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Pesca e acquacoltura, dalla Regione Campania bandi per 11 mln

Pesca e acquacoltura, dalla Regione Campania bandi per 11 mln

La Regione Campania, con i Decreti nn. 133, 134 e 135 del 22 maggio 2018, ha approvato i bandi di attuazione delle misure del Programma Operativo Feamp MP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014/2020 dedicate agli operatori della pesca e alle imprese acquicole, per una dotazione finanziaria complessiva di oltre 11 milioni di euro.

Con il Feamp la Regione mette a disposizione delle Pmi del comparto pesca e acquacoltura le risorse necessarie alla loro crescita economica, anche in termini di competitività, innovazione e sostenibilità, con l’obiettivo di creare sviluppo e occupazione nei territori costieri. Nello specifico, il bando della misura 1.32 (dotazione finanziaria di circa 2,1 milioni), punta a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, sostenendo gli investimenti, a bordo delle imbarcazioni o destinati a singole attrezzature, che siano aggiuntivi a quelli effettuati in ottemperanza alla normativa nazionale e dell’Unione.

Possono presentare domanda di sostegno tutti i pescatori, gli armatori o proprietari delle imbarcazioni. Il bando della misura 1.41 (dotazione di 2,4 milioni di euro) supporta gli investimenti volti ad aumentare l’efficienza energetica delle imbarcazioni e mitigare gli effetti della pesca sui cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio. In concreto, sono finanziabili operazioni quali la sostituzione dei motori, l’acquisto di attrezzature a bordo o l’adozione di fonti rinnovabili di energia, effettuate da armatori e proprietari delle imbarcazioni.

Il bando della misura 2.48 (dotazione di circa 6,6 milioni) sostiene, invece, le Pmi dell’acquacoltura che effettuano investimenti per accrescere la competitività e redditività oppure per preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse o anche per aumentare l’efficienza energetica e favorire la conversione verso fonti rinnovabili di energia.

Prevista un’intensità di aiuto pari al 50 per cento della spesa ammissibile. “L’attuazione del Programma è entrata nel vivo – dichiara Franco Alfieri, capo della segreteria del Presidente De Luca – ed una delle nostre priorità è sostenere le imprese della pesca artigianale costiera, da troppo tempo in sofferenza. Da evidenziare che i due nuovi bandi dedicati alla pesca, aperti anche alle imbarcazioni di stazza medio-grande, prevedono un’intensità di aiuto pari al 50 per cento della spesa ammissibile, che può arrivare fino all’80 nel caso della piccola pesca”.

AdA

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Ecobonus, ecco le regole per la cessione del credito d’imposta

Ecobonus, ecco le regole per la cessione del credito d’imposta

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell’Ecobonus, vale a dire il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

La circolare n. 11/E/2018 del 18 maggio 2018, chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La circolare ribadisce - come prevede la norma - il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

La circolare dell’Agenzia affronta inoltre il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito. Rispetto all’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, precisa che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. La detrazione spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione. Rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento del 28 agosto 2017, se compiute prima della circolare n. 11/E/2018.

AdA

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Avvalimento e soccorso istruttorio, da ANAC una guida

Avvalimento e soccorso istruttorio, da ANAC una guida

Rendere più immediate le norme del Codice Appalti riguardanti l’avvalimento e il soccorso istruttorio. È l’obiettivo con cui l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha redatto il vademecum che dovrebbe consentire a professionisti, imprese e Stazioni Appaltanti di non commettere errori tali da rischiare l’esclusione dalle gare.

La rassegna offre una rappresentazione del percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall’Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017.

Le massime dei pareri resi sui due istituti, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono state commentate e riunite in un testo unitario, suddiviso in capitoli, al fine di orientare l’esercizio dell’azione amministrativa.

AdA

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Innovazione tecnologica, dalla Regione 45 milioni per le imprese campane

Innovazione tecnologica, dalla Regione 45 milioni per le imprese campane

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 21 maggio 2018 l’avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nell’ambito delle aree di specializzazione coerenti con la Ris3 Strategia di Specializzazione Intelligente – (aerospazio, beni culturali, turismo, edilizia sostenibile, biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare, energia e ambiente, materiali avanzati e nanotecnologie, trasporti di superficie, logistica).

In particolare, con l’avviso la Regione intende finanziare le seguenti attività di innovazione tecnologica:

  • Fase 1 Studi preliminari per micro e piccole e medie imprese per esplorare la fattibilità tecnica ed economica, la difendibilità intellettuale ed il potenziale commerciale di idee innovative;
  • Fase 2 Progetti di trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese innovative e ad alto potenziale.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 45 milioni di euro di fondi Fesr 2014-2020 (5 milioni per la fase 1 e 40 milioni per la fase 2).

Con questo bando la Regione intende stimolare la partecipazione qualificata delle imprese campane a progetti per la ricerca e l’innovazione, con l’obiettivo di valorizzare quelli di qualità e di aumentare la competitività del nostro sistema industriale e produttivo, attraverso il trasferimento sul mercato dei risultati della ricerca.

I progetti devono essere realizzati nell’ambito di proprie unità locali situate in Campania e prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 50mila euro e non superiori a 120mila euro per la fase 1, e non inferiori a 500mila euro e non superiori a 2 milioni di euro per la fase 2.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a mezzo Pec, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a partire dalle ore 12 del 45° giorno dalla pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La procedura di selezione delle domande è a “sportello valutativo” e durerà di regola 30 giorni dal termine di presentazione delle stesse.

AdA

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Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51, che sostituisce integralmente quello del decreto direttoriale 14 febbraio 20 diciottesimo 18, n. 12, è stato adottato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • art. 1 – rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
  • art. 2 – apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • art. 3 – decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
  • art. 4 – decretato la cancellazione della società indicata dall’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
  • art. 5 – specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbraio 2018;
  • art. 6 – riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti:

  • a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
    • regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione)
    • data del rilascio
    • data della successiva verifica periodica
    • datore di lavoro
    • tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del D.lgs. 81/08
    • costruttore
    • modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione
  • a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica.
  • a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
  • a conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a 10 anni

AdA

Scarica il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51

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Ecolabel: nuova edizione per la UNI EN ISO 14024

Ecolabel:  nuova edizione per la UNI EN ISO 14024

Pubblicata la nuova versione della UNI EN ISO 14024:2018Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure”, messa a punto dall’ISO/TC 207/SC 3 "Environmental labelling".
Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’UE che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.
La UNI EN ISO 14024:2018, stabilisce i principi e le procedure per lo sviluppo di programmi di etichettatura ambientale di tipo I, volontari, che possono essere gestiti da organismi pubblici o privati o avere carattere nazionale, regionale o internazionale e per la valutazione e la dimostrazione di conformità.
La norma include la selezione delle categorie di prodotto, dei criteri ambientali di prodotto e delle caratteristiche funzionali di prodotto, stabilendo inoltre le procedure di certificazione per l’assegnazione dell’etichettatura.
La revisione rafforza le indicazioni sugli elementi e sulla documentazione utilizzata per assegnare il marchio ecologico e definisce le competenze dei verificatori, allineandoli con i requisiti di altre tipologie di etichette ambientali menzionate nella UNI EN ISO 14020.
Le descrizioni e i principi base contenuti nella precedente edizione (1999) sono invece rimasti invariati, in quanto descrivono pienamente il lavoro che gli Ecolabel di tipo I svolgono con successo nel mondo”.
 La nuova edizione della norma stabilisce un quadro rigoroso e una guida performante per i marchi ecologici di tipo I, rafforzando il loro posizionamento in diversi mercati per una grande varietà di prodotti. Il suo obiettivo è quello di garantire la trasparenza e la credibilità dei programmi di etichettatura ambientale di tipo I e di armonizzare i principi e le procedure ad essi applicabili. Si tratta, semplicemente, di garantire sul mercato l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni ambientali.

mb

Fonte UNI

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la versione aggiornata a maggio 2018 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.

Il testo è stato integrato con circolari, interpelli e altre fonti normative e amministrative. La precedente versione risaliva a maggio 2017.

In questa versione sono state introdotte:

  • Inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  • Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  • Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
  • Inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato a maggio 2018

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Responsabile della Protezione dei Dati - procedura per la comunicazione dei dati di contatto

Responsabile della Protezione dei Dati - procedura per la comunicazione dei dati di contatto

Disponibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, la procedura on-line per la comunicazione del nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati.

In base all'articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679 occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP 243 rev. 01 - punto 2.6).

Si ricorda, infatti, che in base all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante.

Sul sito dell'Autorità è disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.

Per facilitare i soggetti tenuti all'adempimento, nella sezione dedicata alla procedura, è presente anche un facsimile in formato .pdf - da non utilizzare per la comunicazione al Garante - che consente di familiarizzare con l'adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste.

AdA

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Scarica il fac-simile

Scarica le istruzioni per la compilazione

Scarica le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati

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Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Entra in vigore il 15 giugno 2018 la Deliberazione dell'Albo Gestori n° 2 del 24 aprile 2018 con la quale si individua la sotto-categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e si dettano i criteri e requisiti di iscrizione. Nella Deliberazione anche il Modulo per la comunicazione d'iscrizione alla sottocategoria da presentare alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

La Deliberazione indica le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

L'art.2 prescrive che le imprese che intendano iscriversi alla sotto-categoria 4-bis devono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10); essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014; dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Quanto ai rifiuti che possono essere raccolti e trasportati, l'articolo 3 fissa i relativi quantitativi annui, non superiori a 400 tonnellate per specifiche tipologie: ci ritroviamo rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, scaglie e polveri di metalli non ferrosi, corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, imballa metallici, rame, bronzo, ottone.

La procedura di iscrizione alla sottocategoria 4-bis, prevede la presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello contenuto nell'Allegato alla Deliberazione del 24 aprile 2018. In essa di attestano sede d'impresa, tipologie di rifiuti da raccogliere e trasportare, estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli, pagamento del diritto di segreteria. Sarà poi la Sezione regionale o provinciale a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività o eventualmente a vietarla qualora accerti mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti con provvedimento motivato salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione.

AdA

Scarica la Deliberazione prot. n. 02 del 24 aprile 2018.

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Privacy, check list dei commercialisti per gli studi

Privacy, check list dei commercialisti per gli studi

Il conto alla rovescia è iniziato: il 25 maggio sarà operativo il regolamento europeo sulla privacy e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha messo a punto, insieme alla Fondazione della categoria, un vademecum completo di check list per farsi trovare preparati all’appuntamento.

Non si tratta, però, solo di adempimenti. Il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, infatti, prospetta al professionista anche la possibilità di lavorare nel settore della privacy. Lo fa nella parte relativa alla nuova figura del Dpo (data protection officer o responsabile della protezione dei dati), ricordando che la tutela della riservatezza rientra tra le materie della formazione professionale e che già da anni «una moltitudine di iscritti all’Albo» svolge attività di consulenza nel campo della privacy. Tanto basta per consentire a quei professionisti di cimentarsi anche nel ruolo di Dpo, perché al momento non sono previste particolari certificazioni. Fondamentale è, invece, che gli aspiranti Dpo tengano «in apposita considerazione i requisiti di indipendenza» prescritti dal regolamento per tale profilo. Per questo «dovranno essere valutate attentamente eventuali situazioni potenzialmente idonee a generare un conflitto di interesse».

Il Dpo non è solo opportunità professionale, ma anche adempimento: la sua nomina non è obbligatoria per i liberi professionisti che operano in forma individuale, tuttavia il Garante - ricorda il vademecum - ne raccomanda la designazione. Indicazione che si unisce alle altre che il documento fornisce per consentire al titolare dello studio di organizzare l’attività in linea con le nuove regole europee. Tutto deve ruotare intorno al principio di accountability, ovvero la predisposizione di modelli organizzativi che consentano l’applicazione del regolamento e, al contempo, riducano al minimo il rischio delle salate sanzioni. Un traguardo che si può raggiungere attraverso una check list che permette un’auto-valutazione del proprio studio. Con l’avvertenza, però, che la sua mera compilazione «non va intesa come strumento sufficiente per ottenere la conformità dell’organizzazione dello studio alle disposizioni del Gdpr» (l’acronimo inglese che indica il regolamento europeo). In attesa, infatti, di un sistema di certificazione della privacy (che il regolamento prevede anche attraverso l’adozione di sigilli e marchi: una sorta di “bollino di qualità”) il titolare dello studio dovrà dimostrare di aver valutato tutti gli aspetti della propria attività e progettato la tutela dei dati di conseguenza.

La check list è di ausilio in questo compito. Si parte con la ricognizione dei dati personali trattati (quelli dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti, tirocinanti compresi) e della loro tipologia; si prosegue con le finalità di quei trattamenti e delle basi che li legittimano (per esempio, all’interno di un contratto o dietro un consenso esplicito); si accerta se risultano assicurati i diritti degli interessati (ovvero, dei “proprietari” dei dati, che possono chiedere, per esempio, la rettifica o la portabilità delle informazioni); si verifica se sono state predisposte in modo corretto le autorizzazioni da parte del titolare nei confronti degli incaricati del trattamento (dipendenti, collaboratori e tirocinanti dello studio); si predispongono le misure di protezione (per esempio: antivirus, armadi chiusi a chiave, dispositivi anti-intrusione); si disegna un piano in caso di violazione dei dati (data breach), così da poter valutare con rapidità se il danno deve essere comunicato al Garante (lo si deve fare entro 72 ore).

Il vademecum ricorda, infine, i criteri per la messa a punto dell’informativa da fornire al momento della raccolta dei dati e della richiesta del consenso, nonché dei tempi di conservazione delle informazioni. Ammonendo, da ultimo, che il sistema della privacy va costantemente aggiornato e adeguato all’assetto dello studio.

AdA

Scarica il vademecum completo di check list

Fonte Sole24Ore AC

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