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Radioprotezione dei lavoratori: aggiornata la UNI EN ISO 20553

Radioprotezione dei lavoratori: aggiornata la UNI EN ISO 20553

In vigore dal 9 novembre la norma UNI EN ISO 20553:2017 sul Monitoraggio dei lavoratori esposti per motivi professionali al rischio di contaminazione interna da materiale radioattivo.

La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione di adeguati programmi di monitoraggio dei lavoratori esposti al rischio di contaminazione interna da sostanze radioattive e stabilisce i principi per lo sviluppo di traguardi e requisiti compatibili per detti programmi di monitoraggio.

Recepisce lo standard ISO 20553:2006: Radiation protection -- Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material, e sostituisce la precedente UNI del 2009.

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Rischio laser: procedura On Line per la valutazione

Rischio laser: procedura On Line per la valutazione

È stata pubblicata ed è disponibile on line sul Portale Agenti Fisici (PAF) una procedura guidata per la valutazione del rischio nell’impiego di apparati LASER.

L’obiettivo principale della procedura è guidare al corretto impiego e alla corretta gestione ai fini della sicurezza delle apparecchiature LASER appartenenti alle differenti classi, nei diversi ambiti di utilizzo, al fine di prevenire il rischio derivante dall’esposizione alla radiazione emessa dall’apparato LASER sia per gli operatori che per tutte le categorie di persone potenzialmente esposte. L'Art. 216 del D.lgvo 81/08 prescrive che per quanto riguarda le radiazioni LASER la metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale IEC, recepite in Italia dalle norme CEI. Il riferimento normativo principale sui LASER è la norma tecnica quadro CEI EN 60825-1, norma che il costruttore è tenuto a rispettare ai fini della marcatura CE.

La procedura si basa su tale norma e consente l’individuazione da parte dell’esercente o di un operatore privo di conoscenze specifiche in materia LASER, delle corrette condizioni di impiego ed installazione dell’apparato LASER; essa consente nel contempo l’individuazione di situazioni di utilizzo non conformi o inappropriate in piena autonomia, senza l’ausilio di personale tecnico specializzato; tale procedura facilita anche l’acquisto e la scelta di nuovi macchinari, prendendo in considerazione anche i requisiti per i locali d’installazione, in relazione alla tipologia di LASER che verrà installato.

La procedura è mirata soprattutto ai LASER di classe 3b e 4, in considerazione della maggiore pericolosità e complessità di gestione del rischio associato a tali apparati.

AdA

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Circolare INAIL sul Lavoro Agile: istruzioni su tutela assicurativa e sicurezza sul lavoro

Circolare INAIL sul Lavoro Agile: istruzioni su tutela assicurativa e sicurezza sul lavoro

L'INAIL ha emanato una Circolare in materia di "Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative".

La Circolare n. 48 fornisce prime indicazioni riguardo le disposizioni sul lavoro agile (o smart working) contenute nella legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Sentiti sul tema i competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il testo definisce, in particolare, gli aspetti legati a: Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, Retribuzione imponibile, Tutela assicurativa e Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Infine, il documento presenta anche le Istruzioni operative per i datori di lavoro.

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo bilaterale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavoro da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella circolare n. 48/2017.

A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi bilaterali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedervi, sarà necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I consulenti del lavoro e tutti gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno accedere all'applicativo senza utilizzare SPID.

AdA

Scarica la circolare INAIL 48/2017

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