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Terzo settore e impresa sociale. Nuove norme

Terzo settore e impresa sociale. Nuove norme

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Anche l’impresa sociale ha beneficiato della recente ventata riformatrice che ha interessato il Terzo settore: essa infatti trova finalmente, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio), una compiuta disciplina nel nostro ordinamento, la quale deve essere composta coordinando, oltre che le norme del decreto 112, quelle degli enti del Terzo settore e quelle del Codice civile.

La qualifica di “impresa sociale” (che spetta di diritto alle cooperative sociali e loro consorzi) può essere acquisita da tutti gli enti privati, non profit e profit, del nostro ordinamento (e, quindi, anche dalle società, salvo quelle unipersonali), i quali esercitino, in via stabile e principale (tale è l’attività che produce ricavi superiori al 70% del totale) un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

È invece preclusa l’assunzione della qualifica di impresa sociale agli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei loro beni e servizi in favore dei soli soci o associati.

Le norme sull’impresa sociale si applicano, se svolgono le attività sopra elencate, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che essi adottino, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, un regolamento che recepisca quanto stabilito dal decreto 112/2017, dedichino a dette attività un patrimonio ad esse destinato e tengano per esse scritture contabili separate.

La legge stessa indica un lunghissimo elenco per definire quali siano le predette attività d’interesse generale tipiche dell’impresa sociale: tra esse, ad esempio, i servizi sociali, le prestazioni sanitarie, l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, gli interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (escludendo però l’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti), gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, la formazione universitaria e post-universitaria, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, eccetera.

Viene peraltro precisato che si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati (per non meno del 30% della forza lavoro complessiva) lavoratori “molto svantaggiati”, persone svantaggiate o con disabilità nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora che versi no in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’impresa sociale deve essere costituita mediante atto pubblico, nel quale va esplicitato il carattere sociale dell’oggetto dell’impresa e l’assenza di scopo di lucro: è prescritto, al riguardo, che l’impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del sui patrimonio e che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. L’atto costitutivo e le sue successive modificazioni devono essere depositati nel registro delle imprese, il quale dedica alle imprese sociali un’apposita sezione.

AdA

fonte Sole24Ore 193/17 AB