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Imprese Culturali e Creative: Finanziamenti per € 300 milioni alle PMI italiane

Imprese Culturali e Creative: Finanziamenti per € 300 milioni alle PMI italiane

Sottoscritto un accordo di garanzia tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Cassa depositi e prestiti (CDP) nell’ambito della Cultural and Creative Sectors (CCS) Guarantee Facility del Programma “Europa Creativa”, al fine di supportare l’accesso al credito delle imprese attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo PMI).

Sviluppato nell’ambito del Programma “Europa Creativa”, la CCS Guarantee Facility è il primo strumento di investimento europeo caratterizzato da un’ampia gamma d’intervento nei settori culturali e creativi.

Tale accordo ha l’obiettivo di supportare l’accesso al credito delle imprese attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo PMI) e di sviluppare €300 milioni di nuovi finanziamenti per circa 3.500 piccole e medie imprese italiane (PMI) attive nei settori culturali e creativi.

Il Fondo PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, è il più importante strumento agevolativo nazionale a supporto delle imprese, ed è finalizzato a favorire l’accesso al credito delle PMI attraverso la concessione di garanzie in forma diretta o per il tramite dei Confidi. La garanzia può coprire fino all’80% dell’importo finanziato e consente a banche e Confidi di applicare alle PMI beneficiarie condizioni di vantaggio (ad esempio, in termini di ammontare finanziato, minori garanzie richieste, riduzione dei costi del credito).

L’iniziativa promuove la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese operative in numerosi settori, tra i quali cinema, TV, editoria e architettura. Nei prossimi sei mesi si stima che circa 900 imprese potranno accedere ai finanziamenti garantiti. Complessivamente, l’iniziativa punta a raggiungere circa 3.500 PMI nei prossimi due anni, che, grazie all’intervento di contro-garanzia, riceveranno finanziamenti per circa €300 milioni.

Le PMI operanti nei settori culturali e creativi che intendono ricorrere alla garanzia del Fondo PMI per finanziare nuovi investimenti o per esigenze di capitale circolante, possono rivolgersi alla propria banca o al proprio Confidi. Sarà la banca o il Confidi a richiedere l’intervento del Fondo PMI, il cui esito viene fornito mediamente entro una settimana lavorativa. Per maggiori informazioni, consultare: www.fondidigaranzia.it

AdA

Fonte Ministero beni culturali

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Valutazione della sostenibilità degli edifici

Valutazione della sostenibilità degli edifici

La Commissione “Prodotti processi e sistemi per l’organismo edilizio” dell’UNI ha recepito anche in lingua italiana la norma EN 15643-5 - “Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della sostenibilità degli edifici - Parte 5: Quadro di riferimento sui principi specifici e requisiti per gli edifici civili
La norma fornisce i principi fondamentali e i requisiti per la valutazione della prestazione ambientale, sociale ed economica degli edifici civili prendendo in considerazione le loro caratteristiche tecniche e funzionali.
Le valutazioni delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche sono i tre aspetti della valutazione della sostenibilità degli edifici civili. Il quadro di riferimento si applica a tutti i tipi di edificio civile, sia di nuova realizzazione sia esistenti, ed è rilevante per la valutazione delle prestazioni ambientale, sociale ed economica per i nuovi edifici civili e per gli edifici esistenti aldilà del loro intero ciclo di vita e fase di fine vita.
Inoltre, la valutazione della prestazione di sostenibilità degli edifici civili si concentra sulla valutazione degli aspetti e degli impatti degli edifici civili espressi con indicatori quantificabili.
Comprende la valutazione dell'influenza di un edificio sugli impatti ambientali, sociali ed economici e sugli aspetti dell'infrastruttura locale aldilà dell'area dell'edificio civile, nonché gli impatti e aspetti ambientali derivanti dal trasporto degli utenti dell'edificio e dall'utilizzo e sfruttamento dell'infrastruttura stessa. La UNI EN 15643-5 esclude la valutazione del rischio ambientale, sociale ed economico, ma si dovrebbero prendere in considerazione i risultati della valutazione del rischio.
Metodi di giudizio, livelli, classi o "benchmarks" possono essere prescritti nei requisiti di prestazione ambientale, sociale ed economica inclusi nel metaprogetto del committente, in regolamenti edilizi, in norme nazionali, in codici nazionali di buona pratica, in schemi di valutazione e certificazione degli edifici e di certificazione degli edifici civili, ecc.
Le regole per la valutazione degli aspetti ambientali, sociali ed economici delle organizzazioni, quali i sistemi di gestione, non sono incluse nella norma-quadro. In ogni caso sono tenute in considerazione le conseguenze di decisioni o azioni che influenzano le prestazioni ambientali, sociali ed economiche dell'oggetto della valutazione.

mb
Fonte UNI

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Ecobonus: scattano i controlli ENEA

Ecobonus: scattano i controlli ENEA

Controlli a campione dell’Enea sulla sussistenza delle condizioni di accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica. È quanto stabilito dal Dm dello Sviluppo economico 11 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 211 dell’11/09/2018. L’articolo 14 del Dl 63/2013, modificato dalla legge di Bilancio 2018, riconosce all’Enea poteri di controllo a campione sulle attestazioni di prestazione energetiche in caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e, dal 2018, anche su tutte le agevolazioni spettanti in caso di interventi di riqualificazione energetica, rinviando le modalità e il programma dei controlli al decreto ora in vigore. In particolare, l’Enea elabora e sottopone al Mise, entro il 30 giugno di ogni anno, un programma di controlli a campione delle istanze relative agli interventi di riqualificazione energetica che consentono l’accesso all’ecobonus, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il campione non potrà superare lo 0,5% delle istanze di accesso al beneficio, selezionate fra quelle che sono state caricate sul portale informativo dedicato allo scopo dall’Enea.

In particolare, i controlli riguardano prioritariamente gli interventi che: hanno diritto a una maggiore aliquota (sino al 75%); comportano una spesa più elevata; presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale e ai massimali dei costi unitari. L’avvio della procedura di controllo deve essere comunicata al beneficiario della detrazione (proprietario, locatario o comodatario) ovvero, in caso di controllo effettuato su per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, tramite raccomandata a/r o o Pec, all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione della documentazione all’Enea da inviarsi entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori (scheda informativa ed eventuale certificazione energetica).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione i destinatari dovranno trasmettere, tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in formato pdf la documentazione richiesta. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, se è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto di impianto.

Ricevuta la documentazione, l’Enea procederà alla verifica della corretta esecuzione dell’intervento, della sussistenza e permanenza dei requisiti per la detrazione, ed entro 90 giorni comunicherà l’esito al beneficiario. L’Enea potrà effettuare controlli sul luogo di esecuzione degli interventi per una quota del campione selezionato (il 3%). Anche l’avvio di tale verifica sarà comunicato al beneficiario, ma con un preavviso minimo di 15 giorni. Il controllo potrà essere rinviato per una sola volta e comunque andrà eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Al termine viene redatto un verbale sottoscritto dal beneficiario o dall’amministratore di condominio.

AdA

Scarica il decreto 11 maggio 2018

Fonte Sole24Ore 252/18 MZ

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Regolamento privacy arricchito con riferimenti ai “considerando”

Regolamento privacy arricchito con riferimenti ai “considerando”

Il Garante per la protezione dei dati personali rende disponibile una versione del regolamento (UE) 2016/679 aggiornata alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018.

Per facilitare una fruizione più ampia e ragionata del testo, articoli e paragrafi del Regolamento riportano inoltre tra parentesi i rispettivi “Considerando”, laddove esistenti, indicati con l’abbreviazione “C” e il numero corrispondente.

AdA

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Serbatoi Gpl: chiarimenti dal Mise per l’interramento

Serbatoi Gpl: chiarimenti dal Mise per l’interramento

Il MISE, con il comunicato del 17 settembre 2018, precisa che le procedure per l’interramento dei serbatoi GPL di capacità inferiore a 13 m³ sono quelle che si applicano per le nuove costruzioni.

La competente Direzione generale quale Autorità di vigilanza sul mercato ribadisce <<che ogni intervento di ricondizionamento dei serbatoi GPL per “interramento” si configura come “modifica” e, pertanto, deve essere realizzato in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l’attrezzatura ad una procedura di valutazione della conformità in ottemperanza al decreto legislativo 93/2000, come modificato dal d.lgs. 26/2016 di attuazione della direttiva 2014/68/UE “attrezzature a pressione –  PED”>>

Ai sensi di tale normativa, al fine di non esporre gli utenti a rischi potenziali, eventuali attività di interramento di serbatoi GPL devono essere poste in essere, predisponendo le misure di messa in sicurezza, ad opera di “organismi notificati” sulla Direttiva “attrezzature a pressione – PED”, ai sensi del d.lgs. 93/2000, tramite il rilascio di nuova Dichiarazione di conformità e marcatura CE.

L’attrezzatura deve essere pertanto sottoposta ad una procedura di valutazione della conformità in ottemperanza al decreto legislativo 93/2000, come modificato dal d.lgs. 26/2016 di attuazione della direttiva 2014/68/Ue.

AdA

Consulta il comunicato MISE

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Videosorveglianza, voucher della CCIAA di Napoli per realizzazione, potenziamento o adeguamento

Videosorveglianza, voucher della CCIAA di Napoli per realizzazione, potenziamento o adeguamento

La Camera di Commercio di Napoli ha approvato il Bando per l’erogazione di voucher a parziale copertura dei costi per la realizzazione, il potenziamento o l’adeguamento di sistemi di videosorveglianza collegati alle centrali operative delle forze dell’ordine e registrati al portale Argo Panoptes, finalizzato alla concessione di contributi alle MPMI iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Napoli.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (Voucher), fino alla concorrenza del 50% delle spese ritenute ammissibili e comunque:

  1. fino a 1.500,00 euro per il controllo di almeno n. 1 accesso esterno (oltre ad almeno 1 aree interne) dell'impresa richiedente effettuato con n.2 telecamere perimetrali ed una interna;
  2. fino ad un massimo di 2.500,00 euro per il controllo di più accessi esterni ed aree interne dell'impresa richiedente, effettuata con un numero di telecamere superiore a quanto previsto al punto a);

Ogni impresa richiedente avrà diritto ad un solo contributo, indipendentemente dal numero di sedi operative.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura telematica, collegandosi al sito http://webtelemaco.infocamere.it, dalle ore 9.00 del giorno 24.9.2018 alle ore 19.00 del giorno 23.11.2018, mediante la compilazione di un modulo generato dal sistema, allegando la documentazione indicata nel bando.

La gestione del Bando sarà affidata all’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Napoli - S.I. IMPRESA. Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel.: 0817607114 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

AdA

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Gestione dei dati personali in ambito ICT: nuova prassi UNI/PdR 43:2018

Gestione dei dati personali in ambito ICT: nuova prassi UNI/PdR 43:2018

Pubblicata la prassi di riferimento "Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - Gestione e monitoraggio dei dati personali in ambito ICT".

Dopo l’emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), l’UNI diffonde la nuova prassi di riferimento UNI/PdR 43:2018 per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

La prassi UNI/PdR 43 è strutturata in 2 sezioni. La sezione 1 fornisce le linee guida per la definizione e attuazione dei processi afferenti al trattamento dei dati personali, mediante strumenti elettronici (ICT.

La sezione 2 fornisce un adeguato insieme di requisiti che permetta alle organizzazioni, in particolare alle PMI, di essere conformi a quanto previsto dal quadro normativo europeo e nazionale in modo efficace, potendo dimostrare tale conformità ed efficacia anche attraverso un percorso di certificazione. Fornisce, inoltre, gli indirizzi per la valutazione di conformità ai requisiti definiti.

AdA

Scarica la UNI/PdR 43.2:2018

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Lavoratori outdoor: protezione dalla radiazione UV offerta dagli indumenti da lavoro

Lavoratori outdoor: protezione dalla radiazione UV offerta dagli indumenti da lavoro

È stato pubblicato sul Portale Agenti Fisici il rapporto sulla “Valutazione preliminare della protezione dalla radiazione Ultravioletta Solare offerta dagli indumenti di lavoro utilizzati da assistenti alla balneazione”.

Le indagini condotte hanno evidenziato che i lavoratori all’aperto dei comparti oggetto di indagine (agricoltura, edilizia, pesca, balneazione, cave) svolgono attività in orari a rischio, ricevono dosi elevate di radiazione solare ultravioletta e in genere non sono messe in atto adeguate misure di tutela. Fra i lavoratori outdoor oggetto dei comparti indagati sono state inoltre riscontrate patologie tumorali cutanee.

In considerazione del fatto che la scelta e l’uso consapevole di indumenti da lavoro appropriati nelle ore centrali del giorno in cui l’UV index è elevato rappresenta una delle fondamentali misure di tutela da mettere in atto ai fini della prevenzione del rischio da esposizione ad UV solare per i lavoratori outdoor, è emersa l’esigenza di valutare se e in che misura gli abituali indumenti da lavoro siano in grado di fornire una fotoprotezione cutanea adeguata.

AdA

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Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 1-2018 prot. n. 11468 del 29 agosto 2018 "DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C". Indicazioni applicative".

Il documento ricostruisce la normativa di riferimento ed in particolare si sofferma su alcuni punti del dm 22 novembre 2017, modificato dal dm 10 maggio 2018, che abroga e sostituisce le norme del precedente decreto e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

La nota chiarisce i casi in cui i distributori esistenti sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica (art. 4 comma 1 del dm 22 novembre 2017), ossia se sono:

  • in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
  • in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità (o presentata SCIA)
  • pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando

In riferimento al termine “contenitore-distributore” impiegato nella regola tecnica (dm 22 novembre 2017), viene confermato che è l’equivalente dei termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” presenti nel dm 19 marzo 1990.

Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.

Viene, inoltre, precisato che con l’entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017:

  • decadono le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1, ai fini delle nuove immissioni sul mercato
  • non decadono le approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del dm 19 marzo 1990 e del dm 12 marzo 2003, a condizione che l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato

In riferimento al punto 4.1 dell’allegato al dm viene chiarito che il bacino di contenimento non viene considerato elemento strutturale del contenitore distributore; pertanto, l’eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del dm 31 luglio 1934. Lo stesso vale per il box prefabbricato contenitore-distributore (non è da considerare elemento strutturale).

Il punto 4.10 si riferisce agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore: sono esentati dalla presentazione SCIA (dall’applicazione del dpr 151/2011); occorre, tuttavia, che osservino quanto indicato dal dm 22 novembre 2017.

AdA

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Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

L’Enea, nel “Vademecum sulla riqualificazione energetica nei condomìni”, specifica quali requisiti tecnici devono possedere gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali per poter usufruire dell’ecobonus.

L’intervento, per accedere all’agevolazione, deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente e deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).

Inoltre, i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) mentre i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.  

L’Enea ha anche ricordato che l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia perla prestazione energetica invernale che perla prestazione energetica estiva.

Infine, rientrano tra gli interventi agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.), le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.

Tra i documenti necessari c’è l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere: la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25%della superficie, i valori delle trasmittanze termiche, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti.

Inoltre, è necessaria la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica e l’APE.

Possono accedere all’ecobonus condomini tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

E’ possibile ottenere l’agevolazione per edifici che, alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi) e dotati di impianto termico.

L’agevolazione prevede una percentuale di detrazione che va al 70% all’85% per spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

AdA

Scarica il vademecum ENEA

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