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Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Tante le tipologie di rifiuti per le quali si sono rese necessarie precisazioni dai fanghi di perforazione contenenti oli ai residui della pulizia delle fognature.

Come noto da tempo (il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare intervenne con la circolare del 28 settembre 2015) la versione italiana della decisione 2014/955/Ue, di modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, conteneva discrepanze rispetto alla traduzione contenuta nella decisione 2000/532/CE.

Come riporta il minAmb in una nota pubblicata sul proprio sito: «Tali discrepanze non sono da imputare ad una modifica effettiva della descrizione del codice di identificazione del rifiuto ad opera della predetta Decisione 2014/955/UE ma solo ad una diversa traduzione italiana della Decisione stessa. Ciò è facilmente desumibile dalla lettura della versione inglese della Decisione 2014/955/UE la quale, ad eccezione di alcune limitate modifiche, è rimasta invariata rispetto alla Decisione 2000/532/UE. La competente Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento ha pertanto, segnalato alla Commissione europea tutte le discrepanze ed errori presenti nella traduzione italiana della Decisione 2014/955/UE che è stata di recente rettificata».

La rettifica della decisione 2014/955/Ue è ora stata resa ufficiale con una nota pubblicata sulla G.U.C.E. L del 6 aprile 2018, n. 90.

AdA

Scarica la circolare del 28 settembre 2015

Scarica la rettifica della decisione 2014/955/Ue

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Esposizione a vibrazioni: nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare

Esposizione a vibrazioni: nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare

Pubblicato dal Portale Agenti Fisici (PAF) il documento “Nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare associato ad esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: ISO/TR 18570:2017”. Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Il report descrive in maniera sintetica il metodo supplementare di valutazione del rischio vascolare associato all’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio contenuto nel nuovo ISO/TR 18570:2017.

Viene presentato un esempio applicativo nel caso di motoseghe e decespugliatori, da cui emerge la necessità di adottare specifiche misure di prevenzione in relazione all'insorgenza di possibili patologie vascolari, anche nei casi in cui si riscontrino valori di esposizione a vibrazioni inferiori ai livelli di azione prescritti dalla vigente normativa.

Recenti evidenze epidemiologiche, e studi biomeccanici, hanno mostrato che l'utilizzo della curva di pesatura riportata nella UNI EN ISO 5349 parte 1 per particolari tipi di esposizione (frequenze comprese nell’intervallo 20 Hz -400 Hz) può portare ad una sottostima o sovrastima del rischio vascolare per l’insorgenza dei sintomi del fenomeno di Raynaud (dito bianco).

Per tale motivo è stato pubblicato recentemente lo standard ISO/TR 18570:2017 che presenta una nuova curva di ponderazione, denominata Wp e un nuovo parametro, Ep,d (m/s1,5), per la valutazione del rischio da usare come indice supplementare e non sostitutivo rispetto a quelli descritti nella ISO 5349 parte 1. La curva Wp è stata definita sulla base delle evidenze degli studi sperimentali ed epidemiologici pubblicati, e rappresenta il migliore strumento attualmente disponibile per valutare il rischio vascolare derivate dall’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio.

AdA

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Bando ISI INAIL: fino al 31 maggio le domande di incentivo

Bando ISI INAIL: fino al 31 maggio le domande di incentivo

Con il bando Isi 2017, l’Inail mette a disposizione delle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, circa 249 milioni di euro a fondo perduto per sostenerle negli investimenti in salute e sicurezza. La quota maggiore, pari a 100 milioni di euro, è quella stanziata per il primo dei cinque assi di finanziamento previsti, dedicato ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Tra i progetti che possono essere ammessi al finanziamento rientrano quelli che affrontano i rischi di tipo chimico, biologico e sismico, e i pericoli derivanti dalle vibrazioni meccaniche, dal rumore e dalle cadute dall’alto, mediante l’adozione di buone prassi, l’installazione di sistemi, impianti e nuove macchine e la sostituzione delle macchine obsolete utilizzate nelle lavorazioni con macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento.

Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) possono partecipare anche gli Enti del terzo settore.

La compilazione può essere effettuata dal 19 aprile 2018 fino alle ore 18.00 del giorno 31 maggio 2018, anche in più riprese, eseguendo simulazioni relative al progetto d a presentare, verificando il raggiungimento della soglia di ammissibilità e, quindi, procedendo al salvataggio definitivo della domanda inserita, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura.

Dopo le ore 18.00 del 31 maggio 2018 le domande salvate non saranno più modificabili. A partire dal 7 giugno 2018 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

AdA

Scarica il Manuale Utente

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Innovazione del turismo, contributi da Factorympresa Turismo

Innovazione del turismo, contributi da Factorympresa Turismo

C’è tempo fino alle ore 12.00 del 7 maggio 2018 per rispondere alla nuova call di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Ministero dei Beni culturali e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l’obiettivo di far crescere qualitativamente l'offerta e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali.

La call permetterà di selezionare i 20 migliori progetti che parteciperanno all’Accelerethon del 17-18 maggio e che si sfideranno sul tema della qualità e del tasso di innovazione del turismo nelle top destination italiane. In una full immersion di 36 ore, i 20 startupper lavoreranno insieme a tutor e mentor di Invitalia per accelerare lo sviluppo dei loro progetti in grado di innovare la gestione del turismo nelle grandi città, migliorando le capacità del team di presentarlo a potenziali investitori/partner/clienti. Smart City, Mobilità e Accoglienza i temi sui quali verrà chiesto agli innovatori di lavorare per elaborare proposte in grado di creare valore in una prospettiva di business.

Al termine dell’Accelerathon una giuria nominata dal Ministero dei Beni culturali e da Invitalia premierà le 10 migliori startup con un sostegno finanziario: ciascuna di esse riceverà una somma di 10.000 euro da utilizzare per lo sviluppo del progetto imprenditoriale.

AdA

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Prestazione energetica degli edifici storici. Pubblicata una Guida UNI

Prestazione energetica degli edifici storici. Pubblicata una Guida UNI

A causa del cambiamento climatico e degli obiettivi politici a questo associati, è evidente la necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (soprattutto di C02), associate all'uso di energia degli edifici. Quindi, la sfida è quella di ridurre la richiesta di energia e l'emissione di gas ad effetto serra, senza riduzioni significative del valore del patrimonio costruito esistente e dell'ambiente e per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici sono necessarie procedure appropriate.
Al riguardo la Commissione UNI  “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio” ha recepito in italiano, la norma UNI EN 16883  “Conservazione dei beni culturali - Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici”
La norma fornisce linee guida per il miglioramento sostenibile della prestazione energetica degli edifici storici, come edifici notevoli dal punto di vista storico, architettonico o culturale, nel rispetto del loro significato di bene culturale. L’uso di questa norma non è limitato agli edifici ufficialmente designati come bene culturale, ma si applica agli edifici storici di ogni tipo ed età.
La UNI EN 16883 presenta una procedura normativa di lavoro per la scelta degli interventi migliorativi della prestazione energetica, basata sulla investigazione, sull’analisi e sulla documentazione dell’edificio, compreso il suo significato di bene culturale. La procedura valuta l’impatto di questi interventi in relazione alla conservazione degli elementi caratterizzanti l’edificio.
Al suo interno sono citati i seguenti riferimenti normativi:

  • EN 16096 - Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage
  • EN 16247-2  - Energy audits - Part 2: Buildings

La norma è disponibile  sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

mb

Fonte UNI

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Regolamento DPI, in vigore dal 21 aprile 2018

Regolamento DPI, in vigore dal 21 aprile 2018

Il 21 aprile 2018 prossimo entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale abrogando la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il regolamento disciplina i dispositivi di protezione individuale che “sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”. E il regolamento “dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”.

Gli operatori economici “dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione”.

AdA

Scarica il Regolamento (UE) 2016/425

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Elenco europeo dei rifiuti, rinominate 37 voci

Elenco europeo dei rifiuti, rinominate 37 voci

Sulla Gazzetta europea dello scorso 6 aprile sono state pubblicate due importanti rettifiche che, dalla stessa data, incidono sulla gestione dei rifiuti correggendo errori materiali. La prima rettifica riguarda 37 voci dell’Elenco europeo dei rifiuti (Eer) di cui alla Decisione 2000/532/Ce (da ultimo modificata con la Decisione 2014/955/Ce). Tale Elenco, sul piano nazionale, risiede nell’allegato D, parte IV, Dlgs 152/06 (Codice ambientale) che, dunque, è ora modificato.

La seconda rettifica riguarda la “tossicità acquatica cronica (long term acquatic hazard)” e la relativa integrazione del quinto “considerando” del Regolamento (Ue) 2016/1179 che modifica il Regolamento (Ue) 1272/08 su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (cosiddetto “Clp”).

In ordine all’Elenco europeo si osserva che non contiene i codici di tutti i rifiuti in quanto sarebbe impossibile anche alla luce della definizione amplissima di rifiuto; infatti, era nato per mere ragioni statistiche. È proprio questa derivazione diretta a fini statistici e non classificatori che, da sempre, lo espone a problemi interpretativi relativi all’attribuzione del Codice, non di rado ambigua e soggetta a letture personalistiche.

Le rettifiche dello scorso 6 aprile non cambiano i rifiuti ma, chiarendo le definizioni, risolvono diverse ambiguità e possono aiutare la difficile gestione nazionale. Le autorizzazioni in essere, fino a rinnovo, non necessitano di modifica. Invece, gli atti nuovi per il cui ottenimento sono in corso i procedimenti amministrativi dovranno conformarsi ai nuovi nomi dei rifiuti. Le rettifiche precisano la descrizione (rendendola più flessibile) ma non la modificano, né cambiano i Codici; pertanto, poiché l’individuazione effettuata attraverso il Codice non muta, si ritiene che le scritture ambientali possano riportare solo i nuovi nomi e non più quelli pregressi anche se nelle autorizzazioni in essere figurano, ovviamente, questi ultimi. Tuttavia, pur senza motivo, non mancherà chi vorrà siano apposte entrambe le dizioni.

Tra le molte rettifiche si segnalano quelle relative ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17), dove si precisa che il terreno proveniente da siti contaminati va “escavato”. Si ampliano i rifiuti prodotti da centrali termiche (Capitolo 10) perché l’individuazione puntuale dei fanghi è sostituita dal più generale termine “scorie”. Più rispondente alla realtà è la correzione dei “rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico” (Capitolo 2003), che ora diventano “rifiuti della pulizia delle fognature”. Le acque di scarico, infatti, non si puliscono, si depurano e la parte liquida, convogliata, non è un rifiuto ma uno scarico (senza Cer), mentre i rifiuti (fanghi) si confondevano con altri Cer.

Sulla “tossicità acquatica cronica (long term acquatic hazard)” il quinto considerando della versione italiana del Regolamento (Ue) 2016/1179 aveva omesso il relativo riferimento. A questa tossicità, secondo il testo inglese, non si sarebbe dovuto applicare il fattore moltiplicativo (“M”) introdotto per la sola tossicità acuta. Tale assenza avrebbe implicato che la non applicabilità dei fattori M, in Italia, sarebbe stata introdotta dal regolamento per entrambi i tipi di tossicità: acuta e cronica. Un’omissione gravissima che poteva far diventare pericolosi rifiuti i quali, invece, non lo erano. Il che ha aggiunto problemi ai già molti che sulla classificazione si registrano (solo) in Italia. Sul punto, il ministero dell’Ambiente è intervenuto con nota del 28 febbraio 2018 e ha chiarito che l’uso del fattore M è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta di sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è obbligatorio per la tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele. Ora è anche sulla Gazzetta europea.

AdA

fonte Sole24Ore 103/18 PF

Scarica la Decisione 2014/955/Ce

Scarica il Regolamento (Ue) 2016/1179

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Cucine e ventilazione: una norma UNI sui requisiti dei sistemi antincendio

Cucine e ventilazione: una norma UNI sui requisiti dei sistemi antincendio

In vigore dal 5 aprile 2018 la UNI EN 16282, parte 7, su “Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Installazione e uso di sistemi fissi di estinzione incendi”.

La norma specifica i requisiti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, l'installazione, il collaudo, la manutenzione e la sicurezza dei sistemi antincendio delle cucine negli edifici.

La norma si applica ai sistemi di ventilazione nelle cucine commerciali, nelle aree associate e in altri impianti che trattano prodotti alimentari destinati ad uso commerciale. Le cucine e le aree associate sono camere speciali dove vengono preparati i pasti, dove vengono lavate stoviglie e attrezzature, dove il cibo viene immagazzinato e vi sono le aree per i rifiuti alimentari.

La norma è applicabile ai sistemi antincendio ad eccezione di quelli utilizzati nelle cucine domestiche o nelle strutture di trasformazione alimentare industriale.

Salvo diversa indicazione, i requisiti di questa norma devono essere controllati mediante ispezione e / o misurazione.

Per la serie UNI EN 16282, dall’8 marzo 2018, sono entrate in vigore anche:

  • la UNI EN 16282-5:2018 sul Condotto dell'aria, che si applica ai sistemi di ventilazione nelle cucine commerciali, nelle aree associate e in altri impianti che trattano prodotti alimentari destinati ad uso commerciale;
  • la UNI EN 16282-1:2018 che specifica i requisiti generali, come gli aspetti ergonomici in relazione alla ventilazione della cucina (temperatura, caratteristiche dell'aria, umidità, rumore, ecc.), incluso un metodo per calcolare i flussi d'aria;
  • la UNI EN 16282-8:2018 che specifica i requisiti per la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti progettati per il trattamento dell'aerosol nelle cucine, comprese le caratteristiche tecniche di sicurezza, ergonomiche e igieniche.

AdA

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Rischi per la salute e pratiche di prevenzione durante la movimentazione di container fumigati nei porti

Rischi per la salute e pratiche di prevenzione durante la movimentazione di container fumigati nei porti

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha realizzato uno studio sui rischi per la salute e pratiche di prevenzione durante la movimentazione di container fumigati nei porti che analizza i rischi per la salute dei lavoratori impegnati nell'apertura dei container di trasporto sottoposti a fumigazione.

Lo studio individua lacune significative riguardanti le misure preventive e formula raccomandazioni che dovrebbero essere attuate per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Spiega EU-OSHA che i container, usati per il trasporto merci sono spesso trattati con pesticidi per evitare danni ai prodotti in essi contenuti con agenti chimici spesso tossici o irritanti e in grado di causare danni al sistema cardiovascolare e al sistema nervoso centrale, un danno che, secondo lo studio EU-OSHA è spesso sottovalutato: solo in alcuni casi sono state introdotte misure standard in materia di sicurezza, salute e documentazione volte a tutelare i lavoratori. La relazione che contiene lo studio, fa un quadro della situazione e indica come ridurre al minimo tali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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Scadenze REACH al 31 maggio 2018: la registrazione delle sostanze

Scadenze REACH al 31 maggio 2018: la registrazione delle sostanze

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ricorda che il 31 maggio 2018 scadranno i termini per la registrazione delle sostanze da parte di tutte le imprese che producono o importano sostanze chimiche nei paesi dell'Unione Europea.

La registrazione delle sostanze permetterà di utilizzare le informazioni sulle sostanze chimiche per assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana. Sulle pagine REACH 2018 del Ministero dell'Ambiente è possibile approfondire sul Regolamento e sulle sostanze coinvolte e sulla procedura di registrazione.

A tal proposito, la registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali e sugli usi della sostanza.

I soggetti interessati hanno la responsabilità di valutare i pericoli e i potenziali rischi delle sostanze che producono o importano. Queste informazioni vanno comunicate all'ECHA - l'Agenzia europea per le sostanze chimiche - tramite il fascicolo di registrazione.

L'impresa che non registra la sostanza entro il 31 maggio 2018 non potrà più fabbricarla, importarla o immetterla sul mercato. Quest'ultima scadenza interessa soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) che caratterizzano il sistema industriale italiano.

AdA

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