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Privacy, sotto tutela tutti i dati che consentono l’identificazione

Privacy, sotto tutela tutti i dati che consentono l’identificazione

Il decreto di adeguamento al regolamento Gdpr (Dlgs 101/2018) recepisce in toto la nozione di «dato personale» in continuità con la precedente legislazione Ue. Pertanto, sono da ritenersi attuali le elaborazioni concettuali e le applicazioni maturate prima del Dlgs 101/2018 e del Gdpr, con riguardo all’opinione n. 4/2007 del «Gruppo di lavoro ex art. 29».

L’articolo 4, n. 1, del Gdpr definisce il dato personale come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)». L’identificazione/identificabilità dell’interessato è un requisito essenziale: non basta l’astratto collegamento del dato con una persona, ma occorre che quest’ultima sia singolarmente identificata o almeno possa esserlo; altrimenti, l’informazione rimane anonima e, quindi, estranea alle tutele del Regolamento. Malgrado l’apparente chiarezza della norma, nella pratica quotidiana ci si interroga su cosa vada realmente considerato «dato personale» in un determinato contesto.

Per consolidata impostazione, non occorre arrivare a conoscere il nome della persona, ma è sufficiente che questa venga distinta dagli altri membri di un gruppo. Ne deriva l’equipollenza, quanto alla nozione di dato personale, tra nome anagrafico e qualsiasi altro elemento informativo o complesso di elementi informativi – anche se detenuti da titolari diversi – ugualmente dotati di attitudine distintiva (immagini, suoni, codice identificativo, descrizione, «l’uomo vestito di nero al semaforo»). Nemmeno rileva che la persona sia individuabile da chiunque: ciò che determina l’applicazione delle tutele privacy e data protection è, invece, che essa possa essere distinta o riconosciuta con ragionevole probabilità almeno da qualcuno. Inoltre, dalla premessa che solo alcuni soggetti siano in grado di individuare l’interessato non deriva la conseguenza che una certa informazione sia «dato personale» solo rispetto a costoro, e non agli altri: questo implica che il titolare del trattamento potrebbe anche non conoscere l’identità dell’interessato, né avere modo di determinarla.

Nelle più complesse ipotesi, il collegamento tra identificativo e persona fisica non si configura in termini di certezza bensì di mera possibilità (ad esempio, l’immagine del volto di un soggetto non ancora identificato, ma che possa esserlo). Secondo l’articolo 4, n. 1, Gdpr «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente», ossia, secondo l’interpretazione del Gruppo ex art. 29, attraverso un collegamento dell’identificativo rispetto alla persona fisica di tipo immediato (nome) o mediato (codice fiscale), il quale ultimo consente l’identificazione soltanto attraverso un’operazione ulteriore (confronto con specimen, registri o elenchi).

Ai fini della nozione di identificabilità è essenziale il criterio della «ragionevole probabilità», nel senso che non ha pregio qualsiasi identificazione possibile, bensì, secondo il Considerando n. 26 Gdpr, solo quella a cui si possa pervenire tenendo conto dei mezzi che è probabile verranno utilizzati dal titolare o da un terzo.

La «ragionevole probabilità» va intesa come probabilità «qualificata», ossia con un margine di verificazione apprezzabile. Il legislatore Ue fornisce parametri di riferimento alla stregua dei quali determinare se l’utilizzo dei mezzi di identificazione appaia o no ragionevolmente probabile: per il Considerando n. 26 occorre guardare all’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili, sia degli sviluppi tecnologici. Nella valutazione del rischio, il Gruppo ex art. 29 suggerisce un approccio ex ante, integrato da verifiche periodiche, che tengano conto dello stato dell’arte e del mutamento dei contesti rilevanti: in particolare, per stabilire se le informazioni in suo possesso soggiacciono alla disciplina del Gdpr e della normativa interna, il titolare del trattamento deve valutare in ottica prognostica ogni fattore (tipologia dei dati trattati, finalità del trattamento, interessi di terzi a conoscerli ecc.) potenzialmente idoneo a incidere sulla ragionevole probabilità che altri pervengano all’identificazione dell’interessato. È il caso delle immagini della videosorveglianza, che vanno sempre considerate dati personali in quanto la finalità del trattamento è proprio quella di pervenire all’identificazione degli interessati laddove necessario; e ciò ancorché, nella pratica, non tutti i soggetti ripresi siano identificabili.

AdA

Fonte IlSole24Ore 272/18 RB

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Videosorveglianza, voucher della CCIAA di Napoli per realizzazione, potenziamento o adeguamento

Videosorveglianza, voucher della CCIAA di Napoli per realizzazione, potenziamento o adeguamento

La Camera di Commercio di Napoli ha approvato il Bando per l’erogazione di voucher a parziale copertura dei costi per la realizzazione, il potenziamento o l’adeguamento di sistemi di videosorveglianza collegati alle centrali operative delle forze dell’ordine e registrati al portale Argo Panoptes, finalizzato alla concessione di contributi alle MPMI iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Napoli.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (Voucher), fino alla concorrenza del 50% delle spese ritenute ammissibili e comunque:

  1. fino a 1.500,00 euro per il controllo di almeno n. 1 accesso esterno (oltre ad almeno 1 aree interne) dell'impresa richiedente effettuato con n.2 telecamere perimetrali ed una interna;
  2. fino ad un massimo di 2.500,00 euro per il controllo di più accessi esterni ed aree interne dell'impresa richiedente, effettuata con un numero di telecamere superiore a quanto previsto al punto a);

Ogni impresa richiedente avrà diritto ad un solo contributo, indipendentemente dal numero di sedi operative.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura telematica, collegandosi al sito http://webtelemaco.infocamere.it, dalle ore 9.00 del giorno 24.9.2018 alle ore 19.00 del giorno 23.11.2018, mediante la compilazione di un modulo generato dal sistema, allegando la documentazione indicata nel bando.

La gestione del Bando sarà affidata all’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Napoli - S.I. IMPRESA. Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel.: 0817607114 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

AdA

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Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. Dall’INL le indicazioni operative

Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. Dall’INL le indicazioni operative

Con circolare del 19 febbraio 2018, n. 5, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.

Le considerazioni riguardano le istanze di installazione e le condizioni del controllo a distanza, ma anche la considerazione dell'interesse alla tutela del patrimonio aziendale, l'uso di telecamere con nuova tecnologia digitale e l'utilizzo di sistemi di trattamento e raccolta di dati biometrici.

Sulla valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori, l'Ispettorato scrive che l'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

Non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare ma le riprese effettuate devono necessariamente "essere coerenti e strettamente connesse" con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza, da verificare in sede di eventuale accertamento ispettivo. È invece scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie perché nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo e dei mutamenti di merci e impianti produttivi.

L'attività di controllo, ricorda l'Ispettorato al personale ispettivo, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell'istanza di autorizzazione.

AdA

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17 Maggio 2013. Convegno sulla "Filiera della Sicurezza", presso la CCIAA di Napoli

securityVenerdì 17 maggio p.v., alle 14,30,  si terrà, presso la Camera di Commercio di Napoli, il convegno: "La filiera della sicurezza, modello strategico per lo sviluppo del Sud. Un'opportunità per gli installatori".
L’incontro, organizzato dall'Associazione Installatori Professionali Sicurezza (A.I.P.S.) e dal Consorzio Promos Ricerche (Punto UNI di Napoli) è rivolto a rappresentanti della PA, uffici tecnici, progettisti, professionisti della sicurezza e installatori di sistemi di sicurezza.
Il tema della sicurezza si presenta alle organizzazioni economiche e agli organismi istituzionali come forte area di progettualità e di intervento, soprattutto per quanto riguarda i nuovi rischi riferiti alla complessità e alla globalizzazione dei sistemi tecnologici e organizzativi.
L'opportunità di sviluppo offerta dai Programmi Operativi Nazionali richiede competenze sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sia da parte dei tecnici installatori: il convegno presenta un quadro a 360° di una realtà lavorativa che offre nuovi scenari alle aziende del settore della security.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Scarica il programma/invito

Per informazioni:
Consorzio Promos Ricerche
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