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PROROGA TERMINI - Bando di concorso “La promozione della sicurezza sul lavoro: i nudge proposti dai lavoratori”. Voucher fino a € 750

PROROGA TERMINI - Bando di concorso “La promozione della sicurezza sul lavoro: i nudge proposti dai lavoratori”. Voucher fino a € 750

Il Consorzio Promos Ricerche, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l’INAIL Direzione Regionale Campania propongono un concorso finalizzato a coinvolgere i lavoratori nel proporre dei possibili suggerimenti, mezzi, azioni (nudge) che possano, attraverso la prevenzione, favorire e rafforzare quanto già stabilito dalle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il concorso sostiene l’adozione di nudge nella promozione della sicurezza sul lavoro. I lavoratori presenteranno progetti realizzati nelle modalità disciplinate dal regolamento quali possibili suggerimenti, mezzi, azioni (in sostanza nudge) tali da favorire la prevenzione e il rispetto della sicurezza sul lavoro, e che rafforzino quanto già stabilito dalle norme sulla sicurezza sul lavoro attraverso istruzioni dirette. Per promuovere la sicurezza del lavoro si vuole chiedere cioè ai lavoratori di suggerire cosa fare, quali azioni mettere in campo cioè quali nudge scegliere per favorire la sicurezza sul lavoro.

Le attività prevedono l’organizzazione e la realizzazione di seminari presso le aziende che si rendano disponibili a coinvolgere i propri dipendenti per la progettazione di nudge per la sicurezza del lavoro.

L’intervento deve essere facilmente realizzabile, di semplice introduzione e poco costoso. Deve essere riferito al contesto di lavoro vissuto concretamente.

Possono presentare la propria candidatura i lavoratori le cui imprese aderiranno all’iniziativa. La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo.

I lavoratori che desiderano partecipare al progetto dovranno proporre una soluzione, un suggerimento, un nudge a supporto della sicurezza sul lavoro.

  • Al primo classificato (o gruppo), verrà consegnato un attestato INAIL e un voucher del valore di € 750,00.
  • Al secondo classificato (o gruppo) verrà consegnato un attestato INAIL e un voucher del valore di € 450,00.
  • Al terzo classificato (o gruppo) verrà consegnato un attestato INAIL un voucher del valore € di 300,00.

Alle imprese di appartenenza dei primi tre classificati verrà consegnata una targa INAIL.

I lavori dovranno essere inviati a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre il 15 novembre 2020. Per partecipare al concorso è necessaria la compilazione della scheda d'iscrizione (Allegato A) e della scheda di dichiarazione ­ liberatoria dell'autore (Allegato B).

Bando

Scheda d'iscrizione (all. A)

Liberatoria (all. B)

 
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Facility management . Pubblicate due norme UNI

Facility management . Pubblicate due norme UNI

Il Facility Management (FM) integra molteplici discipline al fine di influenzare l'efficienza e la produttività delle economie di società, comunità e organizzazioni, così come il modo in cui gli individui interagiscono all'interno di tali organismi. L'FM influenza la salute, il benessere e la qualità della vita di gran parte delle società e della popolazione mondiale tramite i servizi che gestisce e fornisce.
In tale ambito, la commissione Manutenzione dell UNI, ha recentemente recepito anche in lingua italiana la norma UNI EN ISO 41001Facility management - Sistemi di gestione - Requisiti con guida per l'utilizzo” e la norma UNI EN ISO 41011Facility management – Vocabolario

Il primo documento specifica i requisiti per un sistema di facility management (FM) quando un'organizzazione:

  1. ha la necessità di dimostrare una fornitura efficace ed efficiente di FM che supporti gli obiettivi delle richieste dell'organizzazione;
  2. mira a soddisfare in modo coerente le esigenze delle parti interessate e i requisiti applicabili;
  3. mira a essere sostenibile in un ambiente competitivo a livello globale.

I requisiti indicati nella norma non sono specifici del settore e si intendono applicabili a tutte le organizzazioni, o parte di esse, che si tratti di settore pubblico o privato e indipendentemente dal tipo, dimensione e natura dell'organizzazione o della posizione geografica.
L'appendice A fornisce ulteriori indicazioni sull'utilizzo di questo documento.
Il secondo documento definisce i termini e le definizioni utilizzati nelle norme di Facility management.

Le norme inerenti il FM si applicano a ogni organizzazione che desideri:

  • stabilire, implementare, mantenere e migliorare un sistema FM integrato;
  • assicurare la conformità alla politica di gestione specificata;
  • dimostrare la conformità al presente documento mediante un'auto-determinazione e un'auto-dichiarazione;
  • chiedere conferma della propria conformità alle parti che hanno un interesse nell'organizzazione;
  • chiedere conferma della propria auto-dichiarazione da parte di un soggetto esterno all'organizzazione;
  • richiedere la certificazione/registrazione del proprio sistema FM da parte di un organismo di certificazione accreditato di terza parte.

mb

Fonte UNI

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Gestione dell’energia

Gestione dell’energia

Pubblicata in italiano, a cura del CTI – Comitato Termotecnico Italiano e del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano la UNI CEI EN ISO 50001Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso
Questo documento definisce i requisiti per creare, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia (SGE).
L'obiettivo della norma è quello di consentire che un'organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica e dello stesso SGE.
La norma è applicabile:

a) ad ogni organizzazione indipendentemente dalla tipologia, taglia, complessità, posizione geografica, approccio organizzativo o dai prodotti o servizi che fornisce;

b) alle attività che influenzano la prestazione energetica che sono gestite e controllate dall'organizzazione;

c) indipendentemente dalla quantità, uso e tipologia di energia consumata;

Inoltre:

d) richiede la dimostrazione di un miglioramento continuo della prestazione energetica, ma non definisce livelli di prestazione energetica da raggiungere;

e) può essere utilizzata indipendentemente o essere allineata o integrata con altri sistemi di gestione.


L'appendice A fornisce una linea guida per l'utilizzo della norma e l'appendice B fornisce un confronto tra questa versione e la precedente.

La norma contiene i requisiti utilizzati per valutare la conformità. Un'organizzazione che desidera dimostrare la conformità al presente documento può farlo:

  • effettuando una valutazione eun'auto-dichiarazione, oppure,
  • chiedendo conferma della sua conformità o auto-dichiarazione da parte delle parti interessate, come i clienti, oppure,
  • chiedendo la certificazione/registrazione del proprio SGE presso un organismo esterno.

mb
Fonte UNI

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Qualità dei fornitori dei servizi di welfare. Dall'UNI una Prassi di Riferimento

Qualità dei fornitori dei servizi di welfare. Dall'UNI una Prassi di Riferimento

Pubblicata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 58:2019 in materia welfare aziendale; il documento è stato elaborato dal Tavolo "Servizi alla persona nel welfare aziendale”.
L’obiettivo della Prassi di Riferimento è quello di fornire delle linee guida sui requisiti per la qualifica dei fornitori dei servizi alla persona offerti ai lavoratori dai datori di lavoro attraverso piani di welfare aziendale gestiti direttamente dal datore di lavoro o mediante provider di welfare aziendale, con o senza il supporto di piattaforme informatiche.
Nel documento sono individuati alcuni esempi di servizi di welfare aziendale, classificati secondo cinque diversi ambiti di attività riconducibili alla sfera familiare, del benessere e della salute, della qualità della vita, dell’abitazione e di intermediazione (servizi finanziari/assicurativi/assistenza fiscale, ecc.).
Sono inoltre definiti i requisiti essenziali che i fornitori dei servizi alla persona devono avere sia in termini di requisiti giuridico-amministrativo che economico-finanziari, ed infine sono individuate le autorizzazioni amministrative e le procedure essenziali per il rilevamento della qualità dei servizi offerti, nonché gli elementi tecnico-professionali per l’erogazione del servizio stesso.
Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.

Scarica la Prassi

mb
Fonte UNI

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Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l’interpello sicurezza sul lavoro n. 4 del 28 maggio 2019 riguardante la documentazione sanitaria su supporto informatico

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.

Al riguardo premesso che:

  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del Medico Competente”, al comma 1, lettera c), prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;
  • l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;
  • il comma 2 del citato articolo 53 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione”;
  • il comma 4 del medesimo articolo 53 dispone: “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” sulla base di tali elementi la Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

AdA

Scarica l’Interpello 4/2019

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Costruzioni stradali, in vigore la UNI 11122:2019 sulla segnaletica verticale

Costruzioni stradali, in vigore la UNI 11122:2019 sulla segnaletica verticale

L’UNI - Ente Italiano di Normazione rende noto che dal 16 maggio è in vigore la UNI 11122:2019 dal titolo” Materiali per segnaletica verticale – Caratteristiche prestazionali dei materiali per segnaletica verticale con tecnologia a microprismi“.

La norma specifica le caratteristiche minime prestazionali ed i metodi di prova delle pellicole microprismatiche per la realizzazione di segnaletica verticale, ed altri prodotti per la sicurezza stradale, in sostituzione della UNI 11122:2004.

Si ricorda che per la realizzazione dei segnali può essere utilizzata la stampa serigrafica oppure l’applicazione di pellicole trasparenti colorate o ancora la stampa digitale; tali tecniche devono in ogni caso essere state sottoposte a prova, e validate sul prodotto.

AdA

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Nuova Sabatini, dal Mise il modello aggiornato

Nuova Sabatini, dal Mise il modello aggiornato

Il Mise ha reso disponibile il modulo aggiornato per la presentazione delle domande di accesso alla nuova Sabatini.

La nuova Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione dal Mise per consentire l’accesso al credito delle imprese al fine di acquistare (anche in leasing) macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali.

La legge di Bilancio 2019 ha confermato ed introdotto una serie di misure, tra cui l’aumento dei fondi per la nuova Sabatini, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Per la presentazione della domanda di agevolazione, l’impresa deve scaricare e compilare in formato elettronico il nuovo modello di domanda, disponibile in allegato, e sottoscriverlo con firma digitale.

AdA

Info e modulo di domanda

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Nanomateriali e polverosità nei luoghi di lavoro: nuova UNI EN 17199:2019

Nanomateriali e polverosità nei luoghi di lavoro: nuova UNI EN 17199:2019

In vigore dal 16 maggio la serie della norma UNI EN 17199:2019 che riguarda la "Esposizione nei luoghi di lavoro - Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili negli ambienti di lavoro", che adotta lo standard EN 17199 "Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA and other respirable particles".

La Serie si compone di cinque parti che trattano aspetti diversi di questa esposizione professionale, dai requisiti alla scelta dei metodi di prova: dal metodo del tamburo rotante e tamburo rotante piccolo, a quello del gocciolamento continuo e con agitatore orbitale (Vortex).

La metodologia descritta è valida per tutte le parti della norma.

AdA

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Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento a maggio 2019 delle due guide fiscali su bonus casa e bonus mobili, relative rispettivamente alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed all’acquisto di mobili/elettrodomestici.

L’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef; salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dall’immobile oggetto di intervento edilizio.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

AdA

Scarica la Guida Ristrutturazioni

Scarica la Guida Mobili

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Calcestruzzo in provini: nuova UNI 11747:2019 per la verifica della protezione dalla corrosione

Calcestruzzo in provini: nuova UNI 11747:2019 per la verifica della protezione dalla corrosione

Pubblicata la norma UNI 11747:2019 per la verifica della protezione dalla corrosione del calcestruzzo in provini prodotti in laboratorio o prelevati in situ.

La norma, dal titolo “Prove sul calcestruzzo indurito – Determinazione della profondità di penetrazione degli ioni cloruro“, specifica le modalità per il rilievo della profondità di penetrazione degli ioni cloruro (alla base del processo di corrosione) in provini di calcestruzzo esposti in laboratorio a diffusione unidirezionale ovvero in carote di calcestruzzo prelevate in situ.

Il metodo non è alternativo a quello descritto nella UNI EN 12390-11 "Determinazione della resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione unidirezionale". 

Le armature di acciaio nel calcestruzzo sono protette contro la corrosione per via dell'elevata alcalinità (pH> 13) della soluzione nei pori. Ciò permette la formazione di un sottile film di ossidi di ferro chiamato strato di passivazione che forma una protezione dal processo di corrosione.

L’innesco della corrosione può, tuttavia, avere luogo se lo strato di passivazione è danneggiato. Ciò accade quando, a causa della carbonatazione, il pH nel calcestruzzo è ridotto oltre un valore limite, oppure quando la concentrazione di ioni cloruro supera un valore critico (Ccrit) alla superficie delle barre di armatura.

In molti casi, quali per esempio le strutture esposte in ambienti marini (per esempio strutture sommerse o zone esposte a maree) la corrosione può essere considerata come un processo sostanzialmente indotto dagli ioni cloruro.

In quest’ultimo caso, la conoscenza della profondità di penetrazione degli ioni cloruro (liberi) nel copriferro può risultare utile ai fini della valutazione del rischio di innesco della corrosione delle armature.

AdA

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