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Modelli organizzativi per evitare le penalità

Modelli organizzativi per evitare le penalità

Chi deve rispettare le norme antiriciclaggio - dagli intermediari finanziari ai professionisti – può evitare le sanzioni predisponendo e attuando modelli organizzativi, orientati a prevenire gli illeciti contemplati dalla disciplina antiriciclaggio.

Non solo. I modelli organizzativi possono preservare l’ente dalle responsabilità para-penali contemplate dal decreto legislativo 231/2001 e, al contempo, dalle chiamate in “correità” – diretta o solidale – nel caso di contestazione degli illeciti previsti dagli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 231/2007.

Questi documenti devono essere predisposti (in base al decreto legislativo 90/2017) usando il modello di risk based approach, che impone un vincolo di proporzionalità tra i rischi individuati e le misure volte a prevenire o mitigare gli illeciti e che è anche alla base dei modelli organizzativi d’impresa previsti dal decreto legislativo 231/2001.

L’utilizzo di questo approccio anche nei modelli organizzativi antiriciclaggio dovrebbe orientare gli intermediari ad adottare idonei sistemi di “rating antiriciclaggio”, partendo dall’analisi della storia del cliente e della sua quotidiana operatività.

È quindi auspicabile, anche per evitare sovrapposizioni procedurali, che gli intermediari si dotino di modelli organizzativi, in base alle norme 231/2001, prevalentemente orientati al rispetto della normativa antiriciclaggio: in questo modo potrebbero tutelarsi, con un unico adempimento, da profili di responsabilità da organizzazione e solidale.

AdA

fonte Sole24Ore 42/18

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Commissari di gara, in Gazzetta le linee guida Anac sui criteri di scelta e iscrizione all’albo commissioni

Commissari di gara, in Gazzetta le linee guida Anac sui criteri di scelta e iscrizione all’albo commissioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018 è stata pubblicata la delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4 recante “Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»”.

Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, l’Anac ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle linee guida n. 5/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché di alcuni elementi necessari a permettere lo sviluppo del processo informatico di iscrizione e aggiornamento dell’albo delle commissioni giudicatrici e di alcuni suggerimenti pervenuti da diversi interlocutori. Sulle nuove linee guida si era già espresso il Consiglio di Stato che aveva sollevato alcune questioni sulla composizione dell’albo ed alle modalità di nomina dei commissari esterni ed interni.

Nonostante la pubblicazione in Gazzetta, le nuove linee guida, però, non saranno operative fino a quando l’Anac dichiarerà operativo l’Albo con ulteriori linee guida.

Le commissioni giudicatrici garantiscono l’imparzialità di valutazione delle stazioni appaltanti. I commissari sono sia interni sia esterni alla stazione Appaltante. In entrambi i casi è previsto che siano iscritti ad un albo tenuto dall’Anac.

Per importi inferiori alle soglie comunitarie e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la stazione appaltante può nominare componenti interni nella commissione. Il presidente dovrà invece essere esterno. In caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’Anac può autorizzare gli esperti della stazione appaltante come membri della commissione giudicatrice.

L’allegato alle linee guida contiene l’elenco dei professionisti, suddivisi per ambito professionale, che possono far parte delle commissioni giudicatrici.

AdA

Scarica la Delibera ANAC 10 gennaio 2018

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