che rientrano, per disposizioni di legge o per effetto di sentenze della Corte Costituzionale, tra quelli tutelati e da assicurare: vengono tutti riportati in un utile tabella).)

Nella sezione dedicata al Datore di lavoro si specifica che il datore di lavoro assicura i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell'Inail anche se non sono stati regolarmente assicurati (per il principio di automaticità delle prestazioni).

Con la stipula dell'assicurazione il datore di lavoro viene esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d'ufficio. Segue una identificazione della figura del soggetto "datore di lavoro" tenuto a stipulare l'assicurazione Inail (in caso per esempio di attività artigiane, portuali, in cooperative, servizi radiotelegrafici)

Da sottolineare poi nella sezione "Il premio assicurativo" la definizione economica del premio dovuto all'Inail, che si ottiene moltiplicando le retribuzioni erogate ai lavoratori rientranti nell'obbligo assicurativo per il "tasso di premio" relativo alla lavorazione svolta dai lavoratori stessi.

La Guida distingue la tariffazione per il premio ordinario e quella per i "premi speciali unitari", determinati in base ad elementi diversi da quelli sopra indicati (retribuzione e tasso di tariffa), come il numero delle persone, la natura e durata dell'attività, il numero delle macchine.

Scarica la Guida all'Assicurazione INAIL

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