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Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

13 Settembre 2018 |

Il correttivo del Codice del Terzo settore (Dlgs 105/2018) è approdato ieri in «Gazzetta Ufficiale». Alcune modifiche sono operative già da oggi. Ecco cosa cambia in concreto per gli enti che vorranno iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e per i professionisti che dovranno occuparsi dei relativi adempimenti.

Confermata l’attesa proroga dei termini per adeguare gli statuti: Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno a disposizione fino al 3 agosto 2019 (e non più fino a febbraio) per strutturare le modifiche necessarie ad allinearsi alla riforma. Resta ferma la possibilità di deliberare gli adeguamenti in maniera semplificata (i.e. con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria) limitatamente alle modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Attenzione anche agli adempimenti a carico degli enti non profit. Per consentire una maggiore fruibilità da parte degli operatori del settore, viene data più uniformità alle nome in materia contabile, inserendo anche ai fini fiscali lo stesso limite civilistico di proventi (220 mila euro) entro cui è possibile redigere il rendiconto per cassa. Analogamente, l’ «apposito documento» in cui gli enti del Terzo settore non commerciali dovranno indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie viene sostituito dal bilancio dell’articolo 13, evitando così aggravi documentali.

Correzioni anche sulle modalità di rendicontazione delle attività diverse e sulle competenze dell’organo di controllo. Sul primo fronte, è previsto che il carattere strumentale e secondario di queste attività potrà essere documentato alternativamente nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, a seconda del sistema di rendicontazione in concreto adottato. Con riguardo all’organo di controllo interno, invece, al superamento dei limiti dell’articolo 31 del Codice del Terzo settore (Cts) lo stesso potrà svolgere anche la revisione legale dei conti, purché i suoi componenti siano tutti revisori iscritti nell’apposito registro. In caso contrario sarà necessaria la nomina di un revisore esterno.

Sotto il profilo tributario, immediatamente operativa è l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato (Odv). Fatte salve le modifiche statutarie per adeguarsi a variazioni normative (esenti per tutti gli enti del Terzo settore), fino a ieri questi atti scontavano imposta di registro proporzionale o fissa, a seconda del loro contenuto (patrimoniale o meno). Da oggi, invece, viene reintrodotta all’articolo 82 del Cts questa particolare esenzione, ripristinando così il regime originario della legge 266/1991, che era in vigore fino al 31 dicembre 2017. Efficacia immediata anche per le correzioni alla legge sul «Dopo di noi» (112/2016): i privati che effettuano erogazioni liberali a favore di trust o fondi speciali beneficeranno della detrazione al 35% prevista per le Odv, ma potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% delle organizzazioni di volontariato).

Tempistiche diverse invece per le modifiche che interessano la finanza sociale. Da un lato, infatti, il correttivo elimina il richiamo al decreto attuativo inizialmente previsto per l’operatività delle piattaforme di social lending, che potranno dunque funzionare sin da subito. Dall’altro, per i titoli si solidarietà bisognerà ancora attendere: il via libera di questi strumenti rimane ancorato all’autorizzazione della Commissione europea e all’emanazione di uno specifico decreto attuativo.

AdA

fonte Sole24Ore 250/18 GS