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Sorveglianza sanitaria: dal 1 gennaio l'applicativo INAIL “Comunicazione medico competente”

Sorveglianza sanitaria: dal 1 gennaio l'applicativo INAIL “Comunicazione medico competente”

Fino al 31 marzo 2018 i medici competenti dovranno trasmettere all'Inail, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all'anno precedente.

Inail avvisa che dal 1 gennaio 2018 i medici competenti dovranno utilizzare l'applicativo “Comunicazione medico competente”, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2016 e disponibile sul Portale Inail nella sezione servizi online.

Il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B), esclusivamente per via telematica.

L'Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all'intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

Sul sito web dell’Istituto, nella pagina dedicata all'obbligo di comunicazione annuale del medico competente, sono presenti i vari manuali di istruzioni a disposizione del professionista per effettuare la comunicazione.

AdA

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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito su RSPP

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito su RSPP

Disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la risposta a un nuovo interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Destinatario: UGL

Istanza: Quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

AdA

Scarica l’interpello n.2/2017

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Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il sedicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale del 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • all'articolo 1, viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al d.i. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti,  ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti;
  • all'articolo 4, viene decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 5, viene specificato che, con il presente decreto, si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017;
  • all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco, adottato in allegato al decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017.

AdA

Scarica il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018

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Sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro

Sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro

La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, approvata con Regolamento del Ministro dell'Istruzione (DM 3 novembre 2017, n. 195), regola le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Il decreto è vigente dal 5 gennaio e si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. Si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato.

L'alternanza scuola-lavoro è diventata un elemento strutturale dell'offerta formativa, è inserita dentro il percorso educativo stabilito per raggiungere gli obiettivi e le competenze. Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei è stato introdotto il sistema duale nelle scuole.

La realizzazione delle attività previste comporta non pochi problemi per le scuole. Molti dirigenti scolastici sottovalutano la problematica relativa alla sicurezza sul lavoro, pensando che l'alternanza si configuri come una semplice attività didattica. La circolare Inail 44 del 21 novembre 2016 prevede l'assimilazione dello studente a lavoratore in quanto esposto ai medesimi rischi pur non svolgendo attività lavorativa. Da questo consegue l'obbligatorietà della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 in quanto, in questo caso, gli studenti sono equiparati a lavoratori.

Il datore di lavoro, che nel caso specifico è il dirigente scolastico, deve assicurare che ciascun lavoratore (e dunque ciascun alunno in alternanza) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

La formazione generale compete dunque all'istituzione scolastica che deve provvedere a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08, articolo 37, comma 14-bis). In questi casi la durata delle attività è pari a 4 ore. L'alternanza scuola-lavoro prevede, infatti, la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

Tutto questo ha anche implicazioni per quanto riguarda la valutazione dei rischi. Nel documento di valutazione dei rischi del soggetto ospitante dovrà essere, in qualche modo, prevista la presenza di soggetti in formazione (non in apprendistato): tirocinanti, stagisti.

AdA

Scarica il Decreto 3 novembre 2017 n. 195

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Misurazione gas radon, obbligo dal 3 febbraio 2018

Misurazione gas radon, obbligo dal 3 febbraio 2018

La Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Il radon (precedentemente niton) è l'elemento chimico che nella tavola periodica viene rappresentato dal simbolo Rn e numero atomico 86.

Il radon è un elemento chimicamente inerte (in quanto gas nobile), naturalmente radioattivo. A temperatura e pressione standard il radon è inodore e incolore. Nonostante sia un gas nobile, alcuni esperimenti indicano che il fluoro può reagire col radon e formare il difluoruro di radon. Il radon è solubile in acqua e poiché la sua concentrazione in atmosfera è in genere estremamente bassa, l'acqua naturale di superficie a contatto con l'atmosfera (sorgenti, fiumi, laghi…) lo rilascia in continuazione per volatilizzazione anche se generalmente in quantità molto limitate. D'altra parte, l'acqua profonda delle falde, può presentare una elevata concentrazione di 222Rn rispetto alle acque superficiali.

In Italia gli enti preposti alla misura del radon nelle abitazioni e nei luoghi chiusi sono le ARPA, a cui si può fare riferimento per adottare provvedimenti di bonifica nei casi di superamento dei limiti di legge.
Le principali fonti di inquinamento da radon all'interno degli ambienti confinati sono:

• il suolo
• i materiali da costruzione
• l'acqua

Il radon prodotto nel suolo è in grado di diffondersi fino ad arrivare in superficie.  I materiali da costruzione rappresentano una fonte di radon indoor di secondaria importanza rispetto al suolo; tuttavia, in alcuni casi possono essere la causa principale. Alcune rocce come graniti e porfidi, spesso usati in edilizia e alcuni materiali da costruzione tipici italiani, come il tufo e la pozzolana, contengono infatti un alto tenore di uranio, progenitore del radon.

I lavori non potranno essere eseguiti dai datori di lavoro, ma richiederanno l’intervento di un tecnico esperto in radioprotezione. L’uso di estrattori potrebbe favorire il ritorno alla normalità così come un’adeguata ventilazione è sempre consigliabile per evitare alte concentrazioni del gas.

La misurazione semestrale del gas radon, entrerà in vigore il 3 febbraio 2018, entro quella data bisognerà attrezzarsi per evitare sanzioni o addirittura la chiusura dell’attività.

Scarica la direttiva 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO

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Direttiva Cancerogeni e mutageni: modifiche e aggiornamenti ai valori limite

Direttiva Cancerogeni e mutageni: modifiche e aggiornamenti ai valori limite

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L 345 del 27.12.2017) la Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Direttiva 2017/2398, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione fissa regole più severe per proteggere meglio i lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro.

Le nuove regole aggiungono 11 sostanze cancerogene all'elenco delle sostanze pericolose e rivedono i valori limite per due dei prodotti già inclusi nell'elenco. Il cancro rappresenta la causa principale dei decessi sul lavoro nell'UE; l'obiettivo è quello di contribuire a salvare fino a 100.000 vite nei prossimi 50 anni.

Sono stati fissati limiti di esposizione professionale, vale a dire la quantità massima di sostanze nocive (generalmente espressa in milligrammi per metro cubo d'aria) alla quale i lavoratori possono essere esposti, per:

  • dieci agenti chimici: ossido di propilene, butadiene, 2-nitroproprano, acrilammide, bromoetilene, bromuro di vinile, composti del cromo esavalente, ossido di etilene, idrazina e o-toluidina
  • le fibre ceramiche refrattarie e la polvere di silice cristallina, prodotta dall'estrazione, dal taglio o dalla frantumazione di materiali come calcestruzzo, mattoni o rocce.

La nuova legislazione rivede, inoltre, i limiti di esposizione per due sostanze già incluse nell'elenco:

  • le polveri di legno duro (prodotte dal taglio del legno)
  • il cloruro di vinile monomero (principalmente utilizzato per produrre PVC)

I datori di lavoro avranno l’obbligo di individuare e valutare i rischi per i lavoratori esposti a queste sostanze e adottare misure preventive.

La Commissione dovrà valutare entro il primo trimestre del 2019 la possibilità di includere nell'elenco delle sostanze pericolose anche quelle tossiche per la riproduzione, vale a dire le sostanze che hanno effetti sulla funzione sessuale e la fertilità.

AdA

Scarica la Direttiva (UE) 2017/2398 del 12 dicembre 2017

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Antincendio strutture ricettive: adeguamento prorogato al 30 giugno 2019

Antincendio strutture ricettive: adeguamento prorogato al 30 giugno 2019

Nella legge di bilancio 2018 (Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Legge 27 dicembre 2017, n. 205), in vigore dal 1° gennaio 2018, è contenuta anche la proroga al 30 Giugno 2019 dell’adeguamento antincendio delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto.

In base alla Deroga, le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio (approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012) potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale.

La SCIA parziale deve attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche -regole tecniche:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • locali adibiti a deposito.

AdA

Scarica la Legge 27 dicembre 2017, n. 205

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